Pubblicato il modello di comunicazione preventiva per le spese 2024-2025 Superbonus

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Fonte: www.governo.it

Pubblicato sul sito del Governo il D.P.C.M. 17 settembre 2024 , che definisce il contenuto, le modalità e i termini delle informazioni da trasmettere all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche-PNCS per usufruire delle detrazioni fiscali nella misura del 110% delle spese documentate per interventi di efficientamento energetico e per interventi di efficientamento antisismico.

Si ricorda infatti che è stata introdotta una nuova comunicazione che deve essere trasmessa per comunicare le spese sostenute nel 2024 (e anche nel 2025 se i lavori proseguono) per gli interventi che danno diritto al superbonus, di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, siano essi volti alla riqualificazione energetica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

Soggetti tenuti alla nuova comunicazione – Sono chiamati al nuovo adempimento:

  • coloro che al 31.12.2023 non hanno concluso i lavori superbonus e che entro la stessa data avevano presentato la CILA-s, di cui all’art. 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34/2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la  demolizione e la ricostruzione degli edifici;
  • coloro che presentano i suddetti documenti (CILA-s o permesso di costruire)  dall’1.1.2024.

Dati da comunicare – Sia nel caso in cui gli interventi che danno diritto al superbonus consistano nella riqualificazione energetica degli edifici (art. 119 , commi 1-3, del D.L. n. 34/2020), sia nel caso di interventi antisismici che danno diritto al superbonus (art. 119 , comma 4, del D.L. n. 34/2020), le informazioni da comunicare, nel primo caso all’ENEA e nel secondo al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” (gestito dal Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri), saranno le seguenti:

  • dati catastali,
  • ammontare delle spese 2024 e 2025,
  • percentuali delle detrazioni spettanti.

Regime sanzionatorio – La nuova norma prevede espressamente che l’omessa trasmissione dei dati comporti l’applicazione della sanzione amministrativa di 10.000 euro. La sanzione però verrà richiesta soltanto nei casi in cui CILA-s o permesso di costruire siano stati presentati ante 30.3.2024 (data di entrata in vigore del D.L. 29 marzo 2024 n. 39).

Quando, invece, CILA-s o permesso di costruire sono presentati a partire dal 30.3.2024, non sarà applicata alcuna sanzione, ma l’omesso adempimento comporterà la decadenza dall’agevolazione fiscale senza alcuna possibilità di poter aderire all’istituto della remissione in bonis, di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012.

Molta attenzione dovrà essere posta ai termini di trasmissione, anche perché l’ultima parte del comma 5, art. 3, D.L. 29 marzo 2024 n. 39 specifica che, in relazione a questo adempimento formale, così come in relazione alle comunicazioni di opzione di sconto o cessione di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020, non è applicabile l’istituto della remissione in bonis di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012.

https://www.governo.it/it/articolo/dpcm-17-settembre-2024/26658