Fonte: MySolution
L’art. 70 del DdL Bilancio 2025 dispone una proroga dell’incentivo fiscale alle nuove assunzioni di personale dipendente al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ed ai successivi due.
Definisce altresì i criteri di determinazione degli acconti dovuti, prevedendo, in generale, che per ciascuno dei periodi d’imposta in cui è vigente l’incentivo fiscale non si debba tener conto dei relativi effetti.
Si tratta di una proroga alle disposizioni contenute nell’art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, riguardante la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (misura c.d. “più assumi, meno paghi”).
La proroga per il 2025-2026 e 2027 – Nello specifico, il comma 1 prevede che l’incentivo fiscale alle nuove assunzioni trovi applicazione anche per i tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per i soggetti solari, periodi d’imposta che chiudono al 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026 ed al 31 dicembre 2027). Si riconosce, pertanto, ai titolari:
- di reddito d’impresa
- e di redditi di lavoro autonomo,
- nei limiti ed alle condizioni già previste per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024,
una maggiorazione del costo del personale deducibile a fronte agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.
A tale riguardo, la relazione illustrativa precisa che, in altri termini, l’incentivo deve essere calcolato su base “mobile” che consente di determinare l’incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d’imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.
Pertanto, ad esempio, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026, l’incremento si determina rispetto al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 giugno 2024.
Criteri di determinazione degli acconti dovuti – Il comma 2 definisce i criteri di determinazione degli acconti dovuti, prevedendo, in generale, che per ciascuno dei periodi d’imposta in cui è vigente l’incentivo fiscale non si debba tener conto dei relativi effetti. Più precisamente, nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi due (per i soggetti solari, periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027 ed al 31 dicembre 2028), secondo il c.d. “metodo storico”, si debba considerare l’imposta dell’anno precedente senza tener conto della maggiore deduzione del costo del personale risultante dall’applicazione delle disposizioni.
Nella relazione illustrativa si precisa che la norma non menziona il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, giacché per tale periodo d’imposta già opera, nello stesso senso, l’art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 216/2023.
La successiva lettera b) prevede che anche nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (per i soggetti solari, periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026 ed al 31 dicembre 2027), secondo il c.d. “metodo previsionale”, non si debba tener conto delle disposizioni.