Fringe benefit auto aziendali: nuova tassazione se più favorevole

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9 Luglio 2025, di Barbara Weisz – PMI.it

La disciplina transitoria sul fringe benefit per le auto aziendali ad uso promiscuo si applica sempre nel senso più favorevole per il contribuente. Quindi, ad esempio, se il veicolo è elettrico o ibrido si applica la nuova tassazioneintrodotta con la manovra 2025, che è più favorevole, anche nel caso di ordine già avvenuto nel 2024.

La precisazione è contenuta nella circolare 10/2025 dell’Agenzia delle Entrate  sui redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori. Spieghiamo bene.

La stretta sui fringe benefit auto aziendali, come funziona

La nuova tassazione del fringe benefit sui veicoli in uso promiscuo introdotta con la Legge di Bilancio 205 (comma 48 legge 207/2024) è più favorevole per i veicoli elettrici e ibridi mentre è penalizzante, rispetto alle regole precedenti, per i veicoli con motore endotermico (con qualche eccezione). Riguarda auto e moto concesse in uso promiscuo ai dipendenti a partire dal primo gennaio 2025. Sui veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal primo gennaio 2025, si calcola il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Fino al 31 dicembre 2024, il fringe benefit si calcolava invece rispetto non alla tipologia di alimentazione ma alle emissioni. Ed era così calibrato:

  • emissioni 0-60 g/km: 25%;
  • emissioni 61-160 g/km: 30%;
  • emissioni 161-190 g/km: 50%;
  • emissioni oltre 190 g/km: 60%.

Come si vede, in generale c’è una stretta sui fringe benefit per le alimentazioni tradizionali, mentre la tassazione è diventata più favorevole per auto e moto elettriche e ibride, con l’aliquota scesa dal 25 al 20%. Resta una paradossale eccezione dei veicoli più inquinanti, per i quali l’aliquota scende dal 60 al 50%.

I criteri per la nuova tassazione

La legge prevede che la nuova tassazione del fringe benefit si applichi ai veicoli che rispettino congiuntamente i seguenti requisiti:

  • immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  • concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025: qui, spiega la circolare del fisco, rileva il momento in cui le parti, azienda e dipendente, firmano l’atto di assegnazione del fringe benefit.
  • assegnati ai lavoratori dipendenti a decorrere dal primo gennaio 2025.

Il regime transitorio

Il dl 19/2025 (articolo 6, comma 2-bis) ha introdotto il comma 48-bis alla Legge di Bilancio, che prevede una disciplina transitoria. Si applica la vecchia tassazione sia ai veicoli concessi in uso promiscuo fino al 31 dicembre 2024, sia a quelli «ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025». In questo caso, sottolinea il documento di prassi, rileva la data di consegna del veicolo al dipendente.

Il caso della nuova tassazione più favorevole

Anche se il veicolo è stato immatricolato, assegnato e consegnato al dipendente nel 2025, si applica la vecchia disciplina a fronte dell’ordine già effettuato nel 2024. Se però il veicolo rientra nella tipologia che con la nuova tassazione presenta percentuali di agevolazione più favorevoli, si applicano queste ultime anche a fronte dell’ordine già avvenuto nel 2024. La norma transitoria ha l’obiettivo di non penalizzare aziende e contribuenti, e di conseguenza non può conseguire effetti penalizzanti.

La circolare fornisce esempi pratici:

  • veicolo ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 20 dicembre 2024, immatricolato e consegnato al dipendente a febbraio 2025: il regime di tassazione da applicare al fringe benefit è quello vigente al 31 dicembre 2024. SE però è più conveniente la nuova tassazione, in base al principio sopra richiamato si applica quest’ultima;
  • veicolo ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 5 febbraio 2025, immatricolato e consegnato al dipendente a maggio 2025: stesso discorso, ricade nella vecchia tassazione perché la fattispecie rientra nel regime transitorio, ma se più favorevole si può invece utilizzare la nuova disposizione.

La riassegnazione dei veicoli

Infine, nel caso in cui venga riassegnato un veicolo, ci sono due casi distinti:

  • se il veicolo è riassegnato allo stesso dipendente, continua ad applicarsi il vecchio fringe benefit. In pratica, prevale la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione dell’originario contratto;
  • veicolo assegnato a un altro dipendente: la disciplina fiscale va individuata sulla base delle disposizioni vigenti al momento della riassegnazione. Se questa è avvenuta entro il 30 giugno 2025, ricade nella fase transitoria e si può applicare la vecchia tassazione. Se invece la riassegnazione è successiva al 30 giugno 2025, si applica in tutti il casi la nuova tassazione del fringe benefit auto aziendali.