29 Luglio 2026, di Anna Fabi – PMI.it
Le PMI dell’autotrasporto possono tornare a prenotare il contributo statale per l’acquisto di un furgone o di un autocarro nuovo. Il MIMIT ha riaperto il 29 luglio la piattaforma Ecobonus con una finestra che copre anche gli acquisti già effettuati nelle ultime settimane. Nei fatti è quasi un click day, con il plafond che si esaurisce nell’ordine cronologico delle prenotazioni. A inserire le richieste è il concessionario, che deve avere in mano l’atto di acquisto o l’ordine firmato dall’impresa.
La stessa data apre anche lo sportello per la seconda misura attivata dal decreto direttoriale, il contributo per il retrofit a GPL e metano sulle vetture M1, che dispone di 4 milioni di euro per il 2026 e segue regole proprie.
In sintesi:
- le prenotazioni sono aperte dalle ore 12:00 del 29 luglio 2026 sulla piattaforma ecobonus.mimit.gov.it, secondo il decreto direttoriale MIMIT del 27 luglio 2026;
- la finestra copre gli acquisti effettuati dal 26 giugno 2026, data di entrata in vigore del DPCM 10 giugno 2026, al 31 dicembre 2026;
- la dotazione per l’anno è di 40 milioni di euro, con il 40% riservato ai veicoli elettrici a batteria e a idrogeno, ai sensi dell’art. 3, comma 11 del DPCM;
- gli importi vanno da 2.000 a 20.000 euro in base a massa, alimentazione e rottamazione;
- il concessionario ha 270 giorni dalla prenotazione per confermare l’operazione, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del DM 20 marzo 2019, come modificato dal DM 17 ottobre 2023.
Prenotazione del contributo sulla piattaforma Ecobonus
Le prenotazioni per veicoli commerciali sono aperte dalle ore 12:00 del 29 luglio 2026 sulla piattaforma Ecobonus e coprono gli acquisti effettuati tra il 26 giugno e il 31 dicembre 2026. Lo stabilisce il decreto direttoriale del MIMIT del 27 luglio 2026, protocollo n. 0056604, che dà attuazione agli articoli 3 e 5 del DPCM 10 giugno 2026.
L’impresa non presenta alcuna domanda. La prenotazione la inserisce il concessionario, che accede all’area riservata del portale e carica per ciascun veicolo una copia dell’atto di acquisto oppure dell’ordine finalizzato alla stipula del contratto di locazione o di noleggio, come richiede l’art. 3, comma 6 del DPCM. Chi sta trattando un mezzo senza aver ancora firmato l’ordine è quindi fuori dalla fila finché il documento non esiste.
Una volta accolta la prenotazione, il venditore ha 270 giorni per completare l’operazione comunicando la targa del veicolo consegnato e il codice fiscale del costruttore o importatore. Il termine è quello dell’art. 6, comma 2 del DM 20 marzo 2019, esteso da 180 a 270 giorni dal DM interministeriale 17 ottobre 2023 e applicabile a tutte le categorie ammesse, comprese N1 e N2. La gestione del portale è affidata a Invitalia sulla base della convenzione con il MIMIT del 24 luglio 2026.
Gli importi del contributo per massa e alimentazione
Il contributo va da 2.000 a 20.000 euro e cresce con la massa massima a pieno carico del veicolo. Per i mezzi elettrici a batteria e a idrogeno gli importi sono i più alti e aumentano ulteriormente con la rottamazione di un veicolo della stessa categoria.
| Massa a pieno carico | Contributo veicoli elettrici e a idrogeno |
|---|---|
| fino a 1,49 t | 2.000 euro, fino a 4.000 con rottamazione |
| da 1,50 a 2,39 t | 4.500 euro, fino a 8.000 con rottamazione |
| da 2,40 a 3,49 t | 10.000 euro, fino a 14.000 con rottamazione |
| da 3,50 a 4,24 t | 14.000 euro, fino a 18.000 con rottamazione |
| da 4,25 a 7,2 t | 16.000 euro, fino a 20.000 con rottamazione |
Per i veicoli ad alimentazione tradizionale il contributo spetta solo con la rottamazione di un mezzo della stessa categoria omologato fino a Euro 4.
| Massa a pieno carico | Contributo con rottamazione |
|---|---|
| fino a 1,49 t | 2.000 euro |
| da 1,50 a 2,39 t | 3.000 euro |
| da 2,40 a 3,49 t | 4.500 euro |
| da 3,50 a 4,24 t | 8.000 euro |
| da 4,25 a 7,2 t | 10.000 euro |
Le due tabelle fissano anche un confine che sfugge a molte ricostruzioni. La categoria N2 comprende i mezzi per il trasporto merci di massa superiore a 3,5 tonnellate, mentre la tabella dell’art. 3 si ferma alla fascia 4,25-7,2 tonnellate. Per un autocarro N2 oltre le 7,2 tonnellate il DPCM non prevede alcun importo, quale che sia l’alimentazione.
Elettrico e diesel a confronto sulla stessa fascia di massa
Sulla stessa fascia di massa il contributo per un mezzo elettrico vale oltre tre volte quello riconosciuto a un diesel con rottamazione. Il salto è più ampio nelle fasce centrali, dove si concentra il grosso dei furgoni da lavoro.
| Acquisto nella fascia 2,40-3,49 t | Contributo spettante |
|---|---|
| furgone elettrico senza rottamazione | 10.000 euro |
| furgone elettrico con rottamazione fino a Euro 4 | 14.000 euro |
| furgone diesel con rottamazione fino a Euro 4 | 4.500 euro |
| furgone diesel senza rottamazione | nessun contributo |
La distanza tra le due ipotesi con rottamazione è di 9.500 euro sullo stesso ordine. Un’impresa che sta valutando il rinnovo di tre mezzi in questa fascia si trova davanti a un differenziale di 28.500 euro, che va confrontato con il sovrapprezzo di listino dell’elettrico e con i costi di ricarica sulle percorrenze effettive.
Il calcolo si complica per un motivo che riguarda la disponibilità delle risorse. La corsia elettrica viaggia su un plafond riservato e quindi protetto dall’affollamento delle prime ore, mentre le alimentazioni tradizionali competono su una quota residua più esposta all’esaurimento. Chi punta su un diesel con rottamazione ha ragione di far inserire la prenotazione prima.
I requisiti per le PMI di autotrasporto
Il beneficiario deve essere una PMI ai sensi dell’allegato 1 del Regolamento GBER che esercita attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi, e deve mantenere la proprietà del veicolo acquistato per almeno 24 mesi. L’acquisto è ammesso anche in locazione finanziaria, purché il mezzo sia nuovo di fabbrica e immatricolato in Italia.
Per i mezzi a benzina, diesel o gas il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi al soggetto intestatario del veicolo nuovo, oppure, in caso di leasing, al soggetto utilizzatore. È il vincolo che esclude le rottamazioni acquistate all’ultimo momento per accedere al contributo.
Il contributo spetta anche alle società di noleggio che acquistano un veicolo commerciale sulla base di un ordine finalizzato alla stipula di un contratto di noleggio di durata non inferiore a tre anni con una PMI di autotrasporto. L’art. 3, comma 3 del DPCM richiama i contributi del comma 1 senza distinzione di alimentazione, quindi il noleggiatore accede alle stesse fasce previste per l’acquisto diretto. Su di lui grava poi l’obbligo di applicare alla PMI uno sconto pari all’intero contributo ottenuto, ripartito sui canoni mensili.
Sconto in fattura e credito d’imposta
Il contributo arriva all’impresa come sconto diretto in fattura, applicato dal concessionario al momento dell’acquisto in compensazione con il prezzo del veicolo. L’impresa non anticipa nulla e non attende alcun rimborso.
La partita si chiude a monte della filiera. Il costruttore o l’importatore rimborsa al concessionario l’importo anticipato e recupera la somma come credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e senza i limiti previsti dall’art. 34 della L. n. 388/2000 e dall’art. 1, comma 53 della L. n. 244/2007. La compensazione è possibile dal giorno 10 del mese successivo alla conferma dell’operazione.
Il MIMIT trasmette all’Agenzia delle Entrate, entro il giorno 5 di ogni mese, l’elenco delle imprese ammesse e l’importo del credito concesso, con le eventuali variazioni o revoche. Un contributo prenotato e mai confermato entro i termini rientra nella disponibilità del fondo.
Le risorse per il 2026 e la riserva ai mezzi elettrici
La dotazione per l’anno in corso è di 40 milioni di euro, di cui 16 riservati ai veicoli elettrici a batteria e a idrogeno per effetto della quota del 40% fissata dall’art. 3, comma 11 del DPCM. Alle alimentazioni tradizionali resistono quindi al massimo 24 milioni, sui quali si concentrerà la parte più numerosa delle prenotazioni.
Il plafond effettivo è leggermente inferiore. L’art. 8, comma 1 del DPCM pone gli oneri di gestione della misura, in misura non superiore al 3,5% annuo, a carico delle stesse risorse dell’art. 3.
C’è poi un elemento di calendario che conviene tenere presente prima di rinviare l’ordine a settembre. I 40 milioni di quest’anno provengono dai residui non utilizzati del 2025: il DPCM non prevede uno stanziamento di competenza per il 2026 e assegna alla misura 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e 20 milioni per il 2030, fino al termine ultimo del 31 marzo 2030. Se il fondo si esaurisce prima di fine anno, la finestra successiva si apre sulle risorse del 2027.
