1 Settembre 2026, di Barbara Weisz – PMI.it
A decidere dove si paga l’IVA su un’operazione con l’estero è la combinazione fra tipo di operazione, qualifica della controparte e luogo di stabilimento delle parti. Da quella combinazione discende il resto: chi è debitore dell’imposta, quale documento va emesso o integrato, entro quale termine e quale sanzione scatta quando l’adempimento salta. Il corpo normativo che regge il meccanismo ha però una scadenza ravvicinata, perché il Testo Unico IVA sostituisce il DPR n. 633/1972 e il D.L. n. 331/1993, e i riferimenti oggi in uso cambieranno numerazione.
In sintesi:
- per i servizi generici il luogo di tassazione segue il committente nei rapporti fra soggetti passivi, secondo l’art. 7-ter del DPR n. 633/1972;
- il committente italiano che riceve una prestazione da un soggetto non stabilito è debitore dell’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del DPR n. 633/1972;
- in caso di fattura intracomunitaria non ricevuta entro il secondo mese successivo all’operazione, la fattura va emessa in unico esemplare entro il giorno 15 del terzo mese successivo, ai sensi dell’art. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993;
- per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione sugli adempimenti di inversione contabile va da 500 a 10.000 euro, ai sensi dell’art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471/1997 come modificato dal D.Lgs. n. 87/2024;
- il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 30 gennaio 2026, produce effetti sulle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2027.
IVA operazioni estere, chi è debitore dell’imposta
Nelle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia il debitore dell’imposta è quasi sempre la controparte stabilita nel territorio dello Stato, per effetto dell’inversione contabile prevista dall’art. 17, comma 2, del DPR n. 633/1972. La regola vale sia per gli acquisti da fornitori comunitari sia per quelli da fornitori extracomunitari, con differenze che riguardano il documento da produrre e non il soggetto obbligato.
| Configurazione | Debitore dell’imposta e documento |
|---|---|
| Committente italiano, prestatore UE | l’imposta è dovuta in Italia dal committente, che integra la fattura ricevuta e la annota nei registri vendite e acquisti |
| Committente italiano, prestatore extra-UE | l’imposta è dovuta in Italia dal committente, che emette autofattura in assenza di un documento integrabile |
| Prestatore italiano, committente UE | l’operazione è fuori campo IVA in Italia, con fattura recante la dicitura inversione contabile e obbligo Intrastat |
| Prestatore italiano, committente extra-UE | l’operazione è fuori campo IVA in Italia, con fattura recante la dicitura operazione non soggetta e nessun obbligo Intrastat |
Una precisazione sui rappresentanti fiscali. La fattura emessa dal rappresentante italiano di un fornitore estero non è valida quando riporta soltanto la propria partita IVA senza quella del soggetto rappresentato: il documento va richiesto corretto, perché su di esso si fonda il diritto alla detrazione.
Restano fuori dagli obblighi di comunicazione le operazioni documentate da bolletta doganale e quelle certificate verso soggetti extra-UE attraverso il sistema OTELLO per il rimborso dell’imposta ai viaggiatori.
Territorialità dei servizi e regola dell’articolo 7-ter
Le prestazioni di servizi generiche si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti passivi stabiliti in Italia, oppure quando sono rese da soggetti passivi stabiliti in Italia a committenti che non sono soggetti passivi. È la regola dell’art. 7-ter del DPR n. 633/1972, che nei rapporti fra imprese sposta la tassazione nel Paese del committente e nei rapporti con i privati la lascia nel Paese del prestatore.
Il criterio è soggettivo e prescinde dal luogo di esecuzione materiale della prestazione. Un servizio eseguito in Italia per un committente tedesco soggetto passivo è fuori campo IVA italiana; lo stesso servizio reso a un privato tedesco sconta l’imposta italiana.
Sulla qualifica del committente comunitario incide l’iscrizione al VIES. In presenza di un numero identificativo valido il prestatore applica la regola dei rapporti fra soggetti passivi; in assenza di iscrizione la presunzione non opera e l’operazione torna territorialmente rilevante in Italia, con applicazione dell’imposta nazionale. Il controllo della partita IVA della controparte precede l’emissione del documento e va conservato, perché è l’elemento che il prestatore oppone in caso di contestazione.
Le deroghe alla regola generale sono contenute negli artt. da 7-quater a 7-septies del DPR n. 633/1972 e riguardano fra l’altro i servizi relativi a beni immobili, il trasporto di persone e le locazioni a breve termine di mezzi di trasporto.
Momento di effettuazione e maturazione del corrispettivo
Il momento di effettuazione dell’operazione determina quando scattano tutti gli obblighi collegati: integrazione e registrazione della fattura, emissione dell’autofattura, emissione della fattura per le operazioni attive, liquidazione ed eventuale versamento dell’imposta. Per le prestazioni di servizi rese o ricevute da un operatore estero l’art. 6, comma 6, del DPR n. 633/1972 stabilisce che si considerano effettuate
nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi
Quando il pagamento precede l’ultimazione, la prestazione
si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento
Per le prestazioni effettuate in modo continuativo per un periodo superiore a un anno, senza pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, l’effettuazione si colloca al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione.
Un esempio. Un contratto prevede la maturazione del corrispettivo al termine di ogni bimestre e il pagamento entro il 15 del mese successivo. L’esigibilità dell’imposta si colloca alla scadenza del bimestre, non alla data del pagamento: chi ancora l’adempimento al movimento bancario sbaglia la liquidazione di riferimento.
Obblighi del committente sulle fatture intracomunitarie
Il committente nazionale che riceve una fattura da un fornitore comunitario deve compiere tre operazioni distinte, disciplinate dagli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993 e dagli artt. 23 e 25 del DPR n. 633/1972:
- numerare la fattura del fornitore e integrarla con il controvalore in euro del corrispettivo, con gli altri elementi che concorrono alla base imponibile espressi in valuta estera e con l’ammontare dell’imposta calcolata secondo l’aliquota applicabile;
- annotare la fattura integrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione, con riferimento al mese precedente, nel registro delle fatture emesse secondo l’ordine della numerazione, riportando anche il corrispettivo in valuta estera;
- annotare distintamente la stessa fattura integrata nel registro degli acquisti, per esercitare la detrazione eventualmente spettante.
La doppia annotazione è ciò che rende l’operazione neutra quando l’imposta è interamente detraibile. Quando la detrazione è limitata, per effetto del pro rata o dell’indetraibilità oggettiva, l’inversione contabile genera un debito effettivo, e l’omissione dell’adempimento produce un danno erariale che incide sulla sanzione applicabile.
Sul piano documentale la trasmissione dei dati al Sistema di Interscambio segue regole proprie quanto a codici e termini, che non coincidono con le annotazioni contabili appena descritte.
Autofattura per la fattura intracomunitaria non ricevuta
Il cessionario che effettua un acquisto intracomunitario e non riceve la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve emettere il documento in unico esemplare entro il giorno 15 del terzo mese successivo. La procedura è quella dell’art. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993, rimasta in vigore anche dopo la riforma sanzionatoria del 2024, e si assolve con il tipo documento TD20.
Il calcolo del termine si fa sulla data di effettuazione dell’operazione. Per un acquisto effettuato a maggio, la fattura del fornitore va attesa fino al 31 luglio; in assenza, il documento va emesso entro il 15 agosto e annotato con riferimento al mese di luglio.
La stessa procedura si applica quando il documento ricevuto espone un corrispettivo inferiore a quello reale: in questo caso il cessionario emette una fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di registrazione della fattura originaria.
Fattura omessa o irregolare, comunicazione entro 90 giorni
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 il cessionario o committente che non riceve la fattura, o la riceve irregolare, non emette più autofattura con versamento dell’imposta: comunica l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro novanta giorni dal termine in cui la fattura doveva essere emessa, oppure da quando è stata emessa la fattura irregolare. È il nuovo testo dell’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997, riscritto dall’art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87.
La comunicazione si trasmette al Sistema di Interscambio con il tipo documento TD29, descritto dall’Agenzia delle Entrate nella versione 1.10 della guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro, pubblicata il 1° aprile 2025. Il TD29 è una comunicazione e non attribuisce il diritto alla detrazione, differenza che lo separa dall’autofattura che ha sostituito.
Chi omette la comunicazione risponde della sanzione del 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro. La distinzione fra le due procedure genera gran parte degli errori: il TD20 sopravvive per gli acquisti intracomunitari ex art. 46, comma 5, mentre il TD29 riguarda le ipotesi dell’art. 6, comma 8.
Sanzioni sul reverse charge dopo la riforma del 2024
Il cessionario o committente che omette, in tutto o in parte, gli adempimenti connessi all’inversione contabile è punito con una sanzione da 500 a 10.000 euro, ai sensi dell’art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471/1997. Il tetto precedente era di 20.000 euro ed è stato abbassato dal D.Lgs. n. 87/2024 per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, con applicazione del favor rei ai procedimenti in corso.
La sanzione fissa presuppone che l’operazione risulti dalla contabilità tenuta ai fini delle imposte sui redditi. Quando l’operazione non compare neppure nelle scritture contabili si applica la sanzione proporzionale del 5% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro.
Un’ipotesi distinta è quella del cedente o prestatore che addebita l’imposta in fattura quando avrebbe dovuto applicare l’inversione contabile. In quel caso l’art. 6, comma 9-bis.1, pone a carico del cessionario una sanzione da 250 a 10.000 euro, con obbligazione solidale del cedente, fermo restando il diritto alla detrazione.
Appalti, stati di avanzamento e prestazioni ultrannuali
I criteri di ultimazione e maturazione non sempre trovano applicazione immediata, perché prestatore e committente possono avere una percezione diversa dello stato di esecuzione della prestazione. In caso di sfasamento fra ultimazione effettiva e conoscenza dell’ultimazione da parte del committente, sono i documenti scambiati fra le parti sullo stato di avanzamento dei lavori e sull’ammontare del corrispettivo a determinare la tempistica degli adempimenti contabili.
Quando il corrispettivo dipende da elementi non ancora realizzati alla data di effettuazione, l’ultimazione o la maturazione si collocano nel momento in cui tutti gli elementi sono noti secondo i criteri previsti dal contratto, e da lì decorre l’obbligo di assolvimento dell’imposta.
Nei contratti di appalto e nella progettazione software, dove i pagamenti seguono determinati stati di avanzamento, la data del pagamento coincide con l’esigibilità dell’imposta limitatamente all’importo pagato. Per i contratti che prevedono procedure di rendicontazione esaurite nel mese successivo a quello in cui il servizio è reso, con emissione della fattura entro quel termine, è ammissibile individuare il momento di effettuazione nella data di emissione del documento.
Quando il prestatore è extracomunitario, la ricezione di un qualunque documento emesso a certificazione dell’operazione vale come indice dell’ultimazione, con conseguente obbligo di autofattura in capo al committente nazionale.
Testo Unico IVA e riferimenti normativi dal 2027
Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 30 gennaio 2026, raccoglie in 171 articoli suddivisi in diciotto titoli la disciplina oggi ripartita fra il DPR n. 633/1972, il D.L. n. 331/1993 e una serie di norme di settore. Il decreto è in vigore dal 31 gennaio 2026 e produce effetti sulle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2027.
Fino al 31 dicembre 2026 fatturazione, liquidazioni e dichiarazioni seguono l’impianto attuale. Dal 1° gennaio 2027 le disposizioni elencate dall’art. 170, comma 1, sono abrogate, e il comma 3 dello stesso articolo dispone che i rinvii contenuti in altre norme si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Testo Unico. La clausola evita il vuoto normativo; non evita l’aggiornamento di contratti, procedure interne e anagrafiche dei codici IVA.
| Riferimento fino al 31 dicembre 2026 | Riferimento dal 1° gennaio 2027 |
|---|---|
| art. 7 del DPR n. 633/1972, territorialità delle cessioni di beni | art. 15 del Testo Unico allegato al D.Lgs. n. 10/2026 |
| art. 7-ter del DPR n. 633/1972, territorialità delle prestazioni di servizi | art. 17 del Testo Unico allegato al D.Lgs. n. 10/2026 |
Sul piano lessicale il Testo Unico sostituisce l’aggettivo intracomunitario con intraunionale in tutto il testo, per allineamento alla direttiva 2006/112/CE. Le operazioni a cavallo d’anno richiedono attenzione: per i servizi continuativi che attraversano il 31 dicembre 2026 la quota maturata nel 2026 segue le regole attuali, mentre gli acconti incassati nel 2026 per operazioni effettuate nel 2027 restano soggetti al regime dell’anno di incasso.
