Comunità Energetiche Rinnovabili: regole, incentivi e adesione

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30 Settembre 2026, di Anna Fabi – PMI.it

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) consentono a cittadini, PMI ed enti di condividere virtualmente l’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili attraverso la rete elettrica e, se sono rispettati i requisiti GSE, di ottenere una tariffa sull’energia condivisa. Per imprese e famiglie, l’accesso agli incentivi dipende dalla composizione della comunità, dall’area della cabina primaria e dai requisiti degli impianti.

In sintesi:

  • l’articolo 31 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, come modificato nel 2026, ammette tra i soci o membri persone fisiche, anche nell’ambito del loro condominio, PMI, associazioni, enti locali e numerose categorie di enti pubblici e privati;
  • il Decreto MASE 7 dicembre 2023, n. 414 riconosce sull’energia condivisa incentivabile una tariffa da 60 a 120 €/MWh per 20 anni, entro il contingente nazionale di 5 GW e comunque non oltre il 31 dicembre 2027;
  • il TIAD di cui alla Delibera ARERA 727/2022/R/eel lega la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso ai punti di connessione ricadenti nell’area della stessa cabina primaria;
  • per il contributo PNRR fino al 40% nei Comuni sotto 50.000 abitanti, lo sportello GSE si è chiuso il 30 novembre 2025 e l’articolo 27 del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 disciplina ora l’esecuzione dei progetti già candidati.

Comunità Energetiche Rinnovabili: soggetti ammessi e finalità

Una Comunità Energetica Rinnovabile è un soggetto di diritto autonomo basato sulla partecipazione aperta e volontaria, costituito principalmente per produrre benefici ambientali, economici o sociali per i propri membri o per il territorio. La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 31 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199.

La platea comprende persone fisiche e PMI, associazioni, aziende territoriali per l’edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore, associazioni di protezione ambientale e amministrazioni locali. Per le imprese, la partecipazione alla CER non può costituire l’attività commerciale o industriale principale; le grandi imprese sono escluse dalla compagine dei soci o membri.

Dal 19 aprile 2026 la norma cita espressamente anche le persone fisiche nell’ambito del loro condominio. Nel caso delle PMI, le CER possono svilupparsi anche in aree produttive e distretti: sul territorio italiano esistono già esperienze di Comunità Energetiche industriali costruite attorno alla condivisione dell’energia tra imprese.

Cabina primaria ed energia condivisa: requisito incentivi

Per ottenere la tariffa GSE e il contributo di valorizzazione dell’autoconsumo, i punti di connessione che concorrono al calcolo devono ricadere nell’area afferente alla medesima cabina primaria. I membri continuano a utilizzare la rete elettrica pubblica e la condivisione dell’energia è calcolata virtualmente.

Per ciascuna ora, il GSE determina l’energia autoconsumata prendendo il valore minore tra l’energia complessivamente immessa in rete dagli impianti della configurazione e quella prelevata nello stesso intervallo dai consumatori interessati. L’incentivo dipende quindi dalla contemporaneità tra produzione e consumi, oltre che dalla quantità complessiva di energia prodotta.

Impianti CER: potenza e requisiti per la tariffa

Gli impianti che accedono alla tariffa premio CER possono avere una potenza massima di 1 MW e devono essere alimentati da fonti rinnovabili. Per le CER, il GSE richiede inoltre che la data di entrata in esercizio dell’impianto incentivato non sia antecedente alla costituzione della comunità.

Una CER può includere anche impianti esistenti nelle Comunità Energetiche entrati in esercizio entro il 15 dicembre 2021, purché la loro potenza non superi il 30% della potenza complessiva degli impianti appartenenti alla configurazione. Questi impianti partecipano al calcolo dell’energia condivisa e alla valorizzazione ARERA, mentre la loro produzione non beneficia della tariffa premio.

Per gli impianti entrati in esercizio tra il 16 dicembre 2021 e il 24 gennaio 2024, il GSE richiede documentazione idonea a dimostrare che l’impianto è stato realizzato per il successivo inserimento nella CER. I requisiti applicabili sono indicati nelle Regole operative per l’autoconsumo diffuso.

Incentivi CER GSE: tariffa premio per 20 anni

Il Decreto MASE 7 dicembre 2023, n. 414 riconosce sull’energia condivisa incentivabile una tariffa premio per 20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto. Il regime si applica fino al trentesimo giorno successivo al raggiungimento di 5 GW di potenza incentivata e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

La tariffa CER comprende una componente fissa legata alla potenza dell’impianto e una componente variabile, fino a 40 €/MWh, collegata al prezzo zonale dell’energia:

Potenza dell’impiantoTariffa premio
fino a 200 kW80 €/MWh + componente variabile fino a 40 €/MWh, massimo 120 €/MWh
oltre 200 kW e fino a 600 kW70 €/MWh + componente variabile fino a 40 €/MWh, massimo 110 €/MWh
oltre 600 kW e fino a 1 MW60 €/MWh + componente variabile fino a 40 €/MWh, massimo 100 €/MWh

Per gli impianti fotovoltaici è prevista anche una maggiorazione geografica di 4 €/MWh nelle Regioni del Centro e di 10 €/MWh nelle Regioni del Nord. L’intera energia prodotta e immessa in rete è nella disponibilità del produttore e può essere valorizzata sul mercato oppure tramite Ritiro Dedicato.

La tariffa è cumulabile, entro i limiti previsti dal Decreto CACER, con contributi in conto capitale fino al 40% e con alcune altre agevolazioni. In presenza di contributi in conto capitale la tariffa può essere ridotta; sono previste incompatibilità, tra cui il Superbonus e altri incentivi in conto esercizio.

Contributo PNRR CER: sportello e progetti in Facility CACER

Il contributo PNRR fino al 40% per impianti inseriti in CER e gruppi di autoconsumatori ubicati nei Comuni con meno di 50.000 abitanti non è oggi aperto a nuove richieste: lo sportello GSE per la presentazione delle domande si è chiuso il 30 novembre 2025.

Per i progetti già presentati si applica la nuova disciplina della Facility CACER introdotta dall’articolo 27 del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50. La revisione rientra nella più ampia rimodulazione dei fondi PNRR per energia e imprese. Gli impianti ammessi devono entrare in esercizio entro 24 mesi dalla comunicazione dell’accordo di concessione e comunque entro il 31 dicembre 2027.

Come aderire o costituire una CER: requisiti per ogni profilo

Chi intende partecipare a una CER può aderire a una comunità già costituita oppure partecipare alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico. La scelta incide sugli adempimenti da affrontare e sulle verifiche da effettuare prima di associare un POD o realizzare un impianto.

SoggettoCondizioni da soddisfare
consumatore senza impiantoarea della cabina primaria, requisiti di ammissione previsti dallo statuto, criteri con cui la CER distribuisce i benefici economici
PMI con nuovo impiantopotenza fino a 1 MW, data di costituzione della CER, data prevista di entrata in esercizio, compatibilità con eventuali altri incentivi
proprietario di impianto esistentedata di entrata in esercizio, accesso o esclusione dalla tariffa premio, limite del 30% previsto per gli impianti esistenti nella CER
utenti dello stesso edificio o condominioconfronto tra partecipazione a una CER e configurazione di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente

Prima dell’entrata in esercizio degli impianti, il Referente può chiedere al GSE una verifica preliminare di ammissibilità. La CER deve essere già costituita e devono essere stati avviati gli eventuali procedimenti autorizzativi e acquisito il preventivo di connessione, quando richiesto.

Per l’impresa è inoltre necessario valutare statuto e regolamento della CER: modalità di ingresso e recesso, criteri di ripartizione dei contributi GSE, costi di gestione, disponibilità degli impianti e responsabilità attribuite al Referente incidono sul risultato economico della partecipazione.

Fiscalità CER: incentivi, trattenute e IVA

Il trattamento fiscale delle CER dipende dalla natura giuridica della comunità, dal soggetto che riceve le somme e dalla tipologia di ricavo. La disciplina delle trattenute applicate agli incentivi GSE per coprire i costi di gestione è stata ulteriormente chiarita dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 22 del 9 febbraio 2026; il regime IVA delle Comunità Energetiche Rinnovabili è approfondito separatamente per evitare di sovrapporre l’intento fiscale a questa guida generale.

Normativa sulle Comunità Energetiche Rinnovabili

La disciplina delle Comunità Energetiche Rinnovabili si fonda sull’articolo 31 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, sul Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso approvato con Delibera ARERA 727/2022/R/eel e sul Decreto MASE 7 dicembre 2023, n. 414, che disciplina la tariffa incentivante e il sostegno alle configurazioni per l’autoconsumo diffuso. Alle regole originarie si sono aggiunte le modifiche legislative e le disposizioni adottate nel 2025 e nel 2026.