La Cassazione – con ordinanza del 17 giugno 2024, n. 16674 – ha precisato che deve considerarsi nullo l’accordo collettivo che esclude dall’orario di lavoro retribuito il tempo impiegato dal lavoratore, rispettivamente a inizio e fine giornata lavorativa, per recarsi al domicilio dal primo cliente e per tornare alla sede aziendale a conclusione dell’ultimo intervento (nel caso in specie, l’accordo prevedeva che il tempo di lavoro decorresse esclusivamente dall’arrivo dei tecnici presso il primo cliente e si concludesse al termine delle operazioni di manutenzione presso l’ultimo cliente).
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che tale esclusione si pone in contrasto con la norma imperativa ex art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 66/2003, secondo cui “è orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio delle sue funzioni”, tenuto conto in particolare che, trattandosi di personale preposto ad attività di manutenzione e installazione di impianti presso il domicilio dei clienti, il viaggio è strettamente funzionale alla prestazione lavorativa.
Fonte: MySolution