Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre la prova del pagamento, che integra un fatto estintivo, incombe al debitore (Cass. s.u. 13533/2001); soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, e cioè puntualmente eseguito con riferimento al credito dedotto in giudizio, la prova viene a gravare sul creditore che sostenga che il pagamento deve imputarsi a un credito diverso (Cass. 2364/1994; Cass. 413/1999; Cass. 2231/2001; Cass. 19527/2012; Cass. 9592/2014; Cass. 28779/2018).
L’onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, perciò, un prius logico anche rispetto all’onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che tale prova, da parte del creditore, acquista la sua ragion d’essere soltanto dopo che il debitore abbia dato una dimostrazione esauriente e completa del fatto estintivo (Cass. 3902/1977; Cass. 1041/1998; Cass. 20288/2011; Cass. 205/2007), in mancanza della quale il debito deve considerarsi inadempiuto (Cass. 1571/2000; Cass. 14741/2006).
Fonte: JuraNews