Gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori

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Gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori costituiscono categorie distinte nel diritto delle obbligazioni.

Invero, gli interessi moratori sono dovuti per il ritardo nell’adempimento; e rappresentano una forma di risarcimento del danno provocato al creditore per il mancato godimento di quanto dovuto per un certo periodo di tempo (art. 1224 c.c.).

Gli interessi corrispettivi, invece, dipendono dalla semplice scadenza di un debito pecuniario.

Essi sono regolati dall’art. 1282 c.c., nonché, per il contratto di mutuo, dall’art. 1815 c.c. sono collegati alla sola liquidità ed esigibilità del denaro e costituiscono il corrispettivo del godimento (da parte di altri) del capitale oggetto di obbligazione.

Gli interessi corrispettivi (dovuti come corrispettivo della liquidità ed esigibilità del credito) si tramutano in interessi moratori nel momento in cui intervenga la mora (art. 1224 comma primo c.c.).

In definitiva, gli interessi moratori sono correlati all’inadempimento del debitore che violi gli obblighi assunti e sono fissati dalle parti al fine di determinare il costo che il debitore dovrà sopportare nell’ipotesi in cui, al di fuori del programma negoziale e quindi senza il consenso del creditore, mantenga la disponibilità della somma dovuta anche oltre il tempo definito nel contratto; mentre gli interessi corrispettivi sono correlati al costo del denaro mutuato ed hanno decorrenza immediata.

Fonte: JuraNews