Fonte: MySolution
Il bilancio di esercizio è lo strumento, previsto dal legislatore, utilizzato per rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e del risultato economico dell’esercizio al termine di un procedimento che consta delle seguenti fasi:
- redazione ed approvazione del progetto di bilancio da parte dell’organo amministrativo;
- comunicazione del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale (o sindaco unico) ed al soggetto incaricato della revisione legale (ove presente);
- predisposizione da parte del Collegio sindacale (o sindaco unico) e del soggetto incaricato della revisione legale (ove presente) delle Relazioni di rispettiva competenza ed invio delle stesse all’organo amministrativo;
- deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, insieme con le Relazioni dell’organo amministrativo, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale, con le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e con il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate;
- esame e delibera di approvazione da parte dell’assemblea ordinaria dei soci oppure con decisione non collegiale nelle s.r.l., se prevista da statuto;
- deposito del bilancio, delle Relazioni suddette, del verbale di approvazione e dell’elenco dei soci (nelle società per azioni non quotate) presso il Registro delle imprese.
La normativa civilistica impone che il bilancio sia approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Le scadenze per la convocazione dell’assemblea relative al 2023 sono pertanto le seguenti:
- 29 aprile 2024: termine ordinario, 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
- 28 giugno 2024: termine straordinario, 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, con un ulteriore differimento di 60 giorni in situazioni eccezionali.
Gli amministratori, nel caso in cui decidano di avvalersi di questa facoltà dovranno rilevare la presenza di una clausola statutaria che preveda la possibilità di differire il termine di approvazione del bilancio quando richiesto da particolari esigenze. In questo caso la convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio entro il termine massimo di 180 giorni, anziché entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Una volta verificata la presenza della clausola statutaria l’organo amministrativo dovrà riconoscere le particolari esigenze, che richiedono il differimento nell’approvazione del bilancio, con una formale delibera che preceda la scadenza dei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Situazioni eccezionali (elenco esemplificativo):
- Cambiamento del programma gestionale informatico di supporto
- Valutazione delle partecipazioni in altre società di cui si attende il bilancio
- Eventi straordinari: calamità, furti, incendi
- Partecipazione a operazioni straordinarie
Dopo aver provveduto ad approvare il bilancio di esercizio sarà compito degli amministratori provvedere al deposito dello stesso presso il Registro delle imprese.