Il MEF, con comunicato n. 96 del 5 agosto 2024, annuncia finalmente la proroga del versamento della rata della rottamazione-quater. Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, pubblicato in G.U. n. 182 del 5 agosto 2024, all’art. 6, ha sancito ufficialmente il differimento al 15 settembre 2024. Scaduto il termine iniziale del 5 agosto, la proroga della scadenza della 5° rata della rottamazione-quater, ex art. 1, commi 231-252, Legge n. 197/2022, avrà dunque effetto retroattivo.
La proroga è stata inserita nel decreto del CPB – D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 – recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”, che recepisce le condizioni e gran parte delle osservazioni formulate dalle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati.
Ci sarà, in particolare, il differimento al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata della c.d. “rottamazione-quater”, con scadenza 31 luglio 2024.
Si precisa, infine, che non sono allo studio misure volte a riaprire i termini della rottamazione-quater ovvero ad estenderne l’ambito di applicazione al 2023 contrariamente a quanto apparso su alcuni organi di stampa.
In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine in proroga o per importi parziali, si perderanno i benefici della rottamazione e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.
Proroga rottamazione delle cartelle (nuove scadenze 2024+5 gg di tollerenza) | ||
Contribuenti “ordinari” | 1°, 2° e 3° rata | 15 marzo |
4° rata | 31 maggio | |
5° rata | 15 settembre 2024 (+ tolleranza 5 gg.) | |
6° rata | 30 novembre | |
Contribuenti dei territori alluvionati | 1° e 2° rata | 15 marzo |
3° rata | 31 maggio | |
4° rata | 31 agosto | |
5° rata | 31 ottobre |
Rimane al 31 agosto la scadenza della 4° rata per i contribuenti dei territori alluvionati. Si ricorda che i residenti dei territori alluvionati, in base all’ art. 1, c. 9 , del D.L. n. 61/2023, ultimo capoverso (vedi allegato 1 dello stesso decreto), beneficiano di una proroga di tre mesi per tutte le scadenze ordinarie della sanatoria in parola. Tali soggetti, entro il 31 maggio dovevano pagare la 3° rata, la 4° come detto scadrà a fine agosto.ù
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2024/Mef-precisa-nessuna-riapertura-termini