Assicurazione per conto di chi spetta

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All’assicurazione per conto di chi spetta, disciplinata dall’art. 1891 c.c., non è applicabile, attesa la sua natura indennitaria, l’art. 1411, terzo comma, c.c., il quale, in tema di contratto a favore di terzi, legittima lo stipulante a beneficiare della prestazione ove il terzo rifiuti di profittarne; ne consegue che,

nel caso in cui il contratto di assicurazione sia stato stipulato in favore del proprietario delle ‘cose’ (nella specie, la proprietaria di un capannone), è da escludere che lo stipulante possa beneficiare dell’indennità ancorché l’assicurato non abbia profittato dell’assicurazione, avendo preferito chiedere il risarcimento del danno subito.

Né da tale comportamento dell’assicurato può trarsi il di lui “espresso consenso” a che il contraente eserciti, secondo quanto prevede il secondo comma del citato art. 1891, i diritti derivanti dalla polizza, atteso che esso palesa soltanto il rifiuto dell’assicurato di avvalersi dell’assicurazione, ma nulla esprime in ordine all’esercizio, da parte dello stipulante, dei diritti derivanti dall’assicurazione medesima (Cass. S.U., n. 5556/2002; successivamente: Cass. n. 26253/2007, Cass. n. 4923/2018).

Fonte: JuraNews