Bilancio abbreviato e micro con soglie dimensionali incerte

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Fonte: MySolution

L’art. 16 del D.Lgs n. 125/2024 ha rivisto soglie dimensionali rispetto alle quali verificare la chance di redazione del bilancio in forma abbreviata e micro ovvero l’obbligo di bilancio consolidato.

Il comma 1, lettera a) dell’art. 16, modifica l’art. 2435-bis, comma 1, del Codice civile, innalza la soglia dell’attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi delle vendite delle società non emittenti titoli negoziati in mercati regolamentati, rispettivamente, a 5,5 milioni di euro e a 11 milioni di euro (4.400.000 e 8.800.00 erano i precedenti limiti).

Dunque le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti.

Bilancio in forma abbreviata (limiti dimensionali)
Vecchi limiti dimensionali Attivo SP € 4.400.000
Ricavi vendite € 8.800.000
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio 50 unità
Nuovi limiti Attivo SP 5.500.000
Ricavi vendite 11.000.000
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio 50 unità

Il comma 1, lettera b), modifica l’art. 2435-ter c.c., comma 1, del Codice civile, aumentando, analogamente all’art. 2435-bis, la soglia dell’attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni delle società non emittenti titoli negoziati in mercati regolamentati, rispettivamente, a 220 mila euro e a 440 mila euro (anziché rispettivamente 175.000 e 350.000).

Dunque, sono considerate micro-imprese le società di cui all’art. 2435-bis c.c. che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Limiti da prendere a riferimento per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

Ora si pone il problema della decorrenza delle suddette soglie.

Considerato che il D.Lgs 125/2024 nulla prevede a riguardo, dovrebbe farsi riferimento all’art. 2 della direttiva UE 2023/2775, il che comporterebbe l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in riferimento agli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.

Dunque in riferimento già dal bilancio 2024 per i soggetti “solari”.

Decorrenza nuove soglie dimensionali redazione bilancio abbreviato/micro
Nuove attività Verifica soglie rispetto al primo esercizio
Attività già in essere (verifica su due esercizi) Si considerano anche i periodi d’imposta precedenti a quello di entrata in vigore. (CNDCEC – vedi documenti 14 gennaio 2009 e 15 aprile 2009) Rapportando tali indicazioni alle nuove soglie dimensionali in esame è corretto affermare che ai fini della verifica dei limiti introdotti dal D.Lgs. n. 125/2024 possono essere considerati anche gli esercizi precedenti al 2024 (apertura non condivisa da Assonime)
La possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata o con le disposizioni di favore previste per le micro-imprese, decorre già dal secondo esercizio consecutivo in cui sono rispettate le soglie dimensionali previste per tali semplificazioni (Assonime – vedi circolare 9/2009).

Per fare un esempio, coordinando le suddette indicazioni, con soglie rispettate sia nell’anno N che nell’anno N+1, le disposizioni di semplificazioni possono trovare applicazione già per il bilancio dell’anno N+1. Senza che sia necessario rimandare l’applicabilità della norma al bilancio dell’anno N+2.