Bollo fatture elettroniche: modifiche all’elenco B entro il 10 settembre

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Fonte: MySolution

Ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del 2° trimestre, ci sarà tempo fino al prossimo 10 settembre per apportare eventuali modifiche all’elenco B relative alle fatture emesse nello stesso periodo. L’elenco A invece non è modificabile.

L’elenco B contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche B2B o B2C ovvero verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore non ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’Agenzia delle Entrate ha rilevato l’obbligo di tale assolvimento.

Nello specifico, nell’elenco B sono riportate tutte le fatture che soddisfano le seguenti condizioni:

  • la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di 77,47 euro. A questo fine, vengono considerati tutti gli importi presenti nei campi “Prezzo totale” (2.2.1.11) del file .xml della fattura ordinaria e “Importo” (2.2.2) del file .xml della fattura semplificata
  • stato valorizzato il campo “Natura” con uno dei codici: N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a IVA); N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili IVA); N4 (operazioni esenti IVA).
  • non è presente l’indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all’imposta di bollo.

Sulla chance di modifica, accedendo al portale Fatture e corrispettivi, nell’apposita sezione, il contribuente può modificare l’elenco B indicando per quali delle fatture elettroniche inserite nell’elenco ritiene non perfezionati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo o eventualmente aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture soggette a imposta di bollo che non sono presenti in nessuno dei due elenchi, A e B.

Ciò deve avvenire entro termini precisi. In riferimento alle fatture emesse nel 2° trimestre 2024, la modifica dell’elenco B è ammessa fino al 10 settembre. Il versamento dell’imposta di bollo dovrà essere effettuato entro il 30 settembre.

In alcuni casi, la scadenza dei versamenti può essere rimandata in avanti.

A mente,

  • se il totale dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture emesse nel primo trimestre non supera in totale 5mila euro, la stessa potrà essere versata entro il 30 settembre, insieme all’imposta dovuta per il secondo trimestre;
  • se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5mila euro, il relativo pagamento potrà avvenire entro il 30 novembre, unitamente all’imposta dovuta per il terzo trimestre.

I codici tributo da utilizzare per il versamento del quantum dovuto nel termine lungo (30 settembre o 30 novembre) “sono quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta”, ovvero 2521 per il primo trimestre e/o 2522 per il secondo trimestre.

Ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (B2B e B2C) vengono considerate quelle in cui: la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre; la data di messa a disposizione (contenuta nella eventuale “ricevuta di impossibilità di recapito) è precedente alla fine del trimestre.