Bonus edilizi per le spese sostenute fino a fine anno anche se i lavori vengono completati nel 2025

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Fonte: MySolution

Il 31 dicembre 2024 potrebbe segnare lo stop oppure il depotenziamento di alcune tra le più diffuse detrazioni edilizie: ecobonus, sismabonus e bonus casa ordinario al 50%. Visto il contesto di incertezza circa quanto sarà previsto o meno in sede di manovra 2025 molti contribuenti valutano di anticipare il sostenimento della spesa entro fine anno così da “blidare” la detrazione per interventi da completare nel 2025.

Secondo un principio generale applicabile ai bonus edilizi, infatti, per le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, le spese si considerano sostenute:

  • alla data del pagamento (principio di cassa),
  • a prescindere dalla data di esecuzione dei lavori corrispondenti a quelle spese.

In questi termini, pertanto, per le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa il pagamento anticipato, entro fine 2024, delle spese relative anche all’intero intervento consente di beneficiare delle agevolazioni fiscali, a nulla rilevando che i corrispondenti lavori vengano poi ultimati il prossimo anno.

Attenzione però che i lavori dovranno però poi essere effettivamente completati: secondo prassi consolidata dell’Agenzia delle Entrate, il completamento dei lavori resta un presupposto necessario per la spettanza di qualunque detrazione edilizia (cfr. circolare 28/E/2022).

In mancanza di un chiarimento ufficiale sulle tempistiche entro le quali detti lavori debbano essere completati, pare doversi applicare, in via analogica, quanto disposto con riferimento alla spettanza dell’agevolazione “prima casa” in relazione all’immobile in via di costruzione. Le agevolazioni “prima casa” si applicano infatti anche nel caso di trasferimento di immobile in corso di costruzione, in presenza dei requisiti previsti dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR (circolare 2/E/2014). Mancando un termine espresso per il completamento dei lavori, il Fisco ha ritenuto che, non potendosi rimandare ad libitum la verifica dei presupposti necessari a beneficiare della detrazione, il contribuente sia tenuto a dimostrare la conclusione dei lavori entro il termine di decadenza per l’accertamento dell’imposta (circolare 38/E/2005).