14 Maggio 2026, di Redazione PMI.it – PMI.it
Bonus Facciate al 90% al centro del contenzioso sui crediti edilizi maturati a ridosso della scadenza: con sentenza n. 8573/2026, la Cassazione afferma che lo sconto in fattura richiedeva lavori avviati entro il 31 dicembre 2021, in quanto l’opzione prevista dall’articolo 121 del DL 34/2020 riguardava interventi già effettuati, anche solo in parte.
Senza l’effettivo inizio dei lavori, indicati nell’asseverazione in modo fraudolento, si configura il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
Bonus Facciate al 90% e lavori avviati nel 2021
La decisione nasce da un procedimento penale su pratiche di Bonus Facciate con sconto in fattura e cessione del credito. Nei documenti prodotti era stato attestato che i lavori erano già partiti nel dicembre 2021, circostanza poi smentita dagli accertamenti. La difesa aveva richiamato il criterio di cassa, sostenendo che per i committenti privati il pagamento entro il 2021 fosse sufficiente a conservare la detrazione al 90%. La Cassazione, invece, ha optato per una connessione tra opzione ed avvio dei lavori come unico criterio temporale valido per l’accesso al beneficio.
Sconto in fattura solo su interventi già effettuati
Il ragionamento dei giudici parte dall’articolo 121 del DL 34/2020, nella parte in cui consente al contribuente di scegliere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, “anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi”. Per la Cassazione, il tempo verbale passato usato dalla norma porta l’opzione sui lavori già eseguiti almeno in parte. Da qui la coerenza della richiesta, nelle misure antifrode, di un visto di conformità capace di attestare anche l’avvio effettivo del cantiere.
Limite ulteriore come misura antifrode
Nel ricorso, si contestava che l’obbligo di indicare lavori avviati derivasse dalla circolare 16/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate, documento di prassi e non norma primaria. Secondo questa tesi, la prassi avrebbe introdotto un limite ulteriore rispetto alla legge. La Corte riconduce invece quel requisito alla disciplina dell’articolo 121 e alle misure antifrode introdotte dal DL 157/2021. Aggiungendo inoltre che, nel caso esaminato, l’attestazione falsa aveva tratto in inganno l’Amministrazione finanziaria, volta a farsi autorizzare sconto e successiva cessione del credito.
Credito edilizio solo per lavori svolti
Il riferimento agli stati di avanzamento lavori (SAL) rafforza la lettura della Cassazione. Il comma 1-bis dell’articolo 121 disciplina l’esercizio dell’opzione in relazione a lavori eseguiti solo in parte, confermando il legame tra credito, fattura e attività edilizia effettivamente svolta. La questione centrale, nel ragionamento della Corte, resta la presenza di lavori reali, documentabili e coerenti con la pratica trasmessa al Fisco.
Sconto fattura e credito indebito
La fattura emessa e pagata entro il 2021 con sconto in fattura del 90%, per la Cassazione costituisce il presupposto per documentare la spesa nella misura piena. Senza lo sconto, i condomìni avrebbero potuto far valere una spesa molto più bassa. Da questa ricostruzione deriva l’indebito accesso allo sconto in fattura, ottenuto mediante attestazioni ideologicamente false, fattispecie che rende indebita anche la detrazione fiscale collegata.
Avvio lavori nel visto di conformità
Le misure antifrode del DL 157/2021 hanno esteso ai bonus edilizi l’obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Nel caso esaminato, il visto di conformità conteneva la dichiarazione sull’avvio dei lavori, incidendo sull’accesso al beneficio e sulla possibilità di trasferire il credito, quindi requisito fondamentale della pratica. Per le pratiche di Bonus Facciate chiuse a ridosso della fine del 2021, oltre alla fattura e al pagamento, assumono rilievo gli atti che provano l’avvio del cantiere e la corretta trasmissione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate, anche alla luce delle regole sulle comunicazioni per cessione credito e sconto in fattura. I documenti da verificare:
- le fatture emesse entro il 31 dicembre 2021 e la modalità di pagamento utilizzata;
- il visto di conformità presentato per l’esercizio dell’opzione;
- l’asseverazione tecnica sulla congruità delle spese sostenute;
- gli eventuali SAL o gli atti tecnici che provano l’avvio del cantiere;
- la comunicazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate per sconto in fattura o cessione del credito.
