Fonte: Juranews
Il certificato redatto da un medico convenzionato con un ente previdenziale o con il Servizio Sanitario Nazionale per il controllo della sussistenza delle malattie del lavoratore è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza” (Cass. 22 maggio 1999 n. 5000; conforme, fra le molte, Cass. 2 agosto 2001 n. 10569).
È stato peraltro precisato che
“tale fede privilegiata non si estende anche ai giudizi valutativi che il sanitario ha “in occasione del controllo” espresso in ordine allo stato di malattia e all’impossibilità temporanea della prestazione lavorativa” (Cass. 11 maggio 2000 n. 6045; Cass. n. 18507 del 2016 e ivi ulteriori rinvii).
Tali giudizi, infatti, pur dotati di un elevato grado di attendibilità in ragione della qualifica funzionale e professionale del pubblico ufficiale e dotati, quindi, di una particolare rilevanza sotto il profilo dell’art. 2729 c.c., consentono al giudice di considerare anche elementi probatori di segno contrario acquisiti al processo.