Contenzioso tributario: dichiarazione di fallimento

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Massima: “In tema di contenzioso tributario, sebbene l’ente impositore od il concessionario non siano obbligati a pena di nullità a notificare avvisi di accertamento e cartelle esattoriali sia al fallito che alla curatela fallimentare, tale scelta condiziona la futura opponibilità di tali atti o nell’ambito della procedura fallimentare o nei confronti del fallito tornato in bonis, ai fini della legittima prosecuzione della procedura esattoriale”. (massima non ufficiale)

La sentenza in commento conferma l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui

In tema di contenzioso tributario, sebbene l’ente impositore od il concessionario non siano obbligati a pena di nullità a notificare avvisi di accertamento e cartelle esattoriali sia al fallito che alla curatela fallimentare, tale scelta condiziona la futura opponibilità di tali atti o nell’ambito della procedura fallimentare o nei confronti del fallito tornato in bonis, ai fini della legittima prosecuzione della procedura esattoriale; ciò nel senso che la cartella di pagamento notificata unicamente al curatore fallimentare non è opponibile al fallito tornato in bonis sicché, in caso di notifica a quest’ultimo di un preavviso di fermo che abbia tale cartella come atto presupposto, egli può sia limitarsi a far valere la nullità dell’atto successivo che gli è stato notificato, sia – qualora ne abbia ancora interesse – contestare anche la validità e fondatezza dell’atto prodromico che non gli è stato notificato (perché notificato al solo curatore in costanza di fallimento) e di cui sia venuto a conoscenza con l’atto successivo» (Cass. civ., sez. V, 31 gennaio 2022, n. 2857).

Si è infatti così costantemente affermato come l’accertamento di tributi, i cui presupposti si siano verificati prima della dichiarazione di fallimento, debba essere notificato non solo al curatore, ma anche al fallito, il quale rimane il soggetto passivo del rapporto tributario ed è perciò munito di una concorrente legittimazione ad agire e resistere sia pure esercitabile solo in caso di inerzia del curatore, e con la precisazione che non integrano siffatta inerzia le eventuali scelte processuali del curatore che quel giudizio abbia promosso, o vi abbia partecipato (Cass. civ., sez. trib., 14 settembre 2016, n. 18002), sicché va dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione del fallito nel caso in cui il curatore aveva partecipato ai due gradi di giudizio decidendo però di non impugnare la decisione del giudice tributario di secondo grado (Cass. civ., sez. trib., 9 marzo 2011, n. 5572).

Fonte: JuraNews