Con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 19 giugno 2024 , sono definiti, per l’annualità 2024, le modalità e le procedure con cui vengono effettuati i controlli documentali volti ad accertare la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive per la concessione ed erogazione dei contributi per l’acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici; la concessione è pari all’80 per cento del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente.
L’attività di controllo ha ad oggetto l’accertamento della veridicità dei fatti e della qualità delle auto dichiarate nella domanda di concessione ed erogazione del contributo presentata ai sensi dell’art. 7, del decreto 12 giugno 2024, dai soggetti beneficiari con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, la documentazione di spesa e la tracciabilità dei pagamenti rendicontati, nonché il rispetto dei requisiti tecnico amministrativi previsti per le infrastrutture di ricarica.
I controlli sono effettuati a campione, nel limite massimo del 10% (dieci per cento) delle erogazioni effettuate. Nel caso in cui il campione verificato restituisca una percentuale di revoche deliberate superiore al 30% (trenta per cento) del campione stesso, l’analisi verrà estesa fino ad un massimo del 20% delle erogazioni effettuate.
L’accertamento documentale produce esito negativo:
- nel caso in cui la documentazione fornita risulti carente, anche a seguito di integrazione;
- nel caso in cui venga accertato che il soggetto beneficiario in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- nel caso in cui risultino insoddisfatti i requisiti e le condizioni disciplinate dal presente decreto, dal D.P.C.M. 6 aprile 2022 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal decreto 12 giugno 2024;
- nel caso di indisponibilità a fornire la documentazione richiesta.