Crediti 4.0: compensazioni sospese per 30 giorni, in attesa dello sblocco da parte dell’Ufficio

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Fonte: MySolution

L’utilizzo in F24 a compensazione di crediti di imposta 4.0 può essere sospeso dall’Ufficio fino a 30 giorni dalla data di invio del modello. In questo lasso temporale, l’Agenzia delle entrate verifica i dati incrociati con il Gestore dei servizi energetici (GSE) e comunica al contribuente l’esito delle verifiche effettuate.

Se la verifica:

  • ha esito positivo, avviene lo sblocco dei versamenti alla data indicata nel modello;
  • ha esito negativo, il versamento e la compensazione devono ritenersi come mai avvenuti;
  • in assenza di comunicazione di scarto entro il periodo di sospensione, l’operazione si considera effettuata alla data indicata nel file telematico inviato (punto 2.5 del provvedimento n. 195385 del 2018).

La ricevuta ENTRATEL ne attesta l’esito (FAQ Agenzia delle entrate del 19 giugno 2024). Per consentire la verifica della corrispondenza tra quanto comunicato al GSE e l’importo compensato dal contribuente, dal 17 giugno 2024 l’Agenzia delle entrate ha iniziato a sospendere per massimo 30 giorni il rilascio delle ricevute. Nella ricevuta viene indicata anche la data di fine periodo della sospensione.

Le comunicazioni al GSE – L’art. 6 del D.L. n. 39/2024 ha introdotto nuovi obblighi di comunicazione dei dati relativi ai crediti di imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0 e per i crediti di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. Sono due le comunicazioni da inviare al GSE:

  • la comunicazione preventiva (dove viene indicato il totale degli investimenti che si intendono effettuare, la ripartizione del credito e la relativa fruizione)
  • la comunicazione al completamento degli investimenti.

Esse costituiscono presupposto per la fruizione dei crediti d’imposta.

A seconda del periodo di imposta di inizio (data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende l’investimento irreversibile), di versamento degli acconti nella misura almeno del 20% e di effettuazione dell’investimento (data rilevante ex art. 109 del TUIR) si potrebbero verificare diverse casistiche, che riepiloghiamo di seguito: 

Investimento in beni Acconti pagati Effettuato entro Adempimento
Allegato A Nel 2021 o 2022 Entro il 31 dicembre 2022;o entro il 30 novembre 2023 Non è dovuta né la comunicazione preventiva né quella di completamento
Allegato A Impegno confermato dal 1° gennaio 2023 ed effettuato entro il 29 marzo 2024 In tal caso è dovuta solo la comunicazione di completamento
Allegato A Impegno confermato dal 1° gennaio 2023 ed effettuato dal 30 marzo 2024 Si ritiene prudenziale inviare sia la comunicazione preventiva (in effetti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024 vi è l’intenzione di realizzare investimenti) sia la comunicazione di completamento; entrambe le comunicazioni vanno inviate quando l’impegno viene confermato dal 30 marzo 2024 e l’investimento viene effettuato successivamente