Fonte MySolution.it
11 Luglio 2024
Spesso i contribuenti sono incerti sulla corretta modalità di tassazione delle plusvalenze generate dalla compravendita di cripto valute; non sanno se vanno pagate nel momento in cui vi ritornano in possesso (quindi quando ricevono un bonifico sul conto corrente tradizionale e/o utilizzando carte di credito, debito, prepagate) della cifra generata in plusvalenza o anche se le lasciano sull’Exchange.
Anche sull’Exchange, la compravendita potrebbe avvenire tra criptovalute classiche (Bitcoin, Ethereum, ecc.) o tra cripto e valute fiat.
Ad esempio all’ inizio di un determinato anno, bonifico dal mio conto personale di una banca tradizionale Italiana, 10.000 euro, verso un’ Exchange situato all’estero. Su quest’ultimo, converto per comodità di operazioni, l’intero importo in USDT (Teter Dollar, criptovaluta ancorata al valore del dollaro, chiamata comunemente Stable Coin). Ipotizziamo che il rapporto di cambio €/USDT sia 1:1. Ottengo quindi 10.000 USDT. Poi, compro con tutto questo importo una criptovaluta, in questo caso Bitcoin (BTC). Sempre per comodità di calcolo, ipotizziamo che il valore del BTC al momento dell’acquisto sia di 10.000 USDT. Ora, sull’Exchange, mi ritroverei con 0 euro, 0 USDT e 1 BTC. Le settimane successive, vedono il valore del BTC aumentare e nel momento in cui decido di riconvertirle in USDT, realizzo 15.000 USDT, generando così una plusvalenza di 5.000 USDT.
Da qui nascono i dubbi. La sostitutiva del 26% va pagata solo quando ri-bonifico la cifra sul conto tradizionale e/o converto in valuta FIAT, come Euro o Dollaro reali?
La normativa sulla tassazione delle plusvalenze in Italia – Il nuovo art. 67, comma 1, lett. c-sexies) del TUIR (introdotto dalla L. 197/2022 ) prevede che le plusvalenze generate dalla compravendita di cripto-valute:
- siano da considerare redditi diversi di natura finanziaria. Sono tassate le plusvalenze che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta, dalla detenzione delle cripto-attività.
- sono redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000,00 euro nel periodo d’imposta
- e in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.
La Sezione II-B del quadro RT (Modello Redditi PF 2024) deve essere compilata al fine di dichiarare le plusvalenze e gli altri proventi di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), TUIR, che nel periodo d’imposta 2023 risultano essere di importo complessivo non inferiore ad € 2.000,00 e sono state realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2023. Esse sono sottoposte ad imposta sostitutiva nella misura del 26% (art. 1, comma 126 , Legge di Bilancio 2023).
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), ai sensi di quando disposto dall’art. 68, comma 9-bis, TUIR, sono costituite dalla differenza tra:
- il corrispettivo percepito, ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate
- e il costo o il valore di acquisto.
Per quanto riguarda il costo o il valore di acquisto della cripto-attività, il contribuente è tenuto a documentarlo con elementi certi e precisi, in caso contrario il costo viene considerato pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività, percepiti nel corso del 2023, sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.
L’Agenzia delle Entrate nella C.M. 30/E/2023 ha chiarito che sono redditi diversi se percepiti dalle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente), dagli enti non commerciali (se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale), dalle società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5 del Tuir, dai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nel medesimo territorio ai sensi dell’art. 23 del Tuir «le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. (…) Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni».
Ovviamente quando incasso la cifra relativa alla plusvalenza la inserisco nel quadro RT. Va detto, però, che anche quando le criptovalute vengono convertite in una stable-coin come Tether (USDT) o USD Coin (USDC) sono considerate tassabili. La circolare 30/E dell’Agenzia delle Entrate riporta quanto previsto dalla MiCAR (Markets in Crypto Assets Regulation), che considera le stablecoin come valuta fiat qualora siano assimilabili a “e-money token” (“cripto attività volte a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale”). Perciò l’evento di conversione crypto-stablecoin è considerato un ordine di vendita in virtù di quanto sopra.
Quando, invece, si effettua uno scambio tra cripto, che hanno le stesse caratteristiche e funzioni, come passare da Bitcoin a Ethereum, questa operazione non è considerata un evento tassabile. L’assenza di tassazione in questi casi si basa sul presupposto che non ci sia stata una realizzazione di plusvalenza o minusvalenza, data la sostanziale equivalenza tra gli asset scambiati.
Quindi la risposta alla prima e alla seconda domanda è: dipende cosa avviene sull’exchange, come spiegato sopra. Se converto Bitcoin in Ethereum, non tasso nulla. Se converto BITCOIN in Tether o USD Coin sì tasso. L’USDT non è una valuta fiat.
Le transazioni da cripto a cripto sono scambi di cripto, che non prevedono l’intermediazione di valuta fiat. Biance o exchange peer to peer o exchange decentralizzati effettuano queste transazioni.
Il differimento d’imposta al momento della conversione in valuta fiat è una scelta adottata anche dall’Italia come in altre giurisdizioni, che comporta sicuramente dei vantaggi.
Lo swap, o baratto, di criptovalute, che si riferisce allo scambio di una criptovaluta con un’altra, escludendo quindi il coinvolgimento di valuta fiat, non comporta in Italia alcuna tassazione. Le transazioni da crypto a crypto in Italia, Francia, Slovacchia, Austria e Portogallo non sono tassate: i plusvalori diventano imponibili solo quando un utente vende gli asset digitali in cambio di valuta fiat (o paga beni o servizi del “mondo reale” con crypto – “off-blockchain”). Stati Uniti, Australia, Belgio, Regno Unito ed Estonia considerano tutti i profitti derivanti dal trading crypto come reddito ordinario imponibile.
La deducibilità delle minusvalenze – Secondo quanto disposto dall’art. 68, comma 9-bis, TUIR, nel caso in cui le minusvalenze generate dalla cessione di cripto attività siano superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a € 2.000, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia riportata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
L’imposta di bollo sulle cripto – l’imposta sulle cripto, va indicata nel Mod. REDDITI 2024 al rigo RW 1 colonna 33 e 34 e al RIGO RW 8. A colonna 33 l’imposta sulle cripto-attività (codice 21 da inserire in colonna 3), va calcolata, rapportando il valore indicato in colonna 8 (valore di mercato delle cripto al 31 dicembre 2023 – sommando tutte le cripto al 31.12. sui vari exchange – con stampa dall’exchange della documentazione relativa) alla quota ed al periodo di possesso. L’aliquota dell’imposta è pari allo 0,20% (2 per mille) sul valore di mercato al 31 dicembre 2023. A colonna 34 va indicata l’imposta sulle cripto-attività dovuta pari alla differenza tra l’imposta calcolata (colonna 33) e il credito d’imposta spettante (colonna 12). Se l’importo di questa colonna non supera € 12, l’imposta non va versata. L’imposta sul valore dell’imposta va versata con le stesse modalità e scadenze previste per l’IRPEF ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo. In F24 vanno utilizzati i codici tributo: 1727 per il saldo; 1728 per la prima rata d’acconto; 1729 per la seconda rata d’acconto.