28 Ottobre 2026, di Anna Fabi – PMI.it
Il regime forfettario sale a 100mila euro dal 2027 nella Legge di Bilancio approvata dal Consiglio dei ministri: le Partite IVA potranno applicare l’imposta sostitutiva anche oltre l’attuale tetto di ricavi e compensi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha precisato che per l’esonero IVA nella fascia aggiuntiva serve un’autorizzazione della Commissione europea, da negoziare entro un anno.
Per professionisti e lavoratori autonomi con incassi vicini al limite la flat tax si allarga quindi prima dell’IVA: condizioni di accesso, decorrenza e adempimenti nella fascia tra 85mila e 100mila euro saranno leggibili nel testo del disegno di legge, che le Camere possono modificare fino al voto di dicembre.
In sintesi:
- la soglia ordinaria del regime forfettario è attualmente fissata a 85.000 euro di ricavi o compensi, ai sensi dell’articolo 1, comma 54, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, comma 54, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- il disegno di legge di bilancio approvato dal Consiglio dei ministri n. 195 del 28 ottobre 2026 porta la soglia a 100.000 euro, secondo quanto annunciato dalla presidente del Consiglio;
- dal 2027 il limite dei redditi da lavoro dipendente compatibile con il forfettario torna a 30.000 euro, poiché l’articolo 1, comma 27, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha prorogato l’innalzamento temporaneo per il solo 2026;
- l’articolo 284 della direttiva 2006/112/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2020/285, fissa a 85.000 euro il limite nazionale della franchigia IVA per le piccole imprese;
- il Dipartimento delle Finanze raccoglie fino al 18 novembre 2026 le osservazioni dei contribuenti sugli effetti dell’innalzamento della soglia introdotto con la Legge di Bilancio 2023.
Regime forfettario 2027, la flat tax fino a 100mila euro nel ddl di bilancio
La Manovra 2027 alza a 100mila euro il limite di ricavi e compensi per applicare la flat tax: la presidente del Consiglio lo ha annunciato nella conferenza stampa che ha seguito il Consiglio dei ministri del 28 ottobre, con la soglia di accesso e permanenza che sale da 85mila a 100mila euro.
Sull’IVA la stessa Meloni ha detto che il Governo ha un anno per negoziare con la Commissione europea, perché l’esonero oltre 85mila euro richiede un’autorizzazione. Fino a quel momento i due trattamenti si separano: l’imposta sostitutiva segue la nuova soglia nazionale, mentre la franchigia IVA è fissata dalla direttiva a 85mila euro. Lo schema discusso nei vertici di maggioranza del 26 e 27 ottobre prevedeva l’applicazione dell’IVA ordinaria sui compensi oltre questo limite.
Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti aveva sostenuto l’ampliamento del regime forfettario durante un’iniziativa della Lega dell’8 settembre, indicando la necessità di un negoziato con l’Unione europea. Mancano ancora il testo del disegno di legge, le modalità applicative e le disposizioni transitorie: dalla loro formulazione e dall’approvazione delle Camere dipende la possibilità di applicare il nuovo limite già dal prossimo anno.
La misura riguarda soprattutto i titolari di Partita IVA con incassi vicini al limite di accesso. Chi supera il tetto attuale senza oltrepassare quello nuovo potrebbe continuare a tassare il reddito con l’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per le nuove attività in possesso dei requisiti, gestendo l’IVA secondo le disposizioni che saranno approvate.
La nuova soglia interviene su una disciplina che dal prossimo anno è ricompresa nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi. Dal 1° gennaio 2027 le disposizioni sul forfettario sono infatti collocate negli articoli da 232 a 243 del Decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, in sostituzione delle corrispondenti disposizioni della Legge n. 190/2014.
Consultazione MEF sulla soglia di 85mila euro del regime forfettario
Il Dipartimento delle Finanze ha aperto il 21 ottobre 2026 una consultazione pubblica sugli effetti dell’innalzamento della soglia del regime forfettario, con l’obiettivo di valutare le conseguenze dell’aumento del limite di ricavi e compensi deciso con la Legge di Bilancio 2023. Il questionario si inserisce nella verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), attraverso la quale l’Amministrazione analizza i risultati delle norme già applicate.
La consultazione distingue tra chi era già forfettario prima del 2023, a cui chiede se la soglia più alta abbia consentito di espandere l’attività, e chi è entrato nel regime successivamente, a cui domanda se l’innalzamento sia stato determinante nella scelta. Le risposte servono a valutare gli effetti del limite di fatturato sulla crescita delle attività e sulle adesioni al regime agevolato.
La scheda allegata all’avviso ricostruisce l’evoluzione della soglia di accesso dal debutto del regime:
| Periodo e norma | Limite di ricavi o compensi |
|---|---|
| Dal 2015, Legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) | limiti differenziati in base all’attività esercitata, fissati nell’Allegato n. 4 della legge |
| Dal 2016, Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) | limiti innalzati, da 30.000 euro per le attività professionali a 50.000 euro per il commercio all’ingrosso e al dettaglio |
| Dal 2019, Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) | limite unico di 65.000 euro per tutte le attività, ragguagliato ad anno |
| Dal 2023, Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) | limite di 85.000 euro per l’accesso e la permanenza nel regime |
Le risposte arrivano mentre il ddl di bilancio alza di nuovo la soglia e riguardano le grandezze sulle quali si misura il costo dell’operazione: quante aperture di Partite IVA in regime forfettario sono legate alla soglia più alta e quanta crescita delle attività ne è derivata. Il Dipartimento precisa che i contributi servono ad arricchire le informazioni dell’Amministrazione e non vincolano l’istruttoria normativa.
La partecipazione avviene online, attraverso il modulo pubblicato nella pagina della consultazione del Dipartimento delle Finanze, secondo queste regole:
- i contributi si inviano entro il 18 novembre 2026 e sono presi in considerazione solo se resi in forma non anonima e pertinenti all’oggetto della consultazione;
- le prime quattro domande prevedono risposte a scelta sulla situazione prima del 2023, sul ruolo della soglia nella scelta del regime, sull’espansione dell’attività e sul motivo principale dell’adesione, tra semplificazione degli adempimenti e convenienza economica;
- le ultime due domande sono aperte, con un massimo di dieci righe ciascuna, e chiedono di descrivere l’impatto della soglia sull’attività e di proporre miglioramenti del regime, anche nel coordinamento con altre agevolazioni.
Il limite dei redditi da lavoro dipendente per il forfettario 2027 torna a 30mila euro
Dal 1° gennaio 2027 il limite dei redditi da lavoro dipendente e assimilati compatibili con il regime forfettariotorna al valore ordinario di 30mila euro, perché l’innalzamento a 35mila disposto dalle ultime Leggi di Bilancio copre il solo 2025 e il 2026. La verifica si effettua sui redditi dell’anno precedente: chi nel 2026 supera la soglia applicabile per il 2027 rischia quindi di perdere l’accesso al regime agevolato, salvo una nuova proroga nel testo del ddl.
La causa ostativa è prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. L’aumento temporaneo è stato introdotto dall’articolo 1, comma 12, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, per il solo 2025 ed è stato prorogato di un anno dall’articolo 1, comma 27, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, senza diventare strutturale.
In sede di conversione del decreto Milleproroghe, la Camera ha approvato un ordine del giorno a prima firma Alberto Bagnai che impegna il Governo a rendere permanente il limite più alto. Si tratta di un atto di indirizzo politico, privo di effetti sulla soglia di reddito applicabile dal 2027 in assenza di una modifica legislativa.
Valgono le eccezioni previste dalla disciplina: la verifica del limite non opera se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente, salvo che nello stesso anno siano stati percepiti una pensione o redditi da un altro rapporto di lavoro. Sono inoltre esclusi dal conteggio gli arretrati assoggettati a tassazione separata.
Una nuova proroga della soglia per dipendenti e pensionati avrebbe dunque una funzione diversa dall’ampliamento della flat tax. La prima misura consentirebbe di mantenere il regime forfettario per chi affianca un’attività autonoma allo stipendio o alla pensione; la seconda interessa soprattutto chi ha un volume di ricavi o compensi superiore al tetto attuale.
Limiti e soglie del regime forfettario per il 2027
Con la legislazione vigente, il regime forfettario nel 2027 richiede il rispetto dei requisiti economici misurati sui ricavi, sulle spese per il personale e sugli eventuali redditi da lavoro dipendente. I requisiti misurati sull’anno precedente determinano l’accesso al regime, mentre il superamento della soglia di uscita immediata produce effetti nel corso dello stesso periodo d’imposta.
| Parametro | Effetti dal 1° gennaio 2027 con le regole attuali |
|---|---|
| Redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel 2026 | il limite torna a 30.000 euro e il superamento preclude il regime nel 2027, salvo una nuova proroga in Legge di Bilancio e ferme le eccezioni previste |
| Ricavi o compensi percepiti nel 2026 | oltre 85.000 euro il regime cessa dal 1° gennaio 2027, con applicazione del regime fiscale ordinario, salvo la nuova soglia del ddl |
| Ricavi o compensi incassati nel corso del 2027 | oltre 100.000 euro la fuoriuscita è immediata e l’IVA si applica dall’operazione che determina il superamento |
| Spese per lavoro dipendente, accessorio e collaborazioni sostenute nel 2026 | oltre 20.000 euro lordi il regime non è applicabile nel 2027 |
Il superamento del tetto ordinario di accesso produce effetti dall’anno successivo e lascia l’anno in corso interamente in regime agevolato, purché non sia superata anche la soglia di fuoriuscita immediata. Quando gli incassi oltrepassano quest’ultima, il contribuente esce dal forfettario nello stesso anno e applica l’IVA a partire dall’operazione che determina lo sforamento, secondo i chiarimenti della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 5 dicembre 2023.
Le soglie del 2027 saranno le prime ad applicarsi con il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi. Le condizioni generali di accesso e le ulteriori cause di esclusione dal regime forfettario comprendono anche incompatibilità legate a partecipazioni societarie, attività svolte prevalentemente nei confronti di precedenti datori di lavoro e utilizzo di regimi IVA speciali.
Flat tax a 100mila euro e IVA oltre 85mila: il confronto fra le soglie
La flat tax fino a 100mila euro con IVA sopra 85mila prevista dal ddl consente ai contribuenti con ricavi superiori al limite attuale di conservare il trattamento agevolato sulle imposte dirette. Il beneficio fiscale dipenderà dalle nuove regole di accesso e permanenza, mentre l’applicazione dell’IVA richiede una disciplina specifica per la fascia aggiuntiva, almeno fino all’eventuale autorizzazione europea.
Con il tetto più alto possono beneficiarne tre gruppi di contribuenti: i forfettari che superano l’attuale limite di incassi, i titolari di Partita IVA già in regime ordinario che soddisferebbero i nuovi requisiti e coloro che negli anni precedenti hanno abbandonato il regime proprio per il superamento della soglia. L’eventuale rientro dipende dalle condizioni definitive previste dalla Legge di Bilancio.
Il confronto tra regole attuali e ddl di bilancio permette di individuare le diverse conseguenze fiscali in base al volume annuo dei ricavi o compensi, distinguendo l’accesso al regime dalla sua applicazione nel corso dell’anno.
| Ricavi o compensi annui | Regole vigenti ed effetti del ddl |
|---|---|
| Fino a 85.000 euro | il contribuente in possesso degli altri requisiti può applicare il forfettario con imposta sostitutiva ed esonero IVA. Il ddl non prevede modifiche sostanziali per questa fascia |
| Da 85.001 a 100.000 euro | con le regole attuali, chi è già forfettario mantiene il regime nell’anno del superamento ed esce dall’anno successivo. Il ddl consente di conservare la flat tax, con obblighi IVA da definire fino all’autorizzazione europea |
| Oltre 100.000 euro | la disciplina vigente impone l’uscita immediata dal forfettario. Il testo dovrà stabilire le conseguenze del superamento del nuovo limite e il coordinamento con gli obblighi IVA |
Un professionista che incassa 95mila euro nel 2026, già ammesso al forfettario all’inizio dell’anno, continua ad applicare l’imposta sostitutiva per il 2026, poiché non supera la soglia di uscita immediata. Con la legislazione attuale, dal 2027 deve invece adottare il regime ordinario; con la soglia a 100mila euro potrebbe continuare ad applicare il forfettario anche nel 2027, secondo la decorrenza e le disposizioni transitorie della nuova legge.
Per un contribuente che incassa 80mila euro, invece, la nuova soglia non comporta un beneficio ulteriore rispetto al regime vigente, a parità degli altri requisiti. Il vantaggio economico dell’ampliamento si concentra nella fascia superiore, nella quale la permanenza nella flat tax evita la tassazione IRPEF ordinaria.
Secondo la Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato presentata il 24 giugno 2026, i contribuenti forfettari sono 2.027.665, dei quali 81.077 con ricavi superiori a 80mila euro. L’ampliamento della platea incide sulle entrate tributarie e richiede una copertura finanziaria, che sarà quantificata nella relazione tecnica del ddl.
L’innalzamento della soglia era già stato proposto in occasione delle precedenti Leggi di Bilancio senza essere approvato. Nella Manovra 2027 entra insieme all’estensione dell’aliquota IRPEF del 33% fino a 55mila euro, che riduce la distanza tra prelievo ordinario e imposta sostitutiva per i redditi medi. La compatibilità europea della franchigia IVA è l’ulteriore vincolo per la definizione della misura.
L’IVA nella fascia aggiuntiva per professionisti e Partite IVA
L’applicazione dell’IVA sui compensi oltre 85mila euro avrebbe conseguenze differenti per chi lavora prevalentemente con imprese e per chi fattura a consumatori finali. Nei rapporti tra soggetti IVA, l’imposta può essere recuperata dal cliente nei limiti del diritto alla detrazione. Per i consumatori privati rappresenta invece una componente del prezzo finale.
Per una prestazione soggetta all’aliquota ordinaria del 22%, un compenso netto di 1.000 euro corrisponde a una fattura di 1.220 euro con IVA. Se il professionista mantiene invece un prezzo finale di 1.000 euro, il corrispettivo imponibile scende a circa 819,67 euro, con 180,33 euro di imposta. Si tratta di un esempio degli effetti dell’applicazione ordinaria dell’IVA, che non anticipa le modalità del testo.
L’impatto effettivo dipenderà dal momento in cui scatterà l’obbligo, dalle operazioni interessate, dalle aliquote applicabili e dalla possibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti. Un contribuente con clientela professionale e costi elevati potrebbe trovarsi in condizioni differenti rispetto a un lavoratore autonomo che presta servizi quasi esclusivamente a privati e sostiene poche spese detraibili.
Occorrerà inoltre chiarire se il superamento della soglia comporterà l’assoggettamento all’IVA a partire dalla singola operazione che determina lo sforamento, quali obblighi dichiarativi saranno richiesti e come sarà trattata l’imposta sugli acquisti. Questi elementi determinano la convenienza del nuovo forfettario con IVA e rendono prematuro un confronto definitivo del risparmio fiscale.
Tetto alla franchigia IVA nella direttiva UE
La normativa europea fissa a 85mila euro il limite massimo nazionale per la franchigia IVA delle piccole imprese, mentre consente agli Stati membri di disciplinare autonomamente le imposte sui redditi. L’articolo 284 della direttiva 2006/112/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, impedisce quindi di estendere automaticamente l’esonero IVA italiano a una soglia superiore.
La stessa disposizione prevede una soglia di 100mila euro di volume d’affari complessivo nell’Unione per accedere, alle condizioni stabilite, al regime di franchigia transfrontaliero. Questo importo riguarda le operazioni tra Stati membri e non costituisce un limite nazionale alternativo utilizzabile liberamente per l’esenzione IVA dei contribuenti stabiliti in Italia.
L’articolo 288-bis della direttiva disciplina inoltre le conseguenze del superamento delle soglie nel corso dell’anno, consentendo agli Stati membri alcune opzioni di tolleranza. La franchigia non può comunque essere concessa a un soggetto il cui volume d’affari nello Stato membro superi il massimo previsto dalla disposizione. Le regole europee sono consultabili nel testo consolidato della direttiva 2006/112/CE.
Il recepimento della nuova disciplina è avvenuto con il Decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, che ha introdotto nel DPR 26 ottobre 1972, n. 633, il Titolo V-ter dedicato al regime transfrontaliero di franchigia, con applicazione dal 1° gennaio 2025.
Un forfettario a 100mila euro con esonero IVA integrale richiede quindi un intervento in sede europea. L’ipotesi del doppio regime, con imposta sostitutiva sul reddito e IVA ordinaria nella fascia superiore, nasce dall’esigenza di rispettare il limite comunitario senza rinunciare all’estensione della tassa piatta.
L’Italia non può alzare la soglia dell’esonero IVA con le regole europee attuali
L’Italia aveva già chiesto nel 2019 di innalzare la soglia dell’esenzione IVA, come documentato dalla proposta COM(2020) 124 final del 31 marzo 2020. Il Consiglio autorizzò allora il limite di 65mila euro con la decisione di esecuzione (UE) 2020/647 dell’11 maggio 2020. Il successivo aumento a 85mila euro fu autorizzato dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/664 del 21 marzo 2023, quando era ancora disponibile il precedente meccanismo di deroga.
Con la riforma europea entrata in applicazione nel 2025 è stato soppresso l’articolo 285 della direttiva IVA, sul quale si fondavano le precedenti autorizzazioni individuali. Il nuovo limite di franchigia deriva direttamente dall’articolo 284 e un suo innalzamento generalizzato richiederebbe una modifica della direttiva, secondo la procedura legislativa europea prevista in materia fiscale.
Il Ministero dell’Economia ha confermato questa interpretazione il 25 giugno 2025, rispondendo all’interrogazione a risposta immediata n. 5-04144 Centemero, dedicata alle soglie del volume d’affari annuo per l’esenzione IVA delle imprese di minori dimensioni. Il sottosegretario Federico Freni ha chiarito che la facoltà di innalzare in deroga il limite non rientra nella disponibilità dei governi nazionali, riservandosi di verificare in sede europea eventuali revisioni della disciplina.
Il testo della risposta del MEF all’interrogazione n. 5-04144 del 25 giugno 2025 conferma quindi il vincolo sull’esonero IVA. Il negoziato annunciato il 28 ottobre dalla presidente del Consiglio dovrà misurarsi con questo assetto: senza il vecchio meccanismo di deroga individuale, un esonero oltre 85mila euro richiede una decisione in sede europea, mentre la sola soglia reddituale del forfettario a 100mila euro è una scelta legislativa nazionale.
Calcolo convenienza sopra e sotto il tetto massimo del forfettario
La convenienza fiscale del regime forfettario dipende dal coefficiente di redditività associato al codice ATECO, dai contributi previdenziali obbligatori, dai costi effettivi dell’attività e dal trattamento IVA applicabile. L’estensione a 100mila euro richiede di confrontare queste variabili con il carico fiscale del regime ordinario, tenendo conto che l’aliquota sostitutiva si applica a un reddito determinato forfettariamente.
Il regime agevolato considera una quota prestabilita dei ricavi come reddito imponibile, indipendentemente dalle spese effettivamente sostenute, con la deduzione dei contributi previdenziali obbligatori secondo le regole previste. Nel regime ordinario il reddito imponibile è invece determinato sulla base dei ricavi e dei costi fiscalmente riconosciuti, con l’applicazione dell’IRPEF e delle relative addizionali.
Con il calcolo online dell’imposta nel regime forfettario è anche possibile valutare l’effetto dell’aliquota al 5% o al 15% sui compensi e sul reddito imponibile. Il calcolatore di PMI.it consente di determinare l’imposta sostitutiva in funzione degli incassi annui, del settore di attività e dei contributi previdenziali. Il servizio permette di stimare il prelievo fiscale e il guadagno netto secondo le regole attualmente applicabili.
Un’attività con coefficiente di redditività all’86% e spese effettive elevate può trovare più conveniente il regime ordinario anche prima di raggiungere il tetto di ricavi. Un professionista con coefficiente al 78% e costi contenuti può invece ottenere un vantaggio maggiore dall’imposta sostitutiva, soprattutto quando l’uscita verso il regime ordinario comporta l’applicazione di aliquote IRPEF progressive.
Per i contribuenti che si collocano nella fascia tra le due soglie, la simulazione completa del risparmio fiscalerichiederà il testo della norma e le disposizioni sull’IVA. L’analisi dovrà comprendere anche il trattamento delle operazioni precedenti e successive al superamento del limite, il diritto alla detrazione sugli acquisti e gli adempimenti connessi.
Fino all’approvazione della Legge di Bilancio, la pianificazione degli incassi e dei compensi di fine anno deve basarsi sulle soglie del regime forfettario attualmente vigenti. Il superamento del limite ordinario continua a determinare la fuoriuscita dall’anno successivo, mentre l’uscita immediata opera soltanto alle condizioni già stabilite dalla normativa.
