Fonte: Juranews
Con riguardo al contratto di apprendistato disciplinato da ultimo dal d.lgs. n. 167 del 2011, che tale contratto dà origine ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (Cass. n. 17373 del 2017; Cass. n. 5051 del 2016), in particolare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bi-fasico, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si aggiunge, con funzione specializzante, lo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale) mentre la seconda fase soltanto eventuale, perché condizionata al mancato recesso ex art. 2118 c.c., rientra nell’ordinario assetto del rapporto di lavoro subordinato; queste caratteristiche sono state confermate dalla legislazione vigente, che prevede la possibilità, per il datore di lavoro, alla fine del periodo di formazione, di licenziare ad nutum, ex art. 2118 c.c., l’apprendista oppure di mantenerlo in servizio con un normale rapporto di lavoro (art. 42, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2015), mentre durante il periodo di apprendistato trovano applicazione le ordinarie tutele previste per il licenziamento illegittimo.