Il diritto alle ferie

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Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 9859 dell’11 aprile 2024

Il diritto alle ferie è diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore, secondo l’orientamento di legittimità (da ultimo Cass. Sez. L, 06/02/2024, n. 3339, e precedenti ivi citati), sviluppato in armonia con l’interpretazione del diritto dell’Unione – nello specifico dell’art. 7 della Direttiva 2003/1988/CE e dell’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – offerta dalla Curia Europea (il rinvio è alle tre sentenze della Corte di Giustizia del 6 novembre 2018: in cause riunite C569/2016 e C570/2016; in causa C-619/2016; in causa C684/2016), ribadita da ultimo con la sentenza emessa in data 18 gennaio 2024 (in C-218/2022), con cui, proprio con riferimento al diritto italiano, è stato affermato che l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Fonte: Juranews