Il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore

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Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 8459 del 28 marzo 2024

Il divieto posto dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 143 del 1991, conv. in l. n. 197 del 1991, di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori al consentito senza ricorrere ad intermediari abilitati, riguarda il valore dell’intera operazione economica cui il trasferimento è funzionale e si applica anche laddove quest’ultimo sia frazionato in varie operazioni.

Fonte: Juranews