Il possesso “ad usucapionem”

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Fonte: Juranews

In tema di possesso “ad usucapionem”, non è censurabile in sede di legittimità – ove congruamente motivato ed immune da vizi giuridici (come verificatosi nella specie) – l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi del possesso idoneo ad usucapire (cfr. anche Sez. 2, Sentenza n. 26633 del 18/10/2019, secondo cui «L’accertamento relativo alla qualificazione del possesso ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell’usucapione è devoluto al giudice del merito ed il relativo apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici»).