Fonte: MySolution
La Cassazione – con ordinanza del 10 luglio 2024, n. 18892 – ha precisato che alla declaratoria di illegittimità di un licenziamento, con il conseguente ordine di reintegrazione, il datore di lavoro deve ottemperare in primis con il riammettere il lavoratore nella stessa sede di lavoro nella quale questi operava all’atto dell’illegittimo licenziamento (salvo disporre, poi, il suo trasferimento nel concorso delle condizioni richieste dalla legge).
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che, quando nelle more del giudizio di impugnativa del licenziamento il datore di lavoro:
- ha sostituito il lavoratore licenziato con altro lavoratore, il lavoratore di cui è stata accertata l’illegittimità del licenziamento deve essere ricollocato nel posto e nelle mansioni precedentemente occupate;
- ha soppresso il posto prima occupato dal lavoratore licenziato, il lavoratore di cui è stata accertata l’illegittimità del licenziamento può essere adibito a mansioni equivalenti purché sempre nella stessa sede di lavoro.
Le richiamate disposizioni possono essere derogate solo per la dimostrata impossibilità di riammettere il lavoratore reintegrato nella precedente sede, dovuta a insussistenza di posti comportanti l’espletamento delle ultime mansioni o di mansioni equivalenti.
In tale circostanza, l’onere della prova è in capo al datore di lavoro.