Indumenti di lavoro assimilati ai DPI ed onere del datore di lavoro di mantenerne l’efficienza

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La Cassazione – con sentenza del 6 maggio 2024, n. 12126 – è intervenuta nuovamente in materia di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ribadendo che la nozione legale di dispositivi di protezione individuale (DPI) non è limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma si riferisce a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che può in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, in conformità con l’art. 2087 cod. civ. (che recita “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”).

Pertanto, la Suprema Corte ha affermato che il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire e mantenere in stato di efficienza anche gli indumenti di lavoro.

Fonte: MySolution