La condanna generica del giudice penale al risarcimento dei danni

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Fonte: JuraNews

La condanna generica del giudice penale al risarcimento dei danni dichiara “solo la potenziale lesività del fatto dannoso” e l’esistenza, secondo un criterio di semplice probabilità (cfr. d’altronde, in generale, S.U. 29862/2022, che insegna che per l’accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni è sufficiente provare la colpa e il nesso causale e che l’esistenza del danno sia anche soltanto probabile), del nesso causale tra il fatto e il lamentato danno, solo al giudice civile spettando l’accertamento dell’an in concreto e del quantum.

In particolare, Cass. sez. 3, 5660/2018 insegna che la sentenza penale che pronuncia condanna definitiva dell’imputato a risarcire i danni alla parte civile, demandandone la liquidazione a separato giudizio, in sede civile è vincolante come condanna generica al risarcimento e alle restituzioni, ferma la necessità dell’accertamento, in sede civile appunto, della esistenza e della entità delle conseguenze dannose derivanti dal fatto individuato come potenzialmente pregiudizievole e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati.

Sulla stessa linea Cass. sez. 3, ord. 8318/2019 dichiara che la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta in una sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine sulla concreta esistenza di un danno risarcibile, affermando solo la potenziale lesività del fatto dannoso e l’esistenza – desumibile anche in via presuntiva, con criterio di semplice probabilità – di un nesso causale tra tale fatto e il danno lamentato, mentre resta impregiudicato l’accertamento, riservato al giudice civile, sull’an in concreto e sul quantum del danno da risarcire; entro tali limiti la condanna generica penale, una volta divenuta definitiva, ha efficacia di giudicato sull’azione civile e portata omnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di danno derivato dal reato, anche se non espressamente individuato nell’atto di costituzione di parte civile e non fatto oggetto di pronunce provvisionali.

Ancora, Cass. sez. 3, ord. 8477/2020 enuncia che nei reati di danno la decisione di condanna generica al risarcimento pronunciata dal giudice penale contiene implicitamente l’accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per cui è necessario, in sede civile, un’ulteriore indagine sul nesso di causalità giuridica; e l’assai recente Cass. sez. 3, ord. 30992/2023 precisa che anche in caso di condanna penale il relativo giudicato non si estende alle conseguenze di danno, per cui nella fattispecie che era in esame si è escluso che fosse coperta dal giudicato l’affermazione del giudice penale dell’insufficienza di prove per quantificare il danno lamentato dalla parte civile.