La funzione dell’indennizzo per ingiustificato arricchimento

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Fonte: Juranews

La funzione dell’indennizzo per ingiustificato arricchimento è quella di

«compensare l’iniquità prodottasi mediante lo spostamento patrimoniale privo di giustificazione di fronte al diritto, sancendone la  restituzione»,

esclusa ogni ipotesi di guadagno (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20884 del 22/08/2018), e non quella di reintegrare il concreto ammontare del danno subìto, come previsto nell’azione risarcitoria.

Per giurisprudenza consolidata, sono estranei alla funzione dell’indennizzo l’«ottica redistributiva» e il fine di ripristinare l’equilibrio tra le prestazioni, perché il limite invalicabile dell’attribuzione compensativa è costituito dalla minor somma fra diminuzione patrimoniale (depauperatio) e arricchimento (locupletatio).

L’esecutore di una prestazione in forza di un contratto invalido non può, perciò, pretendere, per compensare la diminuzione patrimoniale subìta, di ottenere quanto avrebbe percepito a titolo di utile se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace, perché l’esigenza restitutoria che fonda l’istituto comunque non può neutralizzare sostanzialmente l’inesistenza ovvero l’invalidità originaria o sopravvenuta di quel rapporto.

Non a caso, infatti, nell’art. 2042 cod. civ. è prospettato un «indennizzo» del «pregiudizio» per riparare lo squilibrio seguito all’ingiustificato spostamento patrimoniale, laddove nell’art. 2043 cod. civ. è previsto il «risarcimento del danno ingiusto» e, cioè, l’integrale reintegrazione della situazione patrimoniale alteratasi per effetto di un’illecita ingerenza (v. Cass. Sez. U, Sentenza n. 23385 del 11/09/2008, ove si privilegia l’interpretazione dell’art. 2041 cod. civ. in funzione recuperatoria dell’azione che esclude dal calcolo dell’indennità richiesta per la «diminuzione patrimoniale» subìta dall’esecutore di una prestazione in virtù di un contratto invalido, quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace; spetta solo al legislatore, in funzione derogatoria, considerare il pregiudizio pari al valore del bene o del suo uso, o al valore della prestazione).