L’APE nei contratti di locazione

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Quando si stipula un nuovo contratto di locazione, gli obblighi di dotazione, di inserimento della clausola contrattuale e di allegazione dell’APE (Attestato di prestazione energetica) variano al variare delle condizioni del soggetto che loca e alla durata della locazione.

Nel caso di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, il proprietario deve rendere disponibile l’APE al nuovo locatario all’avvio delle trattative e consegnarlo alla fine delle medesime (art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 192/2005). L’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 192/2005, nei contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è necessario inserire una clausola ad hoc con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. I contratti di durata uguale o inferiore a 30 giorni sono quindi esclusi dall’obbligo di informativa.

L’attestato deve essere allegato ai nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari (art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 192/2005).

Fonte: MySolution