Liberi professionisti: le ricongiunzioni dei periodi assicurativi ai fini previdenziali

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L’INPS – con Messaggio del 17 giugno 2024, n. 2242  (non ancora pubblicato sul sito dell’Istituto)  – ha fornito le istruzioni operative per lo scambio telematico di comunicazioni con gli Enti firmatari della Convenzione quadro n. 56/2023, relative all’esercizio della facoltà di ricongiunzione per tutti i periodi contribuiti nelle diverse gestioni previdenziali, ex lege 5 marzo 1990, n. 45 .

Nello specifico, lo scambio telematico, al momento è limitato ai seguenti adempimenti:

  • richieste, da parte della Cassa professionale firmataria, nelle vesti di soggetto accertante, del prospetto dei contributi versati a INPS e consultazione dello stato pratica;
  • invio del prospetto contributivo da parte dell’INPS, quale Ente trasferente;
  • richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, a titolo di accertante, di eventuale riesame della precedente certificazione e consultazione telematica dello stato della richiesta di riesame;
  • invio di un nuovo prospetto contributivo, a seguito del riesame, da parte dell’INPS quale Ente trasferente;
  • notifica da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accertante, dell’esito delle operazioni di ricongiunzione.

L’operatività delle altre fasi sarà comunicata successivamente a seguito del completamento delle procedure informatiche.

Le richieste inoltrate tramite raccomandata A/R o PEC, prima della messa a disposizione del colloquio telematico, continueranno ad essere acquisite e gestite in modalità non telematica.

Fonte: MySolution