Licenziamento per GMS e mancato raggiungimento dell’obiettivo nel lavoro subordinato

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La Cassazione – con sentenza n. 10640/2024 – ha ribadito che ai fini del perfezionamento del licenziamento per scarso rendimento è necessario un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore dipendente, ex art. 1453 cod. civ. (“Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”).

Al contempo, la Suprema Corte ha sottolineato che con il contratto di lavoro subordinato il dipendente non si obbliga al raggiungimento di un risultato, ma mette solo a disposizione del datore il suo impegno nei modi e tempi regolati dal contratto.

Pertanto, il mancato raggiungimento del risultato da parte del lavoratore subordinato non rappresenta di per sé un inadempimento, ai fini dell’applicabilità del licenziamento per scarso rendimento.

Fonte: MySolution