Fonte: JuraNews
L’onere probatorio che grava sul ricorrente è attenuato quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al D.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000.
Solo in tal caso al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch’essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch’esso indicato in tabella (cfr. Cass. n. 13024 del 2017).
La riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alla tabella n. 4 allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 esclude la necessità di provare l’esistenza del nesso di causalità tra il morbo contratto e l’attività professionale svolta, mentre nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l’attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l’attività stessa all’interno della sua previsione, l’esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore secondo i criteri ordinari e, in caso di contestazione, l’accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito (cfr. Cass. n. 27752 del 2009).