Modifica giudiziale delle tabelle millesimali e indebito arricchimento

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Fonte: JuraNews

Massima: La sentenza che accoglie la domanda di modifica delle tabelle millesimali ha efficacia costitutiva e non dichiarativa, sicché la sua efficacia decorre dal passaggio in giudicato; di conseguenza, ove il singolo abbia versato, prima della modifica, quote condominiali calcolate sulla base di valori millesimali non rispondenti al reale valore dell’unità, al risparmio di spesa ottenuto corrisponde un arricchimento indebito con depauperamento della cassa comune in assenza di giustificazione relativamente a somme altrimenti destinate a far fronte ad esigenze dell’intero Condominio, che è, quindi, legittimato ad agire per l’indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c.”

Riferimenti normativi: artt. 1137 c.c.

La pronuncia in commento trae origine dall’impugnazione della delibera con cui, a seguito della decisione del Tribunale che aveva modificato le tabelle millesimali, l’assemblea condominiale aveva rettificato i bilanci e quantificato le differenze dovute dai singoli condomini.

Nello specifico, il giudizio era stato introdotto da un condomino, il quale aveva lamentato che, avendo la sentenza modificativa della tabella millesimale efficacia costitutiva e non dichiarativa, la ripartizione delle spese relative alle annualità precedenti fosse illegittima.

Nel giudizio interveniva anche un altro condomino, il quale spiegava intervento adesivo dipendente.

Il giudice di prime cure aveva annullato la delibera impugnata e la Corte d’Appello, adita dal Condominio soccombente, aveva respinto la domanda di quest’ultimo volta a ottenere il pagamento di un indennizzo per indebito arricchimento, ritenendo che la legittimazione spettasse al singolo condomino e non al Condominio.

La Corte di Cassazione, adita dal Condominio, ha dettato importanti principi sia in tema di intervento di un condomino nel giudizio di impugnazione delle delibere assembleari sia di legittimazione a richiedere l’indennizzo per indebito arricchimento.

In particolare, con riferimento alla questione dell’intervento in giudizio di un condomino risultato creditore a seguito della revisione delle tabelle millesimali, la Corte ha osservato come, in caso di intervento adesivo dipendente, sussista comunque un interesse ad agire, consistente nell’interesse

«ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che la delibera poteva generare quanto al corretto criterio di riparto utilizzabile per le spese deliberate prima della rettifica della tabella millesimale, a prescindere dai concreti effetti di detta delibera sul patrimonio dei singoli condomini (cfr., in motivazione, Cass. 9387/2023; Cass. 15434/2020)».

Relativamente alla legittimazione ad agire per l’indennizzo conseguente all’indebito arricchimento del condomino a seguito della modifica delle tabelle millesimali, il Collegio, dopo aver ribadito che l’efficacia della sentenza che accoglie la domanda di modifica delle tabelle decorre dal passaggio in giudicato, avendo essa natura costitutiva, ha affermato che

«ove il singolo abbia versato, prima della modifica, quote condominiali calcolate sulla base di valori millesimali non rispondenti al reale valore dell’unità, al risparmio di spesa ottenuto corrisponde un arricchimento indebito con depauperamento della cassa comune in assenza di giustificazione relativamente a somme altrimenti destinate a far fronte ad esigenze dell’intero Condominio, che è, quindi, legittimato ad agire per l’indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c.».