Nuova dilazione dei ruoli dal 2025: da 84 fino a 120 rate, in caso di difficoltà

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Il D.Lgs. n. 110/2024, pubblicato in G.U. n. 184 del 7 agosto 2024, ha rivisitato la disciplina della rateizzazione dei ruoli, a decorrere dalle istanze presentate dal 2025.

Il nuovo comma 1 dell’art. 19, D.P.R. n. 602/1973, che è stato oggetto di modifica grazie al D.Lgs. n. 110/2024, prevede la seguente distinzione, per la rateizzazione dei ruoli:

  • l’Agente della riscossione può concedere una dilazione per singole istanze che contengono debiti fino a 120.000 euro su semplice richiesta del contribuente fino a:
    • 84 rate mensili (7 anni) per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
    • 96 rate mensili (8 anni) per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
    • 108 rate mensili (9 anni) per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Sempre per le istanze che includono ruoli fino a complessivi 120.000 euro, la dilazione è concessa nella seguente misura se si documenta la temporanea difficoltà finanziaria:

  • da 85 a 120 rate mensili,per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • da 97 a 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • da 109 a 120 rate mensili, per le richieste presentate dal 2029.

Per debiti superiori a 120.000 euro l’istante deve documentare la temporanea situazione di “obiettiva difficoltà finanziaria” ottenendo:

  • un massimo di 120 rate mensili;
  • a prescindere dal momento in cui viene presentata l’istanza (dal 1° gennaio 2025).

Concetto di “Situazione di temporanea difficoltà finanziaria” – La terminologia utilizzata nel nuovo comma 1.2 dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 è cambiata (“temporanea difficoltà finanziaria”, in luogo di “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”), ma la valutazione continua a fare riferimento ai parametri già utilizzati in precedenza e, dunque:

  • per le persone fisiche (e i lavoratori autonomi), titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati:all’ISEE del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
  • per gli altri soggetti: all’indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

In attesa di un decreto attuativo – Con un D.M. di prossima emanazione saranno stabiliti i criteri per valutare la difficoltà economica.Dunque potrebbero essere modificato il numero di rate corrispondenti a determinati valori di ISEE o dell’indice Alfa, così come la modalità di calcolo dell’indice di liquidità o dell’indice Alfa.

Istanze presentate nel 2025 e 2026
Debito per singola istanza Temporanea difficoltà finanziaria N° max di rate mensili
fino a 120.000 euro non documentata fino a 84 rate
documentata da 85 a 120 rate
superiori a 120.000 euro documentata 120 rate mensili
Importi dei ruoli da rateizzare Fino al 31/12/2024 Dal 1/1/2025
Fino a 120.000 euro  72  rate  con istanza semplice120    rate comprovando grave situazione legata alla congiuntura economica  Istanza semplice 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;96 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;108 rate mensili per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029
Istanza con prova della temporanea difficoltà finanziaria da 85 a 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;da 97 a 120 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;da 109 a 120 rate mensili per le richieste presentate dal 2029
Superiori a 120.000 euro 72 rate comprovando temporanea situazione  di obiettiva difficoltà;120 rate comprovando grave situazione legata alla congiuntura economica 120 rate provando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/08/07/24G00128/sg