Il D.Lgs. n. 110/2024, pubblicato in G.U. n. 184 del 7 agosto 2024, ha rivisitato la disciplina della rateizzazione dei ruoli, a decorrere dalle istanze presentate dal 2025.
Il nuovo comma 1 dell’art. 19, D.P.R. n. 602/1973, che è stato oggetto di modifica grazie al D.Lgs. n. 110/2024, prevede la seguente distinzione, per la rateizzazione dei ruoli:
- l’Agente della riscossione può concedere una dilazione per singole istanze che contengono debiti fino a 120.000 euro su semplice richiesta del contribuente fino a:
- 84 rate mensili (7 anni) per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili (8 anni) per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili (9 anni) per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Sempre per le istanze che includono ruoli fino a complessivi 120.000 euro, la dilazione è concessa nella seguente misura se si documenta la temporanea difficoltà finanziaria:
- da 85 a 120 rate mensili,per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- da 97 a 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- da 109 a 120 rate mensili, per le richieste presentate dal 2029.
Per debiti superiori a 120.000 euro l’istante deve documentare la temporanea situazione di “obiettiva difficoltà finanziaria” ottenendo:
- un massimo di 120 rate mensili;
- a prescindere dal momento in cui viene presentata l’istanza (dal 1° gennaio 2025).
Concetto di “Situazione di temporanea difficoltà finanziaria” – La terminologia utilizzata nel nuovo comma 1.2 dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 è cambiata (“temporanea difficoltà finanziaria”, in luogo di “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”), ma la valutazione continua a fare riferimento ai parametri già utilizzati in precedenza e, dunque:
- per le persone fisiche (e i lavoratori autonomi), titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati:all’ISEE del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
- per gli altri soggetti: all’indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.
In attesa di un decreto attuativo – Con un D.M. di prossima emanazione saranno stabiliti i criteri per valutare la difficoltà economica.Dunque potrebbero essere modificato il numero di rate corrispondenti a determinati valori di ISEE o dell’indice Alfa, così come la modalità di calcolo dell’indice di liquidità o dell’indice Alfa.
Istanze presentate nel 2025 e 2026 | ||
Debito per singola istanza | Temporanea difficoltà finanziaria | N° max di rate mensili |
fino a 120.000 euro | non documentata | fino a 84 rate |
documentata | da 85 a 120 rate | |
superiori a 120.000 euro | documentata | 120 rate mensili |
Importi dei ruoli da rateizzare | Fino al 31/12/2024 | Dal 1/1/2025 | |
Fino a 120.000 euro | 72 rate con istanza semplice120 rate comprovando grave situazione legata alla congiuntura economica | Istanza semplice | 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;96 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;108 rate mensili per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029 |
Istanza con prova della temporanea difficoltà finanziaria | da 85 a 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;da 97 a 120 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;da 109 a 120 rate mensili per le richieste presentate dal 2029 | ||
Superiori a 120.000 euro | 72 rate comprovando temporanea situazione di obiettiva difficoltà;120 rate comprovando grave situazione legata alla congiuntura economica | 120 rate provando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria |
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