Pensionamento del datore di lavoro e procedura dei licenziamenti collettivi

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Fine Rapporto di Lavoro

Fonte MySolution

15 Luglio 2024

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea – con Sentenza 11 luglio 2024, (C-196/23) (st112024071100196) – ha affermato che in caso di pensionamento del datore di lavoro e di successivo licenziamento collettivo dei lavoratori, deve essere comunque attivata la procedura di consultazione dei rappresentanti sindacali, ex Direttiva 98/59/CE.

Al riguardo, la CGUE ha ricordato che l’obiettivo principale della direttiva consiste nel far precedere i licenziamenti collettivi da una consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e dall’informazione dell’autorità pubblica competente (sussiste, infatti, licenziamento collettivo quando si verificano cessazioni di contratti di lavoro senza il consenso dei lavoratori interessati).

Il caso in commento (pensionamento del datore di lavoro) non può essere equiparato a quello del decesso del datore di lavoro – riguardo al quale essa ha in precedenza dichiarato che la direttiva non si applicava – poiché, a differenza del datore di lavoro deceduto, il datore di lavoro che va in pensione è, in linea di principio, in grado di condurre consultazioni dirette, tra l’altro, a evitare le cessazioni o a ridurne il numero oppure, comunque, ad attenuarne le conseguenze.