Il modello 730 e la relativa documentazione di supporto devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (due anni per la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef).
In caso di deduzioni o detrazioni ripartite in più rate il termine decorre dall’anno in cui è stata presentata la dichiarazione in cui è esposta la rata.
I documenti elettronici devono essere conservati nel rispetto delle prescrizioni normative di riferimento, e in particolare di quanto previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. “Codice dell’Amministrazione Digitale” o “CAD”), dai relativi decreti attuativi, tra cui, per lo specifico ambito tributario, il decreto ministeriale 17 giugno 2014 .
In caso di conservazione presso soggetti esterni, le dichiarazioni contenenti categorie particolari di dati personali, come definiti all’art. 9 del Regolamento UE 2016/679, devono essere sottoposte ad operazione preventiva di cifratura da parte dell’utente.
A decorrere dall’anno d’imposta 2022, a seguito delle modifiche intervenute nell’art. 5, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014, ad opera dell’art. 6 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, sono previste delle deroghe al generale obbligo di conservazione in capo ai CAF e ai professionisti abilitati della documentazione relativa agli oneri deducibili e detraibili.
Fonte: MySolution