28 Novembre 2025, 08:59, di Teresa Barone
La Cassazione è intervenuta in materia di contenziosi previdenziali che coinvolgono datori di lavoro, professionisti e consulenti, chiarendo i termini di prescrizione e la validità degli avvisi di addebito o liquidazione delle spese legali.
Con l’ordinanza n. 30478 datata 19 novembre 2025, la Corte ha affrontato il tema della prescrizione dei crediti contributivi, sottolineando l’obbligo per l’Ente previdenziale di provare in modo preciso l’avvenuta notifica dell’avviso: in assenza della prova, infatti, è legittima la maturazione della prescrizione del credito contributivo.
Per quanto riguarda la liquidazione delle spese di giudizio, invece, la Cassazione ha confermato la disciplina che prevede criteri basati sui minimi previsti dai parametri del D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 37/2018.
Contenziosi previdenziali: chiarimenti dalla Cassazione
Con l’ordinanza n. 30478/2025 la Cassazione è tornata a fare ordine su due aspetti centrali del contenzioso previdenziale: la validità delle notifiche degli avvisi di addebito emessi dall’INPS e la corretta applicazione dei parametri ministeriali nella liquidazione delle spese legali. La Suprema Corte ha di fatto confermato un orientamento ormai consolidato, utile per datori di lavoro, consulenti e professionisti che operano nel perimetro della contribuzione obbligatoria.
Prescrizione del credito e prova della notifica
La controversia nasce dall’opposizione di un contribuente contro un avviso di addebito relativo a contributi del 2009. La Corte d’Appello di Roma aveva dichiarato prescritta la pretesa, rilevando che l’INPS non aveva fornito prova adeguata dell’atto interruttivo. A mancare erano tre elementi fondamentali:
- assenza del timbro postale sull’avviso di ricevimento;
- mancanza della data di notifica;
- assenza del riferimento univoco all’avviso di addebito contestato.
Senza tali elementi, ha ricordato la Cassazione, non è possibile ritenere validamente interrotta la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995. La responsabilità della prova ricade sempre sull’ente che emette l’atto.
Ricorso incidentale dell’INPS inammissibile
L’INPS aveva contestato la valutazione dei giudici di merito, sostenendo che la documentazione prodotta fosse sufficiente. La Suprema Corte ha però dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando che:
- la censura era generica e non affrontava l’elemento decisivo (il timbro mancante);
- veniva richiesta una nuova valutazione di merito, non ammissibile in sede di legittimità;
- non era dimostrata la decisività dell’errore denunciato.
Risultato: il credito è prescritto e l’avviso di addebito è definitivamente annullato.
Liquidazione spese: rilevano i parametri minimi
Più complessa la valutazione sulla liquidazione delle spese legali. Il contribuente contestava che i compensi riconosciuti fossero inferiori ai minimi previsti dal D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. 37/2018). La Cassazione ha dato ragione al ricorrente su due punti: per lo scaglione compreso tra 26.000,01 e 52.000 euro, la liquidazione della Corte d’Appello (circa 3.000 euro) era sotto i minimi tariffari ed anche per lo scaglione 1.100,01 – 5.200 euro, i 950 euro riconosciuti non rispettavano i parametri minimi.
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato a una nuova composizione della Corte d’Appello di Roma per la rideterminazione delle spese, sia per i giudizi di merito sia per quello di legittimità.
Contributo unificato a carico INPS
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, la Cassazione ha dichiarato dovuto dall’INPS l’ulteriore contributo unificato, conseguenza automatica dell’inammissibilità del ricorso incidentale.
L’ordinanza n. 30478/2025 richiama due principi essenziali l’INPS deve dimostrare in modo puntuale la notifica degli atti, altrimenti la prescrizione si considera maturata; i giudici devono inoltre rispettare i parametri minimi per la liquidazione delle spese legali.
Un richiamo che rafforza le garanzie dei contribuenti e invita le amministrazioni a maggiore accuratezza nella gestione delle notifiche e dei contenziosi.
