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Fonte: MySolution
IN BREVE
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
Offerte di lavoro in SIISL: pubblicato il decreto
D.M. 5 ottobre 2026, n. 134
In data 29 ottobre 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il decreto n. 134/2026, di attuazione dell’art. 14, comma 5, D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198.
Il provvedimento interviene su quattro ambiti:- pubblicazione delle posizioni ai fini dei benefici contributivi;
- utilizzo del SIISL per le comunicazioni obbligatorie;
- esposizione degli esiti delle verifiche dei dati autocertificati;
- pubblicazione delle posizioni gestite dalle Agenzie per il lavoro.
Relativamente alla fruizione dei benefici contributivi, dal 1° dicembre 2026, viene meno la possibilità di pubblicare la posizione dopo l’assunzione: la pubblicazione deve quindi essere collocata prima dell’assunzione per la quale si intende ottenere il beneficio contributivo.
La verifica dell’adempimento entra nella fase di programmazione dell’inserimento, quando impresa e consulente valutano l’incentivo utilizzabile.
Durante il periodo sperimentale, fino al 30 novembre 2026, la posizione può essere pubblicata anche successivamente all’assunzione.
In questo caso il SIISL archivia automaticamente la posizione, che non viene resa visibile ai candidati. L’allegato tecnico precisa che, al momento della creazione, il sistema mostra l’identificativo della posizione da utilizzare nella fase di fruizione del beneficio contributivo nel flusso UniEmens.
La funzione permette, quindi, di registrare una posizione già coperta senza presentarla agli utenti come un’opportunità ancora disponibile.
La pubblicazione mantiene anche una finalità statistica, utile al monitoraggio delle dinamiche occupazionali e del ricorso agli strumenti di decontribuzione.
Le modalità di raccordo con le denunce già trasmesse vanno gestite secondo le istruzioni INPS applicabili, evitando di attribuire al decreto procedure di rettifica che non vi sono disciplinate.
La piattaforma SIISL consente di associare una o più comunicazioni obbligatorie a una posizione di lavoro, anche attraverso operazioni massive.
Le comunicazioni possono essere rintracciate mediante il relativo codice o il codice fiscale del lavoratore.
È prevista anche l’esportazione delle posizioni pubblicate e archiviate in formato XML e CSV, includendo il codice fiscale del lavoratore associato, ove presente. Queste funzioni possono agevolare la riconciliazione dei dati dello studio.DIRITTO DEL LAVORO
In GU le misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell’ex ILVA e dell’indotto
Nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2026, n. 241 è stato pubblicato il decreto-legge 16 ottobre 2026, n. 185, recante “Misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell’ex ILVA e dell’indotto e per il rilancio industriale del territorio”.
Il provvedimento interviene per salvaguardare l’occupazione dei lavoratori dell’ex ILVA e dell’indotto (attraverso il ricorso alla cassaintegrazione straordinaria) e, al contempo, prevedere un percorso di occupazione verso altre realtà produttive, attraverso il sistema degli incentivi occupazionali, declinati su due misure: esonero contributivo e contributo aggiuntivo.
Le assunzioni a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione, part time e full time – devono essere effettuate tra il 1° novembre 2026 e il 31 dicembre 2027.
Non sono incentivabili i rapporti di lavoro in apprendistato, ex D.Lgs. n. 81/2015, né quelli di lavoro domestico.FINE RAPPORTO DI LAVORO
Licenziamento illegittimo e tutela obbligatoria: l’intervento della Corte Costituzionale
Corte Costituzionale, sentenza 22 ottobre 2026, n. 174
La Corte Costituzionale – con sentenza del 22 ottobre 2026, n. 174 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, legge 15 luglio 1966, n. 604, sui licenziamenti individuali, limitatamente alle parole “se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”.
Com’è noto, i licenziamenti illegittimi comminati dai datori di lavoro in regime di tutela obbligatoria (con riferimento ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015) prevedevano l’obbligo di risarcire il danno subito dal lavoratore con il versamento di «un’indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto».
Il limite massimo di 6 mensilità è stato ora dichiarato illegittimo, in quanto in contrasto con il dettato costituzionale.
Infatti, una forbice compresa tra 2,5 e sei mensilità comprime eccessivamente l’ammontare dell’indennità, impedendo una reale personalizzazione del danno subito dal lavoratore, specie in presenza di licenziamenti viziati dalle più gravi forme di illegittimità. Inoltre, rappresenta una sorta di liquidazione legale «forfetizzata e standardizzata», come tale inidonea a rispecchiare la specificità del caso concreto e quindi a offrire un ristoro adeguato a garantire la dignità del lavoratore, nel rispetto del principio di eguaglianza.
Peraltro, risulta inefficace rispetto alla necessaria funzione deterrente, volta a dissuadere il datore di lavoro dal reiterare l’illecito. Infine, riconosce ingiustificatamente una tutela monetaria in favore dei “vecchi assunti” tendenzialmente meno favorevole rispetto a quella spettante agli assunti dopo il 7 marzo 2015 nelle imprese di minori dimensioni, a seguito della sentenza numero 118 del 2025 di questa Corte, che ha eliminato l’analogo limite di sei mensilità previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo numero 23 del 2015 per il cd. “contratto a tutele crescenti”.
Pertanto, a seguito dell’eliminazione dell’inciso dell’art. 8, anche per i licenziamenti illegittimi comminati ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, sarà possibile incrementare la misura dell’indennità fino a dieci o quattordici mensilità, in favore dei lavoratori con anzianità superiore rispettivamente a dieci o a venti anni, già prevista dalla stessa norma per i datori con più di quindici prestatori di lavoro.INCENTIVI ALLE AZIENDE
Rifinanziata dal MIMIT la misura agevolativa “Nuove imprese a tasso zero”
MIMIT, Comunicato 17 ottobre 2026
Nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2026, n. 242 è stato pubblicato il comunicato MIMIT, recante “Rifinanziamento della misura agevolativa “Nuove imprese a tasso zero””.
Possono richiedere le agevolazioni le micro e piccole imprese:- costituite da non oltre 60 mesi;
- costituite in forma societaria. Le forme giuridiche consentite sono le società di persone e di capitali, incluse le società cooperative e le cooperative sociali, che esercitano in via esclusiva o principale attività economica in forma di impresa, obbligate oltre che all’iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.), all’iscrizione al Registro delle Imprese (RI). Sono escluse le ditte individuali, le società semplici, le società di fatto;
- in cui la compagine societaria sia composta, per almeno il 51%, da giovani età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne(di qualsiasi età). La maggioranza si riferisce sia al numero di componenti donne e/giovani presenti nella compagine sociale sia alle quote di capitale detenute. Ad esempio, una società composta solo da un uomo over 35 e una donna/uomo under 35 non saranno ammessi al finanziamento, è richiesta una terza persona che abbia i requisiti.
Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese (la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio).
INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
“Sportello malattia a pagamento diretto”: modello SR212 senza credenziali digitali
INPS, Messaggio 29 ottobre 2026, n. 3484
L’INPS – con Messaggio del 29 ottobre 2026, n. 3484 – ha reso noto che sono in corso analisi amministrative e tecniche per potere abilitare anche gli Istituti di patronato alla trasmissione delle comunicazioni necessarie per l’erogazione dell’indennità di malattia.
In attesa dei necessari approfondimenti, è stato rilasciato un apposito modulo cartaceo denominato “SR212”, presente nel sito istituzionale dell’INPS nella sezione “Moduli”, che può essere utilizzato, in via transitoria e del tutto eccezionale, dai lavoratori dipendenti del settore privato privi di credenziali digitali, per la trasmissione dei dati utili all’istruttoria delle pratiche in specie.
Il modulo “SR212” e l’eventuale documentazione allegata devono essere trasmessi dal lavoratore alla Struttura territorialmente competente dell’INPS, tramite posta elettronica certificata (PEC), o con raccomandata con avviso di ricevimento (A/R), avente a oggetto “Trasmissione modello COD. SR 212”.INPS: i chiarimenti sul cambio della fonte di finanziamento del Bonus giovani under 36 del 2023
INPS, Comunicato stampa 15 ottobre 2026Comunicato 15 ottobre 2026
L’INPS – con comunicato stampa del 15 ottobre 2026 – ha informato che il Bonus giovani under 36, per le assunzioni effettuate nel 2023, previsto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato inserito tra le operazioni che possono essere finanziate con le risorse dei Programmi del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 2021-2027.
La scelta è stata fatta nell’ambito delle attività di coordinamento che mirano ad accelerare la spesa dei Programmi.
La normativa europea prevede obblighi di informazione e pubblicità verso i beneficiari.
Per rispettarli, nei giorni scorsi l’Istituto, su indicazione della Direzione Generale Politiche Attive del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha inviato alle imprese interessate una comunicazione dedicata all’operazione.
Con questo invio gli obblighi di informazione nei confronti dei beneficiari sono assolti.
L’operazione cambia soltanto la fonte di finanziamento dell’agevolazione e non ha effetti per le imprese beneficiarie.
Restano invariati:- le condizioni di accesso al beneficio;
- le modalità di fruizione dell’agevolazione;
- l’importo già riconosciuto;
- i diritti acquisiti e gli obblighi già assolti dalle imprese.
INPS, PRESTAZIONI
INPS: le novità del cd. nuovo bonus mamme 2026
INPS, Circolare 16 ottobre 2026, n. 106; Messaggio 20 ottobre 2026, n. 3343
L’INPS – con Circolare del 16 ottobre 2026, n. 106– ha illustrato la disciplina del cd. nuovo bonus mamme per l’anno 2026, ex art. 1, comma 207, legge n. 199/2025, chiarendo:
- i requisiti di accesso,
- la misura del beneficio,
- le modalità di presentazione e gestione delle domande,
- il regime fiscale e la non rilevanza dell’importo erogato ai fini dell’ISEE,
- le disposizioni in materia di finanziamento e le relative istruzioni contabili.
Possono accedere al contributo le lavoratrici madri:
- con due figli, fino al mese di compimento del decimo anno di età del più piccolo;
- con tre o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del più piccolo.
Sono compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo.
L’INPS – con Messaggio del 20 ottobre 2026, n. 3343 – ha reso note le istruzioni operative.INPS: modalità applicative della facoltà di riscatto del periodo di congedo
INPS, Circolare 22 ottobre 2026, n. 106
L’INPS – con Circolare del 22 ottobre 2026, n. 106 – ha fornito le indicazioni per l’applicazione della disciplina dell’istituto del riscatto del periodo di congedo, ex art. 1, comma 1, legge 18 luglio 2025, n. 106.
I periodi di congedo riscattabili non possono essere antecedenti al 9 agosto 2025 e non possono eccedere complessivamente il limite massimo di ventiquattro mesi, continuativi o frazionati, nell’arco della vita lavorativa.
La specifica tutela riconosciuta dall’art. 1, comma 1, della legge n. 106/2025, implica, inoltre, che i periodi ammessi a riscatto non rientrano:- nel limite massimo spettante a ciascun lavoratore ai sensi dell’art. 4, comma 2, legge 8 marzo 2000, n. 53, di due anni di congedo, continuativo o frazionato, per gravi e documentati motivi familiari;
- nel limite massimo di tre anni di riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsto dall’art. 5, D.Lgs. n. 564/1996.
Il periodo da ammettere a riscatto, inoltre, non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso la Gestione previdenziale in cui è presentata la domanda medesima, ma anche in qualsiasi altra forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o dei Paesi convenzionati).
La domanda di riscatto può essere presentata dal 9 agosto 2025 dal diretto interessato o dal suo superstite.
La domanda diretta all’INPS deve essere presentata, esclusivamente telematicamente, attraverso uno dei seguenti canali:- web, tramite i servizi online dedicati, accessibili dal cittadino con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CNS, CIE di livello 3, PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i soggetti residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano o eIDAS), dal sito istituzionale www.inps.it, attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”;
- Contact Center Multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da rete mobile il numero 06.164164, a pagamento in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico;
- Istituti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
APPROFONDIMENTI
DIRITTO DEL LAVORO
I nuovi incentivi occupazionali per i lavoratori ex ILVA
Nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2026, n. 241 è stato pubblicato il D.L. 16 ottobre 2026, n. 185, recante “Misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell’ex ILVA e dell’indotto e per il rilancio industriale del territorio”.
Il provvedimento interviene per salvaguardare l’occupazione dei lavoratori dell’ex ILVA e dell’indotto (attraverso il ricorso alla cassaintegrazione straordinaria) ed, al contempo, prevedere un percorso di occupazione verso altre realtà produttive, attraverso il sistema degli incentivi occupazionali, declinati su due misure:- un esonero contributivo
- un contributo aggiuntivo.
I datori di lavoro del settore privato dovranno rispettare le disposizioni inerenti:
- il DURC
- le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
- le disposizioni contenute nei CCNL
- art. 31, D.Lgs. n. 150/2015
- la realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione;
- le condizioni generali di compatibilità con il mercato interno del Regolamento.
I lavoratori interessati sono quelli dipendenti della società Acciaierie d’Italia SpA in amministrazione straordinaria e della società ILVA SpA.
La norma prevede due tipologie di beneficio:- esonero contributivo totale, per 24 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, nel limite massimo di € 8.000 su base annua;
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un contributo di € 20.000 per ciascun lavoratore assunto, ridotto in misura proporzionale in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale con orario non inferiore al 50% dell’orario normale di lavoro. Tale contributo è erogato dall’INPS in due quote di pari importo, decorsi, rispettivamente:
• sei mesi
• ventiquattro mesi
dalla data di assunzione, previa verifica della permanenza del rapporto di lavoro, secondo modalità operative definite dall’INPS.
Il beneficio sub 1) spetta a condizione che:- il datore di lavoro mantenga in servizio il lavoratore per un periodo non inferiore a quarantotto mesi dalla data di assunzione;
- il datore di lavoro non abbia effettuato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva;
- al lavoratore assunto sia corrisposto un trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo, ex art. 7, D.L. 30 aprile 2026, n. 62 (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112).
Il beneficio non spetta ai datori di lavoro la cui impresa presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli delle AdI SpA ed ILVA SpA o si trovi con esse in rapporto di controllo o di collegamento, ex art. 2359 cod. civ., né ai soggetti che acquisiscano, a qualsiasi titolo, anche in affitto, i complessi aziendali o rami d’azienda delle medesime società, né alle imprese da questi controllate o collegate.
Il contributo sub 2) spetta nel rispetto delle condizioni relative al beneficio sub1).
Inoltre, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, prima del decorso di quarantotto mesi dalla data di assunzione, per licenziamento intimato per causa diversa dalla giusta causa o dal giustificato motivo soggettivo ovvero per risoluzione consensuale, nonché in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o collettivo, nei sei mesi successivi all’assunzione, di un lavoratore con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva, il contributo è revocato e l’INPS procede al recupero delle somme erogate. Non danno luogo a revoca le dimissioni del lavoratore.
Entrambe le agevolazioni non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
L’INPS – con apposite Circolari – fornirà le relative istruzioni operative.INCENTIVI ALLE AZIENDE
Le novità sull’agevolazione “Nuove imprese a tasso zero”
Nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2026, n. 242 è stato pubblicato il comunicato MIMIT, recante “Rifinanziamento della misura agevolativa «Nuove imprese a tasso zero»”.
Possono presentare domanda anche le persone fisiche che vogliono costituire una società purché, entro 45 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni, dimostrino l’avvenuta costituzione della società e il possesso dei requisiti.
Ai fini dell’ammissibilità, le società già costituite al momento della presentazione dalla domanda devono essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese.
Sono escluse le imprese controllate, ai sensi di quanto previsto all’art. 2359 cod. civ., da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, un’attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.
Sono finanziabili programmi di investimento relativi ai seguenti settori:- produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione di prodotti agricoli, inclusi quelli afferenti all’innovazione sociale, intesa come produzione di beni che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative;
- servizi alle imprese e/o servizi alle persone;
- commercio di beni e servizi;
- turismo, incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza.
I programmi di investimento e le spese ammissibili variano a seconda che le imprese siano:
- costituite da non più di 36 mesi;
- costituite da più di 36 mesi (fino a 60 mesi).
Per le imprese costituite da non più di 36 mesi; infatti, sono ammissibili anche i costi di gestione, per una percentuale non superiore al 20% delle spese dei beni materiali e immateriali.
Altra differenza riguarda il limite massimo delle spese ammissibili: il tetto è di 1,5 milioni di euro per le imprese entro i 36 mesi e di 3 milioni di euro per quelle entro i 60 mesi.
Per le imprese costituite da non più di 36 mesi, sono agevolabili i programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti:- di im
