Privacy e procedimenti sanzionatori: l’efficacia esecutiva dell’ordinanza di ingiunzione

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Fonte: JuraNews

Con riguardo ad una fattispecie di illecito amministrativo concernente la violazione delle norme sull’informativa ed il consenso al trattamento di dati pesonali, il Tribunale di Roma si è pronunciato, in tema di procedimenti sanzionatori, sulla questione, in particolare, dell’acquisto dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza di ingiunzione di una sanzione amministrativa.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12595 pubblicata il 25 luglio 2024, ricorda che, in sede di adeguamento della normativa italiana alle disposizioni del Regolamento n. 2016/679/UE (Regolamento generale per la protezione dei dati – GDPR), il legislatore nazionale con il D.Lgs. n. 101/2018 ha introdotto l’art. 18 che, ai commi 1 e 2, dispone quanto segue:

“1. in deroga all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle misure di cui all’articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo Codice, che, alla data di applicazione del Regolamento [19 settembre 2018], risultino non ancora definiti con l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente già adottati, il pagamento potrà essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [entro il 18 dicembre 2018]. 

2. Decorsi i termini previsti dal comma 1, l’atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l’atto di contestazione immediata di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, assumono il valore dell’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 18 della predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione, sempre che il contravventore non produca memorie difensive ai sensi del comma 4″.

La norma prevede, in buona sostanza, per i procedimenti sanzionatori avviati dall’Autorità garante e non ancora definiti, nel momento della sua entrata in vigore (19 settembre 2018), con l’emanazione dell’ordinanza ingiunzione, una eccezionale ipotesi di estinzione della pretesa sanzionatoria mediante il pagamento di una oblazione in misura ridottissima (due quinti del minimo edittale) entro il termine di 90 giorni (18 dicembre 2018).

Decorso il termine di 90 giorni, il secondo comma della medesima norma prevede che l’atto di contestazione di cui all’art. 14 della L. n. 689/1981 assuma il valore dell’ordinanza ingiunzione di cui all’art. 18 della medesima legge, senza che l’Autorità garante sia tenuta ad una nuova notificazione del titolo sanzionatorio che legittima a formare il ruolo esattoriale da affidare al Concessionario della riscossione per l’esecuzione coattiva del credito.

La sanzione amministrativa, nell’illecito in esame, portato a conoscenza del trasgressore, acquista, in sostanza, l’efficacia esecutiva propria dell’ordinanza ingiunzione.

L’unico meccanismo, previsto dalla norma citata, che impedisce la conversione ope legis di un atto accertativo (contestazione ex art. 14 L. n. 689/1981) a valenza di titolo esecutivo legittimante l’esecuzione esattoriale (l’ordinanza ingiunzione ex art. 18 L. n. 689/1981) è la presentazione di “nuove memorie difensive” ai sensi e nel termine di cui al successivo comma quarto, nel termine di 60 giorni decorrente dalla data in cui l’atto di contestazione ha assunto il valore di ordinanza ingiunzione.

Nel caso di specie, il verbale di accertamento subiva la conversione ex lege in ordinanza ingiunzione in data 18 dicembre 2018, in quanto, da un lato, la società ometteva il pagamento, in misura ridottissima, della sanzione contestata nei 90 giorni precedenti (art. 18, co. 1, D.Lgs. n. 101/2018) e, dall’altro, pur avendo presentato scritti difensivi ex art. 18 L. n. 689/1981, ometteva di formalizzare al Garante le “nuove memorie difensive” nei successivi 60 giorni (art. 18, co. 4, D.Lgs. n. 101/2018), ed allo stesso tempo ometteva di proporre qualsiasi altra attività difensiva, prima di presentare opposizione a cartella esattoriale.

Pertanto, anche a considerare il deposito del ricorso introduttivo datato 11 settembre 2020, davanti al Giudice del Lavoro (R.G. 24789/2020), ai sensi dell’art. 10, comma 3 D.Lgs. n. 150/2011, i motivi di opposizione devono ritenersi tardivi, rispetto alla data del 17 febbraio 2019 entro cui dovevano essere presentate le “nuove memorie difensive”.

Con riferimento all’applicabilità dell’art. 18 del D.Lgs. n. 101/2018, con ordinanza n. 26974, pubblicata il 21 settembre 2023, la Suprema Corte ha affermato che “l’art. 18 del D.Lgs. n. 101 del 2018, attuativo del GDPR, ha introdotto una deroga all’art. 16 della L. n. 689 del 1981 quanto ai procedimenti sanzionatori per violazione degli artt. 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, tale per cui, in ipotesi di mancata definizione e di mancata presentazione di “nuove memorie difensive”, il titolo si cristallizza nel verbale di contestazione, ove codesto contenga tutti gli elementi necessari a individuare una ben determinata pretesa sanzionatoria; donde la cartella di pagamento che sia successivamente notificata costituisce non il primo atto teso a far valere la pretesa patrimoniale, sebbene eproprio l’atto della riscossione, la quale è consentita mediante il ruolo, stante la definitività del titolo a monte”.

Va precisato, inoltre, che con il verbale di contestazione sono state contestate le violazioni di cui agli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 (informativa e consenso trattamenti salute) sanzionati a sensi dell’art. 161, quale fattispecie sanzionatoria espressamente richiamata dall’art. 18 del D.Lgs. n. 101/2018 e, pertanto, dal meccanismo di esenzione per il Garante dall’onere di provvedere alla notifica della ordinanza.

Il Tribunale di Roma conclude che l’opposizione in esame va  dichiarata inammissibile per tardività dei motivi di opposizione proposti e l’importo sanzionatorio iscritto a ruolo deve essere dichiarato dovuto.