Prossime scadenze fiscali per l’impresa

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Fonte: MySolution

IN BREVE

IVA

Rimborso IVA del terzo trimestre 2025: modello TR da trasmettere entro il 31 ottobre

I contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre solare un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR entro la fine del mese successivo alla chiusura del trimestre, quindi entro il 31 ottobre per il terzo trimestre dell’anno.
La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

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BILANCIO

Report di sostenibilità: lo stato dell’arte della normativa europea

La rendicontazione di sostenibilità si è trasformata da iniziativa volontaria a obbligo di legge per un numero sempre maggiore di imprese europee. L’Unione Europea ha infatti costruito un solido quadro normativo per aumentare la trasparenza delle informazioni non finanziarie, con l’obiettivo di orientare i capitali verso attività più sostenibili.
Tuttavia, per concedere alle imprese più tempo per adattarsi a queste complesse novità, l’UE ha recentemente approvato un’importante modifica alle scadenze.
Il fulcro della normativa è la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Questa direttiva ha preso il posto della precedente Non-Financial Reporting Directive (NFRD), ampliando notevolmente sia il numero di aziende obbligate sia la quantità di informazioni richieste.
Per rispondere alle difficoltà operative segnalate dalle imprese e ridurre gli oneri amministrativi, all’inizio del 2025 è stata approvata la cosiddetta direttiva “Stop the Clock” (parte del “Pacchetto Omnibus”).
Questa direttiva non cancella gli obblighi, ma rinvia di due anni l’entrata in vigore della CSRD per alcune categorie di aziende e posticipa l’adozione degli standard di rendicontazione settoriali. L’obiettivo è permettere una transizione più graduale e dare più tempo per implementare correttamente i nuovi e complessi processi di raccolta dati.

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IVA

Anomalie dichiarazioni IVA 2023: in arrivo le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 9 ottobre 2025, n. 369141

L’Agenzia delle Entrate ha avviato l’invio di comunicazioni mirate ai titolari di partita IVA per segnalare eventuali anomalie riscontrate nelle dichiarazioni IVA 2024 relative all’anno d’imposta 2023. Questa iniziativa rientra nel programma di promozione della compliance, volto a incoraggiare l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti.
Le segnalazioni nascono da un incrocio di dati tra quanto dichiarato nel modello IVA 2024 e le informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, provenienti principalmente da:

  • fatture elettroniche emesse e ricevute;
  • corrispettivi telematici giornalieri.

Se da questo confronto emergono delle discrepanze, il sistema genera una comunicazione di anomalia. È importante sottolineare che non si tratta di un avviso di accertamento, ma di un invito a verificare la propria posizione fiscale.
I contribuenti interessati riceveranno la segnalazione tramite canali digitali. Nello specifico, la comunicazione sarà:

  • inviata all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del contribuente (domicilio digitale);
  • consultabile all’interno del “Cassetto Fiscale” e nell’area “Fatture e Corrispettivi” sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Una volta ricevuta la segnalazione, il contribuente ha due possibilità:

  1. se l’anomalia è corretta: qualora si riconosca l’errore o l’omissione, è possibile regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione IVA integrativa. Grazie all’istituto del ravvedimento operoso, si potranno versare le maggiori imposte dovute beneficiando di sanzioni significativamente ridotte;
  2. se i dati dichiarati sono corretti: se si ritiene che la discrepanza non sia dovuta a un errore, è possibile fornire chiarimenti e documentazione all’Agenzia delle Entrate per giustificare l’anomalia segnalata.

DICHIARAZIONI

Scadenze dichiarative del 31 ottobre

Il prossimo 31 ottobre 2025 sarà il termine ultimo per la presentazione del modello Redditi 2025 e dell’IRAP 2025 relativi al periodo d’imposta 2024, da parte delle persone fisiche, delle società di persone e dei soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
Ricordiamo che il modello Redditi e l’IRAP possono essere trasmessi:

  • per via telematica, direttamente dal dichiarante;
  • per via telematica, tramite un intermediario abilitato;
  • per via telematica, tramite società appartenenti al gruppo.

Coloro che, avendo già inviato il modello 730, avessero la necessità di completare o correggere la dichiarazione, entro il 31 ottobre 2025 potranno trasmettere un modello Redditi “integrativo” oppure un modello Redditi “correttivo”.
Il 31 ottobre scadrà anche il termine per l’invio del modello 770 da parte dei sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare le ritenute operate nel corso del 2024, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Rottamazione-quater: online i moduli di pagamento 2026

Per i contribuenti che hanno un piano di pagamento della rottamazione-quater con più di dieci rate, Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it un servizio per richiedere o ottenere direttamente online i moduli per il pagamento dall’undicesima rata in poi, da utilizzare a partire dal 2026.
Nella comunicazione delle somme dovute che era stata inviata dopo l’adesione alla rottamazione-quater, infatti, erano allegati solo i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate.
Il servizio “Copia comunicazione” prevede due modalità. Si può accedere all’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione con Spid, Cie, Cns e per gli intermediari fiscali Entratel e nella sezione Definizione agevolata scaricare direttamente i moduli di pagamento. In alternativa, senza necessità di credenziali di accesso, è possibile inviare la richiesta e ricevere la copia via mail compilando il form presente nell’area pubblica del sito e allegando la documentazione necessaria per il riconoscimento.

SOCIETÀ

Intelligenza artificiale: in Gazzetta Ufficiale la legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025

Legge 23 settembre 2025, n. 132

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025, la Legge 23 settembre 2025, n. 132 avente ad oggetto “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”. Il provvedimento è in vigore dal 10 ottobre 2025.
La legge si fonda su un approccio antropocentrico, ponendo la persona e i suoi diritti al centro di ogni sviluppo tecnologico. L’obiettivo è promuovere un’intelligenza artificiale che sia uno strumento per il miglioramento delle condizioni economiche e sociali, garantendo al contempo la tutela della sicurezza, della privacy e dei diritti fondamentali.
Tra i punti salienti:

  • Governance e Autorità competenti: l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) vengono designate come le autorità nazionali responsabili della vigilanza, della notifica e della sanzione in materia di IA;
  • Settori strategici e sanzioni: sono identificati settori di interesse nazionale, come la sanità e la giustizia, in cui l’uso dell’IA sarà attentamente regolamentato. Per esempio, nell’amministrazione della giustizia, l’IA potrà essere usata solo come supporto e mai in funzione decisionale. Sono previste sanzioni penali significative per chi utilizza l’IA in modo illecito, con pene che possono arrivare fino a tre anni di reclusione per la diffusione di contenuti falsificati che causino un danno ingiusto;
  • Lavoro e Professioni: il principio cardine è che la tecnologia deve migliorare le condizioni di lavoro, ponendo la persona al centro. Per i lavoratori dipendenti, la legge prevede obblighi di trasparenza per i datori di lavoro sull’uso dei sistemi IA, tutelando sicurezza e dignità. Per le professioni intellettuali, l’IA deve restare limitata a un ruolo di mero supporto, preservando la prevalenza del contributo umano e imponendo al professionista di informare i clienti. Viene inoltre creato un Osservatorio per monitorare l’impatto dell’IA sul mercato del lavoro e definire strategie future;
  • Promozione e sviluppo: parallelamente alle norme di controllo, sono introdotte misure per favorire l’innovazione. Vengono stanziati investimenti significativi per sostenere la ricerca e lo sviluppo nel campo dell’IA da parte di imprese e startup.

IVA

Restituzione dell’IVA non dovuta: chiarimenti su termini e condizioni di rimborso

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 3 ottobre 2025, n. 50/E

La restituzione dell’IVA non dovuta è ammessa solo nel caso in cui l’imposta sia stata effettivamente restituita al cliente e non sussistano profili di frode fiscale.

Con risoluzione n. 50/E del 3 ottobre, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire l’ambito di applicazione dell’art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972, in relazione ai casi in cui venga accertata in via definitiva l’applicazione di un’IVA non dovuta su una cessione di beni o una prestazione di servizi.
In particolare, l’Agenzia ha ricordato che la norma – introdotta dalla legge Europea 2017 – disciplina il sistema di recupero dell’IVA indebitamente versata, prevedendo che il soggetto passivo possa presentare domanda di restituzione entro due anni dalla data del versamento o, se successivo, dal giorno in cui si verifica il presupposto per la restituzione.
Quando, invece, l’indebita applicazione dell’IVA è accertata in via definitiva dagli uffici dell’Agenzia, la richiesta di rimborso può essere presentata dal cedente o prestatore entro due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa. In questo modo, viene salvaguardato il principio di neutralità dell’imposta, consentendo al soggetto che ha versato l’IVA non dovuta di ottenerne il rimborso, ma solo dopo aver rimborsato il cliente. Tuttavia, la risoluzione sottolinea che il diritto alla restituzione è escluso in presenza di frodi fiscali, come previsto dal comma 3 dell’art. 30-ter.
A titolo esemplificativo, l’Agenzia richiama il caso in cui, a seguito di accertamento, un contratto inizialmente qualificato come appalto di servizi venga riqualificato come somministrazione di lavoro: in tale ipotesi, se l’IVA esposta in fattura non è detraibile per invalidità del titolo giuridico, non potrà essere riconosciuto alcun rimborso dell’imposta versata.
Dunque, concludono le Entrate, la restituzione dell’IVA indebitamente applicata è ammessa solo in presenza di versamenti legittimi e tracciabilifuori da qualsiasi contesto di frode, e subordinatamente alla restituzione al cliente dell’imposta non dovuta.

AGEVOLAZIONI

Proroga domande agevolazioni PMI per autoproduzione energia rinnovabile al 10 novembre 2025

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.Dirett. 29 settembre 2025

Con decreto direttoriale del 29 settembre 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha prorogato il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI, alle ore 12.00 del 10 novembre 2025.
Il MIMIT precisa anche che alle domande di agevolazione presentate da imprese di media dimensione a partire dal 2 ottobre 2025 si applicano le disposizioni previste dal decreto 18 giugno 2025 in tema di adeguamento all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.
La proroga del termine si è resa necessaria in considerazione del fatto che in prossimità del termine finale per la presentazione delle domande, l’importo delle agevolazioni richieste non assorbe la dotazione finanziaria messa a disposizione, con una parte significativa della medesima che risulterebbe inutilizzata. Con lo slittamento della scadenza, il Ministero intende favorire una partecipazione più ampia delle imprese interessate e garantire il pieno utilizzo della dotazione finanziaria prevista.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Dalle Entrate la “Guida alla cartella di pagamento”

Agenzia delle Entrate, Guida alla cartella di pagamento

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione svolge l’attività di recupero delle somme affidate dagli Enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, Regioni, Ordini professionali, …) in seguito al mancato pagamento da parte del contribuente. La cartella è lo strumento principale che l’AdeR notifica al contribuente per informarlo che è stata incaricata dagli Enti creditori di recuperare somme che risultano non versate e di cui chiede la regolarizzazione.
Sul tema Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno pubblicatola “Guida alla cartella di pagamento”, uno strumento utile per aiutare a comprendere più facilmente le informazioni contenute nella cartella di pagamento che, nel corso degli anni, ha subìto diversi aggiornamenti e semplificazioni. La Guida, aggiornata ad ottobre 2025, contiene anche un approfondimento sull’avviso di presa in carico relativo agli avvisi di accertamento esecutivi.

ADEMPIMENTI

Comunicazione della PEC: nuovi orientamenti sul domicilio digitale degli amministratori

La Commissione paritetica Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, istituita nel 2010 per garantire standard di comportamento e modalità uniformi per il deposito degli atti societari presso gli uffici del Registro delle Imprese, ha approvato 8 nuovi orientamenti per il triennio 2023-2025 per favorire unità di comportamenti da parte del Notariato e delle Camere di Commercio in merito alle procedure e istanze da seguire per le comunicazioni societarie.
Gli orientamenti riguardano in particolare:

  1. Richieste di evasione in data certa
  2. Iscrizione di soggetti responsabili della sicurezza, del datore di lavoro, ecc.
  3. Domicilio digitale degli amministratori
  4. Indicazione della ragione sociale per le società in liquidazione
  5. Aggiornamento degli assetti proprietari per s.p.a. e s.a.p.a.
  6. Imprese sociali – trasferimento d’azienda
  7. Imprese sociali – fusione/scissione
  8. Imprese sociali – trasformazione.

I materiali sono scaricabili dal sito https://www.unioncamere.gov.it/.
Una parte significativa di questi chiarimenti riguarda l’obbligo di domicilio digitale (PEC) per gli amministratori di società, introdotto dalla legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024), che ha esteso a questi ultimi una prescrizione già in vigore per imprese e società.
L’obbligo si applica alle entità che possiedono il duplice requisito di essere imprese e di essere costituite in forma societaria. Sono quindi escluse le società che non svolgono attività d’impresa (es. STP, STA), i consorzi e le reti di imprese che non hanno acquisito soggettività giuridica. Rimane un punto interrogativo sulle società consortili: sebbene il MIMIT e Unioncamere abbiano posizioni contrastanti, l’interpretazione prevalente (sostenuta da Assonime) le include nell’obbligo, riconoscendone la natura di imprenditore societario.
Dal punto di vista soggettivo, la normativa coinvolge tutti gli amministratori, inclusi quelli senza deleghe operative, e i liquidatori. Sono invece esclusi procuratori, direttori generali e preposti di sedi secondarie di società estere.
L’obbligo di comunicazione della PEC è effettivo per le nomine iscritte a partire dal 1° gennaio 2025.
Per quanto riguarda gli amministratori già in carica a tale data, a differenza di quanto indicato dal MIMIT, che aveva prima fissato il termine al 30 giugno 2025 e poi posticipato al 31 dicembre 2025, il nuovo orientamento della Commissione, in linea con Unioncamere e Assonime, sostiene che non sia previsto un termine di scadenza per tale adempimento, data l’assenza di una specifica previsione normativa.
La Commissione chiarisce anche che il domicilio digitale deve essere un indirizzo PEC personale e legalmente valido e non è quindi possibile indicare un domicilio digitale di altra società o riferito ad altro amministratore/liquidatore.
L’amministratore ha però diverse opzioni:

  • utilizzare il proprio domicilio digitale personale;
  • utilizzare lo stesso indirizzo PEC per più incarichi;
  • indicare PEC diverse per cariche in società differenti;
  • “eleggere domicilio speciale” presso la PEC della società in cui si ricopre la carica. Quest’ultima opzione, avallata da Unioncamere e Assonime, è tuttavia in contrasto con una precedente nota del MIMIT e le diverse CCIAA territorialmente competenti si stanno muovendo “in ordine sparso”.

VERSAMENTI

Imposta sui servizi digitali: nuovi codici tributo per acconto e saldo

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 7 ottobre 2025, n. 55/E

Con la risoluzione n. 55/E del 7 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “2703” per il versamento, tramite modello F24, dell’acconto dell’imposta sui servizi digitali (c.d. DST – Digital Services Tax), introdotta dall’art. 1, commi da 35 a 50, della legge n. 145/2018 e successivamente modificata dall’art. 1, commi 21 e 22, della legge n. 207/2024, che ha previsto il versamento dell’imposta in due momenti: acconto e saldo.
Con la stessa risoluzione è stato anche ridenominato il codice tributo “2700” per il versamento del saldo, che assume la seguente denominazione:

  • “2700” denominato “Imposta sui servizi digitali – Saldo – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. – articolo 1, commi21 e 22, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

In sede di compilazione dell’F24, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Per il versamento, tramite modello F24, degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, precisano ancora le Entrate, devono essere utilizzati rispettivamente, i codici tributo “2701” e “2702” istituiti con risoluzione n. 14/E del 1° marzo 2021.
I soggetti non residenti che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento mediante modello F24, possono effettuare il versamento dell’acconto e del saldo mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1006 (codice IBAN IT62J0100003245BE00000002PV), indicando quale causale del bonifico: il codice fiscale, il codice tributo e l’anno di riferimento.

AGEVOLAZIONI

Giovani agricoltori, via libera al 100% del credito d’imposta

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 3 ottobre 2025, n. 364506

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 3 ottobre 2025, ha reso noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dai beneficiari del contributo destinato ai giovani agricoltori è pari al 100% dell’importo richiesto.
Si ricorda che l’art. 6, comma 1, della legge n. 36/2024 ha introdotto un contributo sotto forma di credito d’imposta a favore dei giovani agricoltori di età compresa tra i 18 e i 41 anni, per la partecipazione a corsi di formazione relativi alla gestione dell’azienda agricola. Il credito è pari all’80% delle spese effettivamente sostenute nel 2024, fino a un massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario.
Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto MASAF-FEM del 1° aprile 2025, la percentuale effettiva di fruizione del credito è determinata in base al rapporto tra le risorse disponibili e il totale dei crediti richiesti.
Poiché l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta validamente comunicati, pari a 34.643 euro, risulta inferiore alle risorse stanziate (2 milioni di euro), la percentuale di fruizione è stata fissata al 100%.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento, previo rilascio della seconda ricevuta che attesta il riconoscimento del beneficio, e comunque non prima della conclusione del corso di formazione.

INCENTIVI

Sostegno all’editoria 2025: 44 milioni a digitalizzazione, innovazione tecnologica e nuove assunzioni nel settore media

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha adottato un D.P.C.M. per l’individuazione degli interventi a sostegno delle assunzioni nel campo della digitalizzazione editoriale e degli investimenti in tecnologie innovative effettuati nel settore editoriale e dalle emittenti radio televisive per l’anno 2025.
Con il D.P.C.M., in corso di registrazione alla Corte dei Conti, sono state stanziate risorse pari a 44 milioni di euro a valere sulle somme residue del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria, ripartite come segue:

  • 2 milioni a sostegno delle assunzioni di professionalità specialistiche nel campo della digitalizzazione editoriale;
  • 8 milioni a sostegno degli investimenti in tecnologie innovative realizzati da imprese editrici di quotidiani e periodici e agenzie di stampa;
  • 34 milioni a sostegno degli investimenti in tecnologie innovative realizzati da emittenti televisive e radiofoniche.

Per la misura a sostegno delle assunzioni di professionalità specialistiche, concessa nei limiti del regime “de minimis”, le modalità per la fruizione del contributo saranno definite con provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria entro 45 giorni dall’entrata in vigore del D.P.C.M.
Per la mi