Fonte: MySolution
1 marzo – Sabato
SCRITTURE CONTABILI – Scritture ausiliarie di magazzino – Attivazione dell’obbligo di tenuta
Attività – Decorre, per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’impostacoincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d’imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.
Soggetti obbligati – Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare.
Modalità – Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e a euro 1.100.000,00.
Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.
Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.
1 marzo – Sabato
SCRITTURE CONTABILI – Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell’obbligo di tenuta
Attività – Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’impostacoincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.
Soggetti obbligati – Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire da questo mese, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.
Modalità – L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo scorso mese, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.
3 marzo – Lunedì
IMPOSTE INDIRETTE – Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo
La scadenza originaria è il 2 marzo e slitta in quanto cade di domenica.
Attività – Pagamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° febbraio o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell’imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).
Soggetti obbligati – Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011.
Modalità – Il modello “F24 Elide” è l’unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;
- 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;
- 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;
- 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;
- 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;
- 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;
- 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;
- 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
- 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
3 marzo – Lunedì
RAVVEDIMENTO – Ravvedimento secondo acconto imposte – Entro 90 giorni
Attività – Regolarizzazione del versamento del secondo acconto delle imposte risultanti da Modello Redditi 2024 entro il termine ultimo del 2 dicembre 2024.
Soggetti obbligati – Contribuenti in generale.
Modalità – Il ravvedimento avviene versando il tributo, la sanzione ridotta pari all’1,39% (1/9 del 12,5%) dell’imposta non versata e agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
I codici tributo da utilizzare per l’indicazione della sanzione sono i seguenti:
- 8901 – Sanzione pecuniaria IRPEF;
- 8907 – Sanzione pecuniaria IRAP;
- 8942- Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011;
- 8943 – Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, comma 18, D.L. n. 201/2011;
- 8944 – Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Art. 1, comma 64, Legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. n. 98/2011;
- 8945 – Sanzione per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive;
- 8918 – IRES – Sanzione pecuniaria;
- 8908 – Sanzione pecuniaria altre imposte dirette.
I codici tributo da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento sono i seguenti:
- 1989 – Interessi sul ravvedimento – IRPEF;
- 1990 – Interessi sul ravvedimento – IRES;
- 1993 – Interessi sul ravvedimento – IRAP;
- 1940 – Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni di locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011;
- 1942 – Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011;
- 1943 – Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello stato – art. 19, comma 18, D.L. n. 201/2011;
- 1944 – Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Art. 1, comma 64, Legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. n. 98/2011;
- 1945 – Interessi per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive.
4 marzo – Martedì
RAVVEDIMENTO – Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni
Attività – Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 febbraio 2025.
Soggetti obbligati – Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.
Modalità – Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,083% (12,5%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare:
- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;
- 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento.
Invece, per gli interessi, l’indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta, ma solo per l’Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:
- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
8 marzo – Sabato
DICHIARAZIONI – 730 precompilato – Opposizione spese sanitarie
Attività – Presentazione dell’opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata.
Soggetti obbligati – L’opposizione può essere esercitata direttamente dal contribuente (assistito).
Se l’assistito non ha compiuto i sedici anni d’età o è incapace d’agire l’opposizione va effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore.
Modalità – Per le spese e i relativi rimborsi del 2024, l’opposizione può essere effettuata:
- dal 9 febbraio all’8 marzo 2025, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. In tal modo, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
- entro il 31 gennaio 2025, comunicando direttamente all’Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.
La comunicazione può essere effettuata, utilizzando l’apposito modello disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle entrate:
- inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it;
- telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall’estero);
- consegnando a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia il modello di richiesta di opposizione.
15 marzo – Sabato
COMUNICAZIONE – Comunicazione contanti superiori 10.000 euro
Attività – Invio all’Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.
Soggetti obbligati – Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.
Modalità – La comunicazione va trasmessa per via telematica all’UIF.
15 marzo – Sabato
IVA – Fatturazione differita
Attività – Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di febbraio e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l’annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.
Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte e/o professione.
Modalità – Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel Registro IVA delle vendite (art. 23 decreto IVA) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto IVA).
15 marzo – Sabato
IVA – Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00
Attività – Annotazione dell’eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.
Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professione.
Modalità – Per le fatture emesse nel corso del mese, d’importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:
- i numeri delle fatture cui si riferisce;
- l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota Iva applicata;
mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell’attività propria d’impresa, dell’arte o della professione, si deve ritenere consentita l’annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:
- i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono;
- l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l’importo dell’imposta distinti per aliquota Iva applicata.
15 marzo – Sabato
SCRITTURE CONTABILI – Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabili
Attività – Annotazione dell’importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale nel corso del mese di febbraio.
Soggetti obbligati – Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l’opzione al regime di cui all’art. 1 della L. n. 398/1991 e con proventi commerciali nell’anno precedente fino a euro 400.000.
Modalità – Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.
L’Approfondimento
Opposizione all’utilizzo dei dati sanitari – Modalità operative
Scade l’8 marzo 2025, salvo proroghe dell’ultima ora, il termine ultimo per presentare l’opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata. A tal fine occorre accedere all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. Con questa modalità, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. |
Chi può esercitare l’opposizione
L’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie e dei rimborsi può essere esercitata direttamente dall’assistito che abbia compiuto i 16 anni d’età in modo che i dati non siano inseriti nella dichiarazione precompilata.
Se l’assistito non ha compiuto i 16 anni d’età o è incapace d’agire, l’opposizione viene effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore.
Dati forniti all’Agenzia delle Entrate dal Sistema Tessera Sanitaria
Il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati consolidati relativi a:
- spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente;
- rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.
I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell’anno d’imposta e ai rimborsi erogati.
Le strutture sanitarie e i medici trasmettono in via telematica al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) i dati indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 31 luglio 2015, n. 103408/2015, relativi alle spese sanitarie così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi a eventuali rimborsi.
Per ciascuna spesa o rimborso i dati disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria sono:
- codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
- codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto di cui all’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014;
- data del documento fiscale che attesta la spesa;
- tipologia della spesa;
- importo della spesa o del rimborso;
- data del rimborso.
Tempistica della trasmissione dei dati
La tempistica di invio dei dati da parte degli operatori al STS è stabilita con cadenza semestrale e precisamente:
- entro il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre del medesimo anno;
- entro il 31 gennaio dell’anno successivo, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell’anno precedente.
Pertanto, la trasmissione dei dati 2024, da parte dei soggetti obbligati, è stata effettuata:
- entro il 30 settembre 2024, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2024;
- entro il 31 gennaio 2025 per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2024.
Come fare opposizione
Per le spese e i relativi rimborsi del 2024, l’opposizione può essere effettuata seguendo 2 modalità:
- dal 9 febbraio 2025 all’8 marzo 2025, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. Con questa modalità, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
- dal 1° ottobre 2024 al 31 gennaio 2025, comunicando direttamente all’Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.
Per comunicare l’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie all’Agenzia delle Entrate (opzione 2), è a disposizione un apposito modello.
La comunicazione può essere effettuata:
- inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it;
- telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall’estero).
In tutti i casi in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità.
Se si utilizza la e-mail o il telefono, è possibile comunicare l’opposizione all’utilizzo dei dati sanitari anche in forma libera (cioè, non utilizzando il modello), indicando le medesime informazioni richieste dal modello, il tipo di documento di identità, numero e scadenza.
L’opposizione può essere manifestata anche con le seguenti modalità:
- nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.
L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.
È comunque possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.