Prossime scadenze Fiscali per l’impresa

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Fonte: MySolution

1 marzo – Sabato

SCRITTURE CONTABILI – Scritture ausiliarie di magazzino – Attivazione dell’obbligo di tenuta

Attività – Decorre, per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’impostacoincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d’imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.

Soggetti obbligati – Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare.

Modalità – Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e a euro 1.100.000,00.

Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.

Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.

1 marzo – Sabato

SCRITTURE CONTABILI – Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell’obbligo di tenuta

Attività – Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’impostacoincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.

Soggetti obbligati – Ai sensi degli artt. 1314 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire da questo mese, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.

Modalità – L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo scorso mese, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.

3 marzo – Lunedì

IMPOSTE INDIRETTE – Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo

La scadenza originaria è il 2 marzo e slitta in quanto cade di domenica.

Attività – Pagamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° febbraio o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell’imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).

Soggetti obbligati – Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011.

Modalità – Il modello “F24 Elide” è l’unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;
  • 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;
  • 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;
  • 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;
  • 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;
  • 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;
  • 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;
  • 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
  • 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.

3 marzo – Lunedì

RAVVEDIMENTO – Ravvedimento secondo acconto imposte – Entro 90 giorni

Attività – Regolarizzazione del versamento del secondo acconto delle imposte risultanti da Modello Redditi 2024 entro il termine ultimo del 2 dicembre 2024.

Soggetti obbligati – Contribuenti in generale.

Modalità – Il ravvedimento avviene versando il tributo, la sanzione ridotta pari all’1,39% (1/9 del 12,5%) dell’imposta non versata e agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

I codici tributo da utilizzare per l’indicazione della sanzione sono i seguenti:

  • 8901 – Sanzione pecuniaria IRPEF;
  • 8907 – Sanzione pecuniaria IRAP;
  • 8942- Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011;
  • 8943 – Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, comma 18, D.L. n. 201/2011;
  • 8944 – Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Art. 1, comma 64, Legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. n. 98/2011;
  • 8945 – Sanzione per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive;
  • 8918 – IRES – Sanzione pecuniaria;
  • 8908 – Sanzione pecuniaria altre imposte dirette.

I codici tributo da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento sono i seguenti:

  • 1989 – Interessi sul ravvedimento – IRPEF;
  • 1990 – Interessi sul ravvedimento – IRES;
  • 1993 – Interessi sul ravvedimento – IRAP;
  • 1940 – Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni di locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011;
  • 1942 – Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011;
  • 1943 – Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello stato – art. 19, comma 18, D.L. n. 201/2011;
  • 1944 – Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Art. 1, comma 64, Legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. n. 98/2011;
  • 1945 – Interessi per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive.

4 marzo – Martedì

RAVVEDIMENTO – Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni

Attività – Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 febbraio 2025.

Soggetti obbligati – Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità – Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,083% (12,5%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare:

  • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;
  • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
  • 8926 – Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l’indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta, ma solo per l’Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

  • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

8 marzo – Sabato

DICHIARAZIONI – 730 precompilato – Opposizione spese sanitarie

Attività – Presentazione dell’opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Soggetti obbligati – L’opposizione può essere esercitata direttamente dal contribuente (assistito).

Se l’assistito non ha compiuto i sedici anni d’età o è incapace d’agire l’opposizione va effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore.

Modalità – Per le spese e i relativi rimborsi del 2024, l’opposizione può essere effettuata:

  1. dal 9 febbraio all’8 marzo 2025, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. In tal modo, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
  2. entro il 31 gennaio 2025, comunicando direttamente all’Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.

La comunicazione può essere effettuata, utilizzando l’apposito modello disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle entrate:

  • inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it;
  • telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall’estero);
  • consegnando a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia il modello di richiesta di opposizione.

15 marzo – Sabato

COMUNICAZIONE – Comunicazione contanti superiori 10.000 euro

Attività – Invio all’Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.

Soggetti obbligati – Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.

Modalità – La comunicazione va trasmessa per via telematica all’UIF.

15 marzo – Sabato

IVA – Fatturazione differita

Attività – Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di febbraio e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l’annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte e/o professione.

Modalità – Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel Registro IVA delle vendite (art. 23 decreto IVA) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto IVA).

15 marzo – Sabato

IVA – Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00

Attività – Annotazione dell’eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.

Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Modalità – Per le fatture emesse nel corso del mese, d’importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:

  • i numeri delle fatture cui si riferisce;
  • l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota Iva applicata;

mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell’attività propria d’impresa, dell’arte o della professione, si deve ritenere consentita l’annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:

  • i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono;
  • l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l’importo dell’imposta distinti per aliquota Iva applicata.

15 marzo – Sabato

SCRITTURE CONTABILI – Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabili

Attività – Annotazione dell’importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale nel corso del mese di febbraio.

Soggetti obbligati – Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l’opzione al regime di cui all’art. 1 della L. n. 398/1991 e con proventi commerciali nell’anno precedente fino a euro 400.000.

Modalità – Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.

L’Approfondimento
Opposizione all’utilizzo dei dati sanitari – Modalità operative

Scade l’8 marzo 2025, salvo proroghe dell’ultima ora, il termine ultimo per presentare l’opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata.
A tal fine occorre accedere all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID.
Con questa modalità, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Chi può esercitare l’opposizione

L’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie e dei rimborsi può essere esercitata direttamente dall’assistito che abbia compiuto i 16 anni d’età in modo che i dati non siano inseriti nella dichiarazione precompilata.

Se l’assistito non ha compiuto i 16 anni d’età o è incapace d’agire, l’opposizione viene effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore.

Dati forniti all’Agenzia delle Entrate dal Sistema Tessera Sanitaria

Il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati consolidati relativi a:

  1. spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente;
  2. rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell’anno d’imposta e ai rimborsi erogati.

Le strutture sanitarie e i medici trasmettono in via telematica al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) i dati indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 31 luglio 2015, n. 103408/2015, relativi alle spese sanitarie così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi a eventuali rimborsi.

Per ciascuna spesa o rimborso i dati disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria sono:

  1. codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
  2. codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto di cui all’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014;
  3. data del documento fiscale che attesta la spesa;
  4. tipologia della spesa;
  5. importo della spesa o del rimborso;
  6. data del rimborso.

Tempistica della trasmissione dei dati

La tempistica di invio dei dati da parte degli operatori al STS è stabilita con cadenza semestrale e precisamente:

  • entro il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre del medesimo anno;
  • entro il 31 gennaio dell’anno successivo, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell’anno precedente.

Pertanto, la trasmissione dei dati 2024, da parte dei soggetti obbligati, è stata effettuata:

  • entro il 30 settembre 2024, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2024;
  • entro il 31 gennaio 2025 per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2024.

Come fare opposizione

Per le spese e i relativi rimborsi del 2024, l’opposizione può essere effettuata seguendo 2 modalità:

  • dal 9 febbraio 2025 all’8 marzo 2025, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. Con questa modalità, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
  • dal 1° ottobre 2024 al 31 gennaio 2025, comunicando direttamente all’Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.

Per comunicare l’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie all’Agenzia delle Entrate (opzione 2), è a disposizione un apposito modello.

La comunicazione può essere effettuata:

  • inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it;
  • telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall’estero).

In tutti i casi in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità.

Se si utilizza la e-mail o il telefono, è possibile comunicare l’opposizione all’utilizzo dei dati sanitari anche in forma libera (cioè, non utilizzando il modello), indicando le medesime informazioni richieste dal modello, il tipo di documento di identità, numero e scadenza.

L’opposizione può essere manifestata anche con le seguenti modalità:

  1. nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
  2. negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.

L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.

È comunque possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.