- le lavoratrici dipendenti, pubbliche o private, escluse le lavoratrici domestiche,
- le lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie (comprese le casse professionali e la Gestione separata),
- a condizione che, alla data del 1° gennaio 2025, o entro il 31 dicembre 2025, abbiano almeno due figli (naturali, adottivi o in affidamento pread
Fonte: MySolution
IN BREVE
AGEVOLAZIONI
Carta Dedicata a Te: disponibilità delle liste definitive per i Comuni
INPS, Messaggio 29 ottobre 2025, n. 3233
L’INPS – con Messaggio del 29 ottobre 2025, n. 3233 – comunica che a decorrere dal 30 ottobre u.s. sono messe a disposizione dei Comuni nell’apposito applicativo web le liste definitive dei beneficiari della misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, denominata “Carta Dedicata a te”.
Nelle suddette liste definitive, suddivise per Comune, a ciascun beneficiario è stato abbinato il numero identificativo della carta assegnata da Poste Italiane S.p.A.
I Comuni, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto interministeriale Fondo Alimentare 2025 – Carta Dedicata a te – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025 effettueranno le comunicazioni ai beneficiari, informandoli dell’avvenuta assegnazione del contributo, nonché, in presenza di nuovi intestatari, delle modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali; nel caso in cui, invece, il beneficiario risulti destinatario della misura anche nelle precedenti annualità, l’importo spettante viene accreditato sulla carta già assegnata precedentemente.DURC
DURC di congruità e imprese non rientranti nel comparto edile
MLPS, Interpello 17 ottobre 2025, n. 4
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Interpello del 17 ottobre 2025, n. 4 – ha fornito un parere sulla possibilità di applicare alle aziende che non rientrano nel comparto edile il sistema di verifica dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edilizi.
Nel dettaglio, il quesito verteva sul fatto se la disciplina sulla congruità debba essere circoscritta alle sole imprese che applicano il CCNL Edilizia, restando, pertanto, escluse da tale obbligo quelle imprese che, pur realizzando attività edili in modo accessorio, risultano correttamente inquadrate sotto altro settore contrattuale, come ad esempio quello metalmeccanico.
Al riguardo, il Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del MLPS si è espresso nel senso di ritenere che le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile hanno sia l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell’ambito del cantiere, sia quello di iscrizione a una Cassa edile/Edilcassa.
Invece, per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa edile/Edilcassa.
Pertanto, le casse edili e/o le Edilcassa competenti dovranno rilasciare il DURC di congruità a tali imprese non iscritte, senza imporre loro alcun obbligo di iscrizione, fermo l’obbligo – da parte di queste imprese – di corrispondere eventuali costi del servizio.ECONOMIA
Pubblicato in GU il decreto legge cd. Economia
Nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2025, n. 252 è stato pubblicato il Decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante “Misure urgenti in materia economica”.
Tra le altre cose, viene incremento il Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, istituito con l’art. 239, comma 1, decreto-legge n. 34/2020.
Questo Fondo è destinato alla copertura di spese per:- progetti nelle materie dell’innovazione tecnologica;
- attuazione dell’agenda digitale italiana ed europea;
- programma strategico sull’intelligenza artificiale;
- strategia italiana per la banda ultra larga;
- digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese;
- strategia nazionale dei dati pubblici;
- sviluppo e diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni;
- diffusione delle competenze dell’educazione e della cultura digitale.
Le spese possono riguardare progetti per:
- interventi;
- acquisti di beni e servizi;
- misure di sostegno;
- attività di assistenza tecnica.
L’innovazione e la digitalizzazione richiedono interventi non solo tecnologici ma anche formativi, amministrativi e procedurali. Gli stanziamenti potranno essere utilizzati per l’acquisto di software e per “sostenere la realizzazione di cambiamenti necessari finalizzati a rendere più agili i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione”, come ad esempio Spid e l’app IO.
FINE RAPPORTO DI LAVORO
Dimissioni presentate durante il periodo di prova dal genitore di un bambino inferiore a tre anni: i chiarimenti del MLPS
MLPS, Nota 13 ottobre 2025, n. 14744
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Nota del 13 ottobre 2025, n. 14744 – ha fornito chiarimenti in merito alla necessità di convalida delle dimissioni presentate durante il periodo di prova da parte dei genitori lavoratori tutelati dall’art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001.
Nel dettaglio, il MLPS ha affermato che le dimissioni della lavoratrice in gravidanza ovvero di un genitore nei primi tre anni di vita del bambino debbano essere convalidate dall’Ispettorato del lavoro o dall’Ufficio ispettivo del lavoro territorialmente competente, a norma dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001, anche se presentate durante il periodo di prova.
La convalida delle dimissioni presso l’Ispettorato territoriale del lavoro ha subito un’evoluzione normativa significativa ad opera della cosiddetta riforma Fornero, che ne ha ampliato l’ambito di applicazione estendendola ai primi tre anni di vita del bambino (in precedenza era, invece, limitata al primo anno). Questa estensione ha sancito l’autonomia della misura rispetto al divieto di licenziamento – invece operante solo fino al primo anno di vita del bambino, a norma dell’art. 54 del medesimo Testo unico – riconoscendole una dignità giuridica propria, finalizzata a prevenire comportamenti vessatori, discriminatori o coercitivi da parte del datore di lavoro.
La convalida si inserisce, quindi, all’interno del complesso quadro normativo volto a rafforzare i diritti connessi alla maternità e alla paternità, configurandosi come uno strumento di tutela imprescindibile per garantire la genuinità della volontà della lavoratrice o del lavoratore in un momento particolarmente delicato della vita familiare. Si tratta, dunque, di un importante strumento di garanzia per la libertà di scelta della lavoratrice o del lavoratore.FORMAZIONE DEL PERSONALE
Dal 20 ottobre i contributi per la formazione professionale nell’Autotrasporto
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, D.M. 4 agosto 2025, n. 192
Nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2025, n. 226 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 agosto 2025, n. 192 che definisce termini e modalità di presentazione delle domande per i contributi per la formazione professionale nell’Autotrasporto.
Le risorse complessivamente a disposizione per l’annualità 2025 ammontano a 5 milioni di euro.
Le domande di contributo possono essere presentate da:- imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale, e imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- strutture societarie/forme associate (società cooperative, consorzi e società consortili), iscritte nella sezione speciale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, risultanti dall’aggregazione delle imprese di cui al punto precedente, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II- bis, del Codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell’Albo.
INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
INPS: la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025
INPS, Messaggio 27 ottobre 2025, n. 3206
L’INPS – con Messaggio del 27 ottobre 2025, n. 3206 – ha reso nota l’avvenuta pubblicazione del Manuale di classificazione previdenziale che definisce la classificazione dei datori di lavoro in base al codice ATECO 2025 e che sostituisce il precedente Manuale riferito al codice ATECO 2007.
Nel Manuale, per ogni singola sezione, divisione, gruppo e classe, vengono individuati i codici ATECO a sei cifre con la corrispondente descrizione e il dettaglio delle relative attività e/o prodotti, così come indicato nel manuale dell’ISTAT di riferimento con, laddove presenti, le correlate inclusioni ed esclusioni. Inoltre, accanto al singolo codice ATECO viene indicato il/o i CSC che l’Istituto, ex art. 49, legge n. 88/1989, ha individuato in corrispondenza della specifica attività descritta.
All’interno del Manuale sono presenti delle sezioni definite “Particolari criteri di inquadramento” che, per specifiche attività e classificazioni, contengono indicazioni utili ai fini dell’attribuzione del corretto CSC che potrebbe variare in virtù delle caratteristiche aziendali o delle modalità di esercizio dell’attività.
Inoltre, laddove necessario ai fini della classificazione, accanto al CSC sono stati indicati anche i codici di autorizzazione (CA) che devono essere assegnati necessariamente insieme al CSC per la corretta definizione del carico contributivo.INPS, PRESTAZIONI
INPS: le istruzioni sul cd. nuovo bonus mamme
INPS, Circolare 28 ottobre 2025, n. 139; Messaggio 31 ottobre 2025, n. 3289
L’INPS – con Circolare del 28 ottobre 2025, n. 139 – ha illustrato la disciplina ex art. 6, decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118), che prevede un’integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli (c.d. nuovo bonus mamme).
Il Bonus spetta alle:- madri con due figli: fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio;
- madri con tre o più figli: fino ai 18 anni del figlio più piccolo (escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato).
LAVORATORI STRANIERI
Flussi di ingresso 2026-2028: pubblicate le disposizioni attuative relative al decreto
D.P.C.M. 2 ottobre 2025; Circolare Interministeriale 16 ottobre 2025, n. 8047
Nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2025, n. 240 è stato pubblicato il D.P.C.M. 2 ottobre 2025, relativo alla programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per il triennio 2026-2028.
Tale DPCM definisce i criteri per la determinazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro, nell’ambito e al di fuori delle quote, fissa le quote per il triennio e dà disposizioni sulle procedure.
Saranno ammessi in Italia complessivamente 497.550 cittadini di Paesi terzi, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, così suddivisi:- 164.850 cittadini stranieri per l’anno 2026;
- 165.850 cittadini stranieri per l’anno 2027;
- 166.850 cittadini stranieri per l’anno 2028.
Il D.P.C.M. distribuisce queste quote tra settori produttivi e categorie contrattuali, indicando, inoltre, il calendario delle domande da parte dei datori di lavoro.
Per le quote del 2026, le domande potranno essere inviate tramite il Portale ALI del Ministero dell’Interno:- dalle ore 9.00 del 12 gennaio per i lavoratori stagionali del settoreagricolo;
- dalle ore 9.00 del 9 febbraio per i lavoratori stagionali del settore turistico;
- dalle ore 9.00 del 16 febbraio per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione in materia migratoria con l’Italia, o li sottoscriveranno nel periodo di vigenza del decreto;
- dalle ore 9.00 del 18 febbraio per gli altri lavoratori subordinati non stagionali.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – con Circolare Interministeriale 16 ottobre 2025, n. 8047, firmata con i Ministeri dell’Interno, dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e del Turismo, sentito il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale – ha fornito ulteriori indicazioni e disposizioni attuative con riguardo:
- alle quote di ingresso;
- alle procedure e ai requisiti di accesso, fornendo specifiche anche in relazione al diritto di precedenza dei lavoratori stagionali già impiegati in Italia;
- alle modalità di presentazione delle domande e alla modulistica necessaria;
- all’istruttoria;
- al contratto di soggiorno e al momento dell’assunzione.
LAVORO AUTONOMO
Autoimpiego: aperta la piattaforma per richiedere gli incentivi
A decorrere dal 15 ottobre 2025, è possibile presentare, accedendo alla pagina dedicata del sito di Invitalia, la richiesta di agevolazioni per l’avvio di nuove imprese, nuovi studi professionali o società tra professionisti, come indicato dagli artt. 17 e 18, decreti legge n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 e dal relativo decreto attuativo (D.M. Lavoro e Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione e il Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 luglio 2025, pubblicato sulla G.U del 21 agosto 2025, n. 193).
In data 23 ottobre 2025 è stata firmata la Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Invitalia e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) per la regolamentazione dei conti correnti vincolati utili all’erogazione dei voucher e dei contributi per l’autoimpiego.RELAZIONI SINDACALI
Accesso alle RSA anche alle associazioni più rappresentative sul piano nazionale: l’intervento della Consulta
Corte Costituzionale, Sentenza 30 ottobre 2025, n. 156
La Corte Costituzionale – con sentenza del 30 ottobre 2025, n. 156 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, legge n. 300/1970, nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Al riguardo, nell’individuazione del parametro normativo di riconduzione a legittimità, la Corte Costituzionale ha ritenuto di dover ricorrere alla nozione delle “associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, punto di riferimento della legislazione degli ultimi anni in materia di relazioni sindacali.APPROFONDIMENTI
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Modalità di presentazione delle domande per i contributi per la formazione professionale nell’Autotrasporto
Il decreto MIT n. 192/2025 ha definito termini e modalità di presentazione delle domande per i contributi per la formazione professionale nell’Autotrasporto.
Le risorse complessivamente a disposizione per l’annualità 2025 ammontano a 5 milioni di euro.
Qualora la formazione sia a distanza, i corsi, che verranno svolti con strumenti informatici, devono avere i seguenti requisiti:- l’attività formativa deve essere svolta attraverso gli strumenti di video conferenza con ripresa video contemporanea di tutti i partecipanti e dei formatori consentendo, altresì, la condivisione dei documenti;
- l’intero corso deve essere video registrato consentendo l’inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;
- i docenti ed i partecipanti devono previamente essere identificati con acquisizione di copia del documento di identità, e per ciascuno di essi deve essere creato un apposito profilo contraddistinto da un codice alfanumerico attraverso cui accedere alla piattaforma della video conferenza;
- le registrazioni dell’attività formativa e delle verifiche periodiche devono essere archiviate, registrate in formato elettronico e conservate per tre anni;
- alla società RAM S.p.A. devono essere comunicati i codici di accesso alla videoconferenza.
L’importo del contributo concesso varia in funzione della dimensione aziendale.
In particolare:- per le microimprese (che occupano meno di 10 persone), il contributo massimo è pari ad € 15.000;
- per le piccole imprese (che occupano meno di 50 persone), il contributo massimo è pari ad 50.000;
- per le medie imprese (che occupano meno di 250 persone), il contributo massimo è pari ad 100.000;
- per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a 250 unità), il contributo massimo è pari ad 150.000.
Le forme associate di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di € 300.000.
Per la determinazione del contributo si terrà conto dei seguenti massimali:- ore di formazione: 30 ore per ciascun partecipante autista e 40 ore per ciascun partecipante impiegato;
- compenso della docenza in aula: 120 euro ogni ora;
- compenso dei tutor: 30 euro per ogni ora;
- servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili.
Qualora al termine delle attività istruttorie le risorse a disposizione (pari ad € 5.000.000) non fossero sufficienti a soddisfare tutte le istanze giudicate ammissibili, il contributo da erogarsi alle imprese richiedenti sarà proporzionalmente ridotto.
Le domande di contributo devono essere presentate dal 20 ottobre 2025 al 24 novembre 2025, tramite Posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC ram.formazione2026@pec.it, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell’impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, specificando nell’oggetto: “Domanda di ammissione incentivo formazione professionale edizione 16”.
Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di accesso al contributo(in caso di presentazione di più domande sarà presa in considerazione solo la domanda presentata per prima).INPS, PRESTAZIONI
Le istruzioni operative sul nuovo bonus mamme 2025
L’INPS – con Circolare n. 139/2025 – ha reso note le istruzioni applicative relative al nuovo bonus mamme, previsto dall’art. 6, D.L. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025.
Il provvedimento ha introdotto per l’anno 2025 un’integrazione al reddito destinata alle lavoratrici madri con due o più figli, in attesa dell’entrata in vigore, dal 2026, dell’esonero contributivo parziale già previsto dalla legge di Bilancio 2025.
La misura si inserisce nel quadro delle politiche di sostegno alla genitorialità e al lavoro femminile, con l’obiettivo di favorire la permanenza e la partecipazione delle madri nel mercato del lavoro.
Il nuovo bonus mamme è un sostegno temporaneo, destinato alle lavoratrici che nel 2025 risultino madri di almeno due figli, e che percepiscano un reddito da lavoro non superiore ad € 40.000 annui.
La prestazione consiste in una integrazione al reddito di € 40 mensili per ogni mese (o frazione di mese) di effettiva attività lavorativa, dipendente o autonoma, nel corso dell’anno 2025.
Possono richiedere il bonus:- le lavoratrici dipendenti, pubbliche o private, escluse le lavoratrici domestiche,
- le lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie (comprese le casse professionali e la Gestione separata),
- a condizione che, alla data del 1° gennaio 2025, o entro il 31 dicembre 2025, abbiano almeno due figli (naturali, adottivi o in affidamento pread
