Retribuzione erogata al lavoratore ed onere della prova in capo al datore di lavoro

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La Cassazione – con ordinanza del 19 aprile 2024, n. 10663 – ha affermato che, una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è in capo al datore di lavoro l’onere di provare il pagamento della retribuzione.

Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che l’obbligo a carico del datore di lavoro, ex art. 1, legge n. 4/1953, di consegnare ai lavoratori dipendenti all’atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l’indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione non riguarda la prova dell’avvenuto pagamento. Pertanto, se il lavoratore contesta la corrispondenza tra quanto indicato nel prospetto paga e la retribuzione effettivamente erogata, l’importo annotato nel cedolino non è sufficiente a dimostrare l’avvenuto pagamento.

Fonte: MySolution