Rottamazione-quater: ipotesi remissione in bonis

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Fonte: MySolution

L’Amministrazione finanziaria sta valutando una possibile remissione in bonis per i decaduti della Rottamazione-quater, commi 231252 della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023.

La chance di regolarizzare i pagamenti della sanatoria dovrebbe riguardare tutti coloro i quali sono decaduti a causa del mancato o tardivo pagamento di una delle prime 5 rate. La 5ª rata si ricorda è scaduta lo scorso 23 settembre.

L’ultima rata del 2024 andrà saldata entro il 30 novembre.

In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 dicembre 2024.

La remissione in bonis dovrebbe riguardare anche i residenti dei territori alluvionati, che in base all’art. 1, comma 9, del D.L. n. 61/2023, ultimo capoverso, beneficiano di una proroga di tre mesi per tutte le scadenze ordinarie della sanatoria in parola.

Rottamazione delle cartelle (scadenze 2024 + tolleranza 5 gg.)
Contribuenti “ordinari” 1ª, 2ª e 3ª rata 20 marzo
4ª rata 5 giugno
5ª rata 23 settembre
6ª rata 9 dicembre
Contribuenti dei territori alluvionati 1ª e 2ª rata 20 marzo
3ª rata 5 giugno
4ª rata 9 settembre
5ª rata 5 novembre

Sempre in riferimento alla rottamazione-quater, come da tabella, è già stata previsto un ripescaggio per i contribuenti inadempienti.

In particolare, l’art. 3-bis del D.L. n. 215/2023, c.d. Decreto “Milleproroghe”, post conversione in Legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha previsto una remissione in bonis per coloro i quali non erano riusciti a pagare le prime due rate della rottamazione-quater, commi 231-252 della Legge n. 197/2022. Per mantenere i vantaggi della definizione agevolata era possibile versare le prime due rate con scadenza al 18 dicembre (vedi art. 4-bis D.L. n. 145/2023) entro il 15 marzo scorso.

In applicazione degli “ordinari” cinque giorni di tolleranza, il pagamento era considerato tempestivo se effettuato entro il 20 marzo.

La proroga riguardava anche la terza rata, in scadenza ordinaria al 28 febbraio.

Il termine lungo operava anche per coloro i quali hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del D.L. n. 61/2023 di cui alle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana. Per tali soggetti la scadenza del 20 marzo riguardava la prima e la seconda rata. La terza rata doveva essere versata entro il 31 maggio 2024. La quarta entro il 31 agosto 2024. Termini ai quali vanno aggiunti i 5 giorni di tolleranza (vedi tabella).

Per tali soggetti la quinta rata scadeva il 31 ottobre 2024. In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, sono considerati tempestivi i pagamenti che sono stati effettuati entro il martedì 5 novembre 2024.