Tarsu: principi di diritto

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In tema di TARSU, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. g, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, i rifiuti speciali non pericolosi sono soggetti a tassazione se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale che ne individui le caratteristiche sia quantitative che qualitative; in tal caso spetterà al contribuente una riduzione tariffaria con riguardo alla quota variabile, in misura proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che dimostri di aver avviato al recupero autonomamente, purché il servizio pubblico di raccolta e smaltimento sia istituito e sussista la possibilità per l’istante di avvalersene; 

La delibera comunale che disponga l’assimilazione sulla base del solo criterio qualitativo, e non anche di quello quantitativo, deve essere disapplicata, per contrasto con l’art. 21, comma 2, lett. g, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; ne consegue l’applicazione della disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall’art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (applicabile ratione temporis), che consente l’esclusione di quella parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, i cui presupposti spetterà al contribuente allegare e provare, con la conseguente esenzione o riduzione in relazione alla quota variabile.

Fonte: Juranews