22 Aprile 2026, di Teresa Barone – PMI.it
Con l’ordinanza n. 8738 dell’8 aprile 2026 la Cassazione è tornata su uno dei terreni più delicati del diritto del lavoro: il licenziamento per presunta falsa malattia quando agli atti esiste un certificato medico e una patologia che consente uscite e attività esterne, compatibili con il quadro clinico. La Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto simulata l’assenza, ritenendo valida come unica prova la certificazione sanitaria.
Malattia, diagnosi e onere della prova
Nel caso esaminato, il lavoratore era stato licenziato perché il datore aveva interpretato alcuni comportamenti durante l’assenza come indizi di una malattia simulata. La Cassazione ha però richiamato un criterio più rigoroso: in presenza di un certificato medico, l’addebito disciplinare richiede una base probatoria qualificata e coerente. È questo il punto che distingue la pronuncia dai casi di licenziamento per malattie simulate costruiti su assenze seriali, microassenze e condotte ripetute nel tempo.
Malattia certificata con attività compatibili
La Suprema Corte ha dato rilievo anche alla natura della diagnosi. In presenza di una sindrome ansioso-depressiva, alcune attività svolte all’esterno dell’abitazione possono restare compatibili con lo stato di malattia e assumere un significato clinico del tutto coerente con il disturbo attestato. La valutazione si colloca quindi su un piano diverso rispetto alle visite fiscali INPS e alle fasce di reperibilità, perché l’uscita di casa resta un dato da leggere insieme alla patologia certificata.
Il valore del certificato del medico di base
Uno specifico passaggio dell’ordinanza di Cassazione riguarda la provenienza della certificazione. Il documento rilasciato dal medico di medicina generale conserva sempre pieno valore probatorio. L’assenza ad una visita specialistica o il mancato acquisto dei farmaci prescritti richiedono un approfondimento medico-legale solo se entrano nella contestazione della malattia ma da sole non bastano a provare la simulazione.
La pronuncia lascia aperta la via del licenziamento disciplinare solo nei casi di falsa malattia effettivamente comprovata.
Le condizioni per il licenziamento disciplinare
Il recesso richiede elementi solidi e coordinati, con una distinzione netta rispetto al licenziamento dopo il periodo di comporto, che si muove su un terreno diverso. In vicende di questo tipo, la prova può fondarsi su riscontri come questi:
- accertamenti medico-legali capaci di mettere in discussione la diagnosi attestata;
- condotte del lavoratore obiettivamente incompatibili con la patologia certificata;
- elementi documentali e investigativi valutati dal giudice in modo unitario;
- contestazioni disciplinari costruite con addebiti puntuali, circostanziati e verificabili.
Dall’ordinanza emerge dunque un criterio destinato a incidere sulla prassi: nel licenziamento per falsa malattia con certificato medico la presunzione richiede una struttura probatoria robusta, soprattutto quando la diagnosi riguarda disturbi che possono convivere con spostamenti, uscite o momenti di svago.
