Mancato godimento delle pause lavorative ed onere della prova in capo al datore di lavoro

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La Cassazione – con sentenza del 2 aprile 2024, n. 8626 – ha affermato che non è in capo al lavoratore l’onere della prova e di allegazione in caso di mancato godimento delle “pause” lavorative, in quanto tale onere probatorio è rimesso al datore di lavoro.

Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che l’azienda deve dimostrare il godimento da parte del lavoratore delle pause retribuite della durata minima di dieci minuti per prestazioni lavorative superiori a sei ore, ovvero la previsione di eventuali modalità alternative quali i riposi compensativi.

Fonte: MySolution