Ricorso per Cassazione e difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima

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Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 8673 del 2 aprile 2024

Secondo la giurisprudenza di legittimità, pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, il ricorso per cassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza, indicata nel ricorso, e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2. (Cassazione civile sez. un., 06/07/2022, n.21349; Cass., sez. 6 – 3, 10/07/2013, n. 17066; Cass., sez. 6 -3, 30/04/2019, n. 11386).