Nuovi requisiti minimi per le prestazioni energetiche degli edifici

CONDIVIDI SUI SOCIAL

3 Giugno 2026, di Anna Fabi – PMI.it

Dal 3 giugno 2026, la progettazione degli edifici cambia regole con l’entrata in vigore del nuovo Decreto Requisiti Minimi. Il DM 28 ottobre 2025 aggiorna e sostituisce il DM 26 giugno 2015, intervenendo sulle metodologie di calcolo della prestazione energetica, sulle verifiche e i parametri per nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni, con effetti diretti sull’attestato A.P.E. e sulla relazione ex Legge 10.

DM Requisiti Minimi dal 3 giugno con regime transitorio

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025 ed è applicabile trascorsi i 180 giorni previsti, quindi dal 3 giugno 2026. Il calendario distingue il prima e il dopo: per i titoli abilitativi richiesti entro il 2 giugno 2026 continuano a valere le regole del DM 2015, dal 3 giugno il nuovo impianto si applica a tutte le pratiche successive.

Fanno eccezione le varianti progettuali presentate dopo l’entrata in vigore: se incidono sulla prestazione energetica, anche su un progetto precedente, vanno adeguate ai nuovi requisiti. Per gli interventi in edilizia libera valgono invece le regole vigenti all’avvio dei lavori o alla presentazione della CILA.

Prestazioni energetiche: edificio di riferimento

Il provvedimento sostituisce integralmente i due allegati del decreto del 2015: l’Allegato 1, con i criteri generali e i requisiti delle prestazioni energetiche, e l’Allegato 2, con le norme di riferimento per il calcolo. È il cuore della riforma, perché ridisegna il confronto tra l’edificio reale e l’edificio di riferimento, lo standard teorico usato per stabilire se un progetto rispetta i limiti.

La novità di metodo riguarda proprio l’edificio di riferimento, che ora incorpora anche i ponti termici. L’obiettivo dichiarato è avvicinare le verifiche al comportamento reale dell’edificio, nelle nuove costruzioni come negli interventi sull’esistente, recependo le norme europee e i chiarimenti ministeriali accumulati in dieci anni di applicazione.

Ponti termici, trasmittanza e coefficiente H’T

La verifica dell’involucro diventa più puntuale. I ponti termici entrano nell’edificio di riferimento con un dettaglio nuovo: cinque tipologie per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti di primo livello, undici per quelle di secondo livello, distinte per zona climatica e posizione dell’isolante. La trasmittanza va calcolata tenendo conto di questi nodi, non più come valore isolato.

Cambiano anche le verifiche del coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione (H’T): per le ristrutturazioni importanti di secondo livello viene eliminata la verifica del valore massimo ammissibile, mentre per le nuove costruzioni e gli interventi di primo livello i valori limite sono rivisti. Il risultato è un calcolo più aderente alla fisica dei nodi costruttivi.

Metodo Carnot per cogenerazione e teleriscaldamento

Sul fronte impianti, il decreto introduce il metodo Carnot per il calcolo dei coefficienti di conversione in energia primaria dell’energia fornita dai sistemi cogenerativi e dalle reti di teleriscaldamento. La scelta rende la valutazione più rappresentativa dell’apporto reale di questi sistemi e ne riflette meglio l’effetto sulla prestazione complessiva dell’edificio. Vengono inoltre aggiornate le norme di calcolo, con il richiamo alle UNI/TS 11300 e alla UNI EN 15193 per l’illuminazione nel non residenziale.

BACS e ricarica elettrica in edifici non residenziali

Per gli edifici non residenziali acquistano rilievo i sistemi BACS, l’automazione e il controllo degli impianti: il decreto fissa l’obbligo di dotazioni di classe B, così da garantire una gestione automatizzata minima dei consumi quando la potenza dell’impianto e la convenienza economica lo rendono sostenibile.

Novità anche per la mobilità elettrica: il decreto prevede la predisposizione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici dotati di posti auto. Per i condomini residenziali l’obbligo si limita alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni importanti con parcheggi, mentre per il non residenziale le prescrizioni sono più estese.

Dispositivi autoregolanti e relazione ex Legge 10

Tra gli obblighi nuovi spicca quello dei dispositivi autoregolanti per il controllo della temperatura nei singoli ambienti. In caso di sostituzione del generatore di calore, in nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni, l’installazione è obbligatoria quando è realizzabile e garantisce un tempo di ritorno semplice dell’investimento inferiore a sei anni, calcolato al netto di qualsiasi bonus fiscale. La mancata installazione va motivata dal progettista nella relazione.

Cambia anche la documentazione. Per la sola sostituzione dei serramenti è ammessa una relazione parziale, sostituibile in determinate condizioni dalla dichiarazione dell’impresa e dalla marcatura CE del fabbricante. Più in generale, la relazione ex Legge 10 conferma il ruolo di documento centrale per dimostrare la conformità del progetto, con dati e verifiche da rivedere alla luce dei nuovi parametri.

Impatto sull’APE e confine con la Direttiva Case Green

Le nuove regole di calcolo incidono sull’Attestato di Prestazione Energetica: il formato non cambia, mentre cambiano i criteri con cui si determina la classe, perché ponti termici, superfici e fattori di conversione rivisti possono modificare il risultato. Lo stesso immobile può quindi ottenere una valutazione diversa rispetto al passato, pur senza un cambio di classe automatico.

La portata del provvedimento va tenuta distinta da un’altra riforma in arrivo. Il Decreto Requisiti Minimi attua la direttiva EPBD III e riguarda i requisiti di calcolo, non la classificazione A-G dell’APE. La nuova scala europea arriverà con il recepimento della direttiva Case Green (EPBD IV), che fisserà obblighi ed esenzioni di riqualificazione e procede con tempi propri.

Chi progetta, applica i nuovi requisiti di calcolo; la riforma della classificazione energetica seguirà più avanti.